Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
Il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto ad uno dei due attori opponenti in sede civile, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice di pace qualora non emerga alcun profilo di connessione ai sensi dell'art. 24, L. 24 novembre 1981 n. 689. (Nel caso di specie, la S.C. ha rilevato che, secondo l'imputazione di omicidio colposo formulata nel giudizio penale nei confronti di uno degli opponenti, la sussistenza del delitto prescindeva dall'accertamento dell'infrazione non costituente reato prevista dall'art. 78, commi terzo e quarto, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo codice della strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2008, n. 5603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5603 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 98
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030682/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GUP TRIBUNALE DI TRENTO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE DI BORGO VALSUGANA;
ORDINANZA del 05/09/2007 GIP TRIBUNALE di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, il quale ha chiesto che il conflitto sia dichiarato inammissibile. OSSERVA
1. - Con sentenza, deliberata il 2 maggio 2007 e depositata in pari data, il Giudice di pace di Borgo Valsugana, pronunciando nella causa civile di opposizione alla ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per la infrazione amministrativa all'art. 78 C.d.S., commi 3 e 4, vertente tra VE AN e LO NE, attori opponenti, e il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Trento e ha compensato tra le parti le spese del giudizio. Il Giudice di pace ha motivato la declinatoria, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24, sul rilievo che la infrazione amministrativa sarebbe obiettivamente connessa con il delitto di omicidio colposo, attribuito al VE, imputato davanti al giudice della udienza preliminare del Tribunale di Trento.
2. - Con ordinanza del 5 settembre 2007 il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Trento ha proposto conflitto, opponendo:
la infrazione amministrativa non è connessa (sul piano della rilevanza eziologica) con il delitto, in quanto la "modifica strutturale del veicolo condotto dall'imputato non ha inciso sulla dinamica dell'incidente stradale che determinò il decesso di AZ A", sicché l'accertamento della infrazione ridetta è ininfluente ai fini del processo penale.
3. - Il confitto negativo improprio di competenza tra giudice civile e giudice penale, ammissibile in rito (Cass., Sez. 1, 2 aprile 2004, n. 19547, Lunardon, massima n. 227982 e 2 marzo 2005, n. 13408, Martini, massima n. 231336), deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Giudice di pace di Borgo Valsugana a conoscere la causa di opposizione alla irrogazione della sanzione pecuniaria.
Dalla descrizione del fatto contenuta nella imputazione per il delitto di omicidio colposo, formulata a carico del VE con la richiesta di rinvio a giudizio del 17 luglio 2006, non è dato evincere alcun profilo di connessione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24, tra le modifiche apportate al veicolo investitore e la condotta delittuosa, prescindendo, invero, secondo l'ipotesi di accusa enunciata, l'esistenza del delitto dall'accertamento della violazione non costituente reato.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di pace di Borgo Valsugana, dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008