Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
E N IO 26/4/1986 Z A R IST G 5 . U .R. R N .P - IA A D B C R LL. EL A D T A I U CH AB IB REPUBBLICA ITALIANA T IA TR R 05435 /03 E IN NOME DEL POPOLO ITAÏT NO T A HONE EZ NE QUINTA CIVILE OGGETTO: Rettifica di valore immobiliare a fini INVIM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA PRESIDENTE R.G.N. 7700/1999 Dott. Eugenio AMARI CONSIGLIERE Dott. Nino FICO CONSIGLIERE CONSIGLIERE Cron. 1958 Dott: CE RUGGIERO CONSIGLIERE Rel. Rep. Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente Ud. 23.9.2002 SENTENZA sul ricorso proposto da CE IA e LU IA, elettivamente domiciliati in Napoli, Piazza Nicola Amore n.2, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Fiorino che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTI -
CONTRO
MINISTERO delle FINANZE ed UFFICIO del REGISTRO di NAPOLI, legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
- CONTRORICORRENTI -
3280 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.217/40/98 pubblicata il 18.1.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.9.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli, i germani LU e CE LI impugnavano l'avviso di accertamento per mezzo del quale il locale Ufficio del Registro, lasciando inalterato il valore iniziale, aveva rettificato il valore finale, dichiarato dai ricorrenti ai fini dell'INVIM, di un terreno in Pozzuoli da questi ultimi alienato con rogito del 18.12.1991. La Commissione adita, accogliendo parzialmente il ricorso, riduceva del 40% l'anzidetto valore finale. Avverso la decisione, proponevano appello i contribuenti i quali: a) eccepivano la nullità dell'accertamento per errore sostanziale e difetto di motivazione, avendo l'Ufficio malamente interpretato il certificato di destinazione urbanistica, relativo alle particelle compravendute, da cui emergeva l'impossibilità di qualsiasi utilizzazione edificatoria delle medesime particelle, laddove, del resto, il Comune di Pozzuoli non aveva inteso in alcun modo autorizzare la costruzione di fabbricati sull'area oggetto del trasferimento;
b) sostenevano nel merito che il valore dichiarato era di poco inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando i criteri di stima automatici. 2 La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza del 30.11.1998/18.1.1999, accoglieva l'appello e riduceva ulteriormente il valore finale del cespite, assumendo: a) che i contribuenti avessero depositato ampia documentazione dalla quale risultava senza dubbio alcuno che, sui terreni oggetto dell'accertamento, non fosse possibile effettuare alcuna costruzione;
b) che, non essendo ipotizzabile alcun utilizzo edificatorio del terreno in questione, l'accertamento stesso non fosse corretto, atteso che quest'ultimo era stato motivato sulla possibilità di utilizzazione edificatoria dei cespiti, sia pure in misura limitata;
c) che non fosse del resto applicabile, nella specie, il valore automatico secondo i parametri del d.P.R. n.131 del 1986, atteso che il valore dei cespiti, secondo tali parametri, risultava superiore a quanto dichiarato;
d) che non fosse tuttavia possibile ignorare i criteri indicati dalla normativa anzidetta per la determinazione del valore in contesa, onde la necessità di tenere conto, da un lato, del fatto che l'accertamento dell'Ufficio appariva estremamente sintetico essendo stato peraltro effettuato in mancanza di stima UTE e, dall'altro lato, vuoi dell'ubicazione dei terreni, vuoi della loro utilizzazione, sia pure a fini non edificatori, vuoi dei vincoli che esistevano sugli stessi. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione i contribuenti, deducendo due motivi di gravame ai quali resistono il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Registro di Napoli con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto rilevato come il Ministero anzidetto, nei cui confronti 3 risulta legittimamente proposto il ricorso, sia stato irritualmente “attinto" presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli, a mezzo della notifica ivi effettuata il 10.4.1999, laddove, però, lo stesso Ministero ha resistito con controricorso per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, onde il principio, sancito in via generale dall'art. 156, terzo comma, c.p.c., secondo cui "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato", deve trovare applicazione anche relativamente alla suindicata notificazione, essendo il ricorso, nella specie, venuto a conoscenza del destinatario malgrado l'irritualità della medesima notificazione, così che il controricorso dell'Amministrazione Finanziaria, ove pure intervenuto (semmai) al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la relativa declaratoria di nullità, dal momento che la convalida di siffatta notificazione, indotta dalla riferita "costituzione", opera ex tunc (Cass. 27 gennaio 2001, n.1184; Cass. 5 febbraio 2002, n.1548). Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione lamentano i ricorrenti contraddittoria e insufficiente motivazione, deducendo: a) che la Commissione Regionale, prendendo le mosse dalla dichiarazione di principio secondo la quale sui terreni oggetto dell'accertamento non è possibile effettuare alcuna costruzione e, non risultando ipotizzabile alcun utilizzo edificatorio del terreno de quo, l'accertamento operato dall'Ufficio non appare corretto, atteso che quest'ultimo viene motivato invece esattamente sulla possibilità di utilizzazione edificatoria (sia pure in misura limitata), avrebbe dovuto inevitabilmente concludere per la illegittimità, nel suo complesso, di siffatto accertamento, nel senso che, essendo l'unico motivo posto dall'Ufficio a base della rettifica di valore costituito dalla inesatta ed erronea presunzione 4 di destinazione non agricola del terreno alienato, si palesa assolutamente contraddittorio ritenere "congruo" che il valore finale ai fini INVIM sia diverso da quello dichiarato nell'atto di vendita, una volta stabilito che, viceversa, il terreno medesimo non può neppure in minima parte essere qualificato come edificatorio;
