Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
Nel caso di contratto concluso dal rappresentante senza poteri, il terzo contraente, che agisce per il risarcimento del danno sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto, non deve necessariamente rivolgersi allo pseudo rappresentato ne' assegnargli, ai sensi dell'art. 1399 comma quarto cod. civ., un termine per pronunciarsi sulla ratifica, poiché tale ultima disposizione prevede non già un onere ma l'esercizio di una mera facoltà volta a far cessare l'incertezza sull'efficacia del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
SUL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA:
RL NT, elettivamente domiciliato in Roma, via Ancona n. 20, presso l'avv. Fausto Fusco, che lo difende insieme con l'avv. Ugo Puglisi, di Catania, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
AL NT e TT RA, elettivamente domiciliati in Roma, via F. Corridoni n. 7, presso l'avv. Costanza Acciai, difesi dall'avv. Raffaele Leone, come da procura in atti;
- controricorrente -
SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA:
AL NT e TT RA, come sopra domiciliati e difesi;
- ricorrenti incidentali -
contro
RL NT, come sopra domiciliato e difeso;
- controricorrente -
SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA:
RL NT, come sopra domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
AL NT e TT RA, come sopra domiciliati e difesi;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 301 del 7 aprile 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 febbraio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Raffaele Leone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Orazio Frazzini, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, e che sia dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel febbraio del 1984 NT ND, dicendosi legale rappresentante della società per azioni OR, stipulò due contratti preliminari con cui promise di vendere quattro appartamenti siti in Noto ad NT PI e a sua moglie RA ME, che nella circostanza versarono parte del prezzo convenuto, anche a titolo di caparra, e furono immessi nel possesso dei beni. Il contratto definitivo non venne poi stipulato, perché, a dire dei promissari acquirenti, la società OR aveva preteso un sovrapprezzo, e non aveva provveduto a far cancellare le ipoteche gravanti sugli immobili: allegando tali fatti, ed inoltre che, come avevano successivamente appreso, NT ND era semplice componente del consiglio di amministrazione della società OR, non anche suo legale rappresentante, NT PI e RA ME chiesero al Presidente del Tribunale di Catania, ed ottennero, sequestro conservativo dei beni di NT ND per 300 milioni;
e con atto notificato il 18 giugno 1990 convennero NT ND innanzi all'anzidetto tribunale, e chiesero la convalida del sequestro, l'annullamento per vizio del consenso dei contratti preliminari, la loro risoluzione per inadempimento, la restituzione di quanto pagato, e il risarcimento dei danni. Il convenuto si costituì e rispose che egli, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della società OR, ben poteva stipulare contratti in suo nome e conto;
che comunque la società aveva ratificato il suo operato con deliberazione adottata poco prima della richiesta del sequestro;
chiedeva quindi il rigetto della domande di NT PI e RA ME, e la loro condanna al risarcimento dei danni subiti per il sequestro incautamente chiesto.
Il Tribunale di Siracusa rigettò le domande degli attori, compresa quella di convalida del sequestro, e quella risarcitoria del convenuto. Osservò in particolare,
- quanto alle prime, che NT ND aveva stipulato i contratti preliminari con i convenuti in qualità di rappresentante senza potere della società OR (essendo egli membro del suo consiglio di amministrazione, richiedendo il suo statuto - per il compimento di atti come quelli di specie - la firma congiunta di un consigliere e del presidente del consiglio di amministrazione, e non essendo quindi applicabile nel caso di specie l'art. 2384 cod. civ.);
e tuttavia che la ratifica della società OR dei contratti da lui stipulati li aveva resi validi ed efficaci, ed egli non era quindi personalmente responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni da essi nascenti;
- quanto alla seconda, che NT ND non aveva provato che NT PI e RA ME, allorché chiesero il sequestro, erano a conoscenza della ratifica della società OR, nè aveva provato di aver subito danni.
Con sentenza del 7 aprile 1998 la Corte d'appello di Catania, pronunziando sui contrapposti appelli delle parti, ha ribadito che i contratti preliminari per cui è causa furono stipulati da NT ND in qualità di rappresentante senza potere della società OR, essendo inapplicabile nel caso di specie l'art. 2384 cod. civ., dal momento che egli, semplice membro del consiglio di amministrazione, amministratore non era;
e dunque che tali contratti erano validi e non annullabili, se non a domanda della pseudo- rappresentata.
La Corte d'appello di Catania ha peraltro rilevato che tali contratti preliminari erano stati ratificati dalla società OR solo e molto tempo dopo la scadenza del termine contrattualmente stabilito per la stipulazione dei definitivi, quando il loro inadempimento era stato ormai formalizzato, e che tale ratifica era stata portata a conoscenza di NT PI e RA ME solo dopo la contestazione della lite;
ha quindi ritenute fondate le domande di restituzione e di risarcimento proposte da NT PI e RA ME
contro
NT ND, essendo configurabile, nel suo comportamento ritenuto contrario ai doveri di correttezza e buona fede, una culpa in contrahendo;
ed ha condannato quest'ultimo a restituire a NT PI e RA ME le somme da questi ultimi versate, rivalutate e maggiorate degli interessi, nonché a rifondere ad essi le spese del giudizio di secondo grado.
NT ND ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi.
NT PI e RA ME hanno resistito con controricorso, ed ha loro volta hanno chiesto, con ricorso incidentale, la cassazione della sentenza per tre motivi. A tale ricorso incidentale NT ND ha risposto con controricorso, e proponendo un suo ricorso incidentale, basato su un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale di NT ND, quello incidentale di NT PI e RA ME, e l'altro, pur esso incidentale, di NT ND, proposti tutti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ). Entrambi i ricorsi incidentali sono inammissibili. Quello di NT ND, perché il ricorso incidentale per cassazione è esperibile dalla parte cui è notificