Sentenza 12 aprile 2000
Massime • 1
In materia di violazione finanziaria, nell'ipotesi di società di fatto, l'obbligo di annotazione nelle scritture contabili delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi incombe non solo al soggetto che appaia unico imprenditore ma a tutti i soggetti che della società stessa facciano parte , identicamente "contribuenti" ed obbligati alla tenuta dei libri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2000, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 12.4.2000
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N. 732
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso Amato " N. 35792/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IL TO, nato il [...] a [...] S. Marco;
avverso la sentenza in data 10.3.1999 della Corte di Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) perché non è più prevista dalla legge come reato, ad eliminazione della relativa pena;
rigetto nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL TO ricorre avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 25.10.1996 con la quale il Tribunale di Lecce lo ha condannato a ad anni 2 e mesi 2 di reclusione quale responsabile, nella veste di socio di fatto della ditta DA ZA - fallita il 26.5.1992 - per bancarotta fraudolenta ed omessa annotazione delle scritture contabili di corrispettivi dell'anno 1991, unificati i reati dalla continuazione.
Deduce: 1) difetto, ovvero manifesta illogicità della motivazione, in ordine a) al giudizio di utilizzabilità della relazione del curatore fallimentare, per la parte riproduttiva delle dichiarazioni accusatorie acquisite da DA NZ già raggiunta da indizi di colpevolezza per la bancarotta fraudolenta, b) al giudizio di colpevolezza per bancarotta fraudolenta, fondato su dichiarazioni inattendibili della DA e su elementi probatori non significativi;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto al giudizio di colpevolezza per la violazione finanziaria, affermato in capo a socio di fatto, dunque non tenuto all'obbligo di annotazione sulle scritture contabili. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha legittimamente ribadito la piena utilizzabilità della relazione del curatore fallimentare, quale documento formato "extra processum" acquisibile ex art. 234 cpp, non soltanto per la parte ricognitiva della situazione aziendale (Cass. Sez. V, 29.4.1998 n. 7962, Marcimino;
Cass. Sez. V, 19.3.1997 n. 6804, Zoia;
Cass. Sez. V, 21.9.1992 n. 1654, Bolamperti), ma anche per quella che comprende dichiarazioni rilasciate dall'apparente titolare;
in proposito, infatti, il curatore ha reso testimonianza indiretta in sede dibattimentale e, pertanto, ha introdotto notizie pienamente utilizzabili, poiché non risulta che alcuna delle parti abbia fatto richiesta di audizione del teste di riferimento, vedendosela negare (Cass. Sez. VI, 15.12.1998 n. 1691, Leone;
Cass. Sez. VI, 25.5.1993 n. 10937, Lodato). Il motivo è infondato anche laddove censura il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni DA;
premesso che sul punto il ricorso pericolosamente si avvicina alla soglia dell'ammissibilità - laddove prospetta situazioni di fatto (esito infelice di pregressa relazione sentimentale fra i soci) che si traducono nella introduzione di una diversa lettura delle contestate dichiarazioni - deve invece osservarsi come la Corte territoriale abbia correttamente considerato la veste di coimputato assunta dalla DA, ed abbia in modo puntuale applicato l'art. 192 co.3 cpp, che richiede una valutazione delle dichiarazioni per tal via acquisite "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità". La sentenza, infatti, ha individuato gli "altri elementi": 1) nella sottoscrizione per avallo, da parte dello IL, di due delle cambiali emesse per l'acquisto dell'azienda (già in primo grado, peraltro, ritenute non illogicamente le ultime di ogni altra emessa in precedenza con modalità identiche, dandosi atto, nel contratto di cessione, di un regolamento cambiario uniforme); 2) nella riferita fattiva e pressoché costante presenza dello IL in ditta, in occasione di affari ordinari della società (tanto, per dichiarazioni testimoniali non fatte oggetto di specifica censura); 3) comprovata incapacità gestionale ed indisponibilità "finanziaria" del titolare apparente, a fronte di ben diversa condizione dello IL, motivato ad agire occultamente in quanto soggetto a procedura concorsuale in relazione ad altra sua ditta.
Trattasi di elementi che riscontrano le dichiarazioni DA e che risultano logicamente interconnessi fra loro dal giudice di merito, come convergenti ad individuare nello IL l'effettivo dominus della società; devesì convenire, infatti, che la "sostanziale" partecipazione (non diversamente spiegata) alla fase di acquisto dell'azienda, la qualificata "presenza" costante a fatti di ordinaria gestione e, infine, la comprovata assoluta inidoneità del titolare apparente a provvedervi, giustificano la "denuncia" DA ed il finale giudizio che lo IL abbia operato quale effettivo titolare della società poi fallita, "al riparo" di un evidente prestanome.
Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso.
Occorre infatti ricordare che la contravvenzione di cui all'art. 1 comma 2 L.
7.8.1982 n. 516 (a tutt'oggi non applicabile l'abrogazione di cui all'art. 74 del DLGS 10.3.2000 n. 74) è reato proprio, posto che il legislatore si è riferito, malgrado la formulazione "è punito... chiunque... ", attraverso la descrizione della condotta (omessa annotazione nelle scritture contabili) al contribuente;
ne deriva che, nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una società di fatto, come è nella fattispecie, l'obbligo dell'annotazione non è ascrivibile al soggetto che appaia unico imprenditore, ma a tutti coloro che della stessa facciano parte (Cass. Sez. III, 9.12.1991 n. 195, Rampino ed altri), identicamente "contribuenti" ed obbligati alla tenuta dei libri e delle scritture contabili di legge (Cass. Sez. III, 7.2.1992 n. 1054, Cavatoni ed altro). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, facendosi carico al ricorrente del pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000