b) che altrettanto contraddittoria appare poi l'affermazione secondo la quale, per tentare di giustificare il maggior valore finale, si fa riferimento, da un lato, all'ubicazione del terreno ed alla sua utilizzazione, sia pure a fini non edificatori, senza alcuna specificazione in merito, nonché, dall'altro lato, alla estrema sinteticità dell'accertamento dell'Ufficio ed alla mancanza di una stima dell'UTE; c) che, del resto, pur volendo ammettere che la Commissione Regionale potesse ridurre il valore finale accertato, sulla base del valore intrinseco del terreno definitivamente qualificato come agricolo, è da considerare insufficiente la definizione di congruità del valore stabilito, senza l'indicazione dei parametri adottati per determinare il valore di lire 315.000.000. Il motivo, nei sensi di cui appresso, è fondato. Per quanto, infatti, attiene alla censura illustrata sotto la lettera a), si osserva, con effetto assorbente rispetto alle due ulteriori (illustrate sotto le lettere "b" e "c"), quanto segue: 1) la Commissione Regionale, investita del gravame dei contribuenti i quali avevano preliminarmente eccepito "la nullità dell'accertamento per errore sostanziale e difetto di motivazione”, sul rilievo cioè che l'Ufficio aveva malamente interpretato il certificato di destinazione urbanistica, relativo alle particelle compravendute, dal quale emergeva l'impossibilità di qualsiasi 5 utilizzazione edificatoria delle particelle medesime, ha dato atto, con incensurato apprezzamento, della circostanza che “sui terreni oggetto dell'accertamento non è possibile effettuare alcuna costruzione” ed ha quindi espressamente assunto che, "non essendo ipotizzabile alcun utilizzo edificatorio del terreno de quo, l'accertamento operato dall'Ufficio non appare corretto, atteso che lo stesso viene motivato sulla possibilità di utilizzazione edificatoria dei cespiti, sia pure in misura limitata"; 2) detto giudice, tuttavia, lungi dal trarre le dovute conseguenze da simili premesse, fondate sopra l'apprezzamento di fatto dianzi indicato, riconoscendo cioè l'infondatezza sostanziale della (maggiore) pretesa tributaria per effetto della mancata sussistenza degli elementi concreti in base ai quali si sia proceduto alla determinazione dell'imposta accertata e rigettando così la pretesa medesima pur senza addivenire alla declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento, assistito da idonea motivazione (Cass. 16 agosto 1993, n.8685; Cass. 14 giugno 1995, n.6727; Cass. 2 settembre 1996, n.7991; Cass.27 marzo 1998, n.3226), ha quindi ritenuto, per contro, secondo i parametri di cui al d.P.R. n.131 del 1986, di determinare (in lire 315.000.000) il valore finale ai fini INVIM dei cespiti oggetto dell'accertamento, “tenuto conto dei vincoli che esistono sugli stessi e di cui ai certificati innanzi richiamati” e “tenuto comunque conto che l'accertamento dell'Ufficio appare estremamente sintetico, ed effettuato in mancanza di stima UTE, nonché della ubicazione dei terreni (e) della loro utilizzazione, sia pure a fini non edificatori"; 3) la Commissione Regionale, così argomentando, è perciò incorsa non già nel vizio di contraddittorietà della motivazione ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c., al quale da parte dei ricorrenti si è fatta risalire la denominazione 6 81 formale data al motivo in esame, bensì in quello di nullità di cui al precedente n.4 dello stesso primo comma del richiamato art.360 c.p.c., in relazione all'art. 132, n.4, c.p.c., ovvero nella violazione dell'obbligo della motivazione, la quale deve ritenersi omessa quando risulti totalmente carente, o si estrinsechi in argomentazioni non idonee a ricavare la ratio decidendi o tra loro logicamente inconciliabili (come nella specie) o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili, risolvendosi, del resto, la prospettazione del vizio anzidetto, ad opera dei medesimi ricorrenti, nella censura di violazione di legge, sotto le specie, segnatamente, della violazione della legge del processo (Cass. Sezioni Unite 5 maggio 1998, n.4505). Pertanto, il primo motivo del ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, onde, dichiarato assorbito il secondo dal momento che le relative censure risultano ivi prospettate "in linea del tutto subordinata", la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, laddove, ravvisata la sussistenza dei presupposti indicati dall'art.384, primo comma, ultima parte, c.p.c. e decidendo quindi la causa nel merito, deve essere annullato l'avviso di accertamento notificato ai contribuenti dall'Ufficio del Registro di Napoli. La dubiezza della lite giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, annulla l'avviso di accertamento notificato ai contribuenti dall'Ufficio del Registro di Napoli, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio. 7 Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002. IL PRESIDENTE A LLIERE CT L'ESTENSORE Grado Guid CELLERIA Ogg 7 APR. 2003.HPR-2003 Ашовь са нх ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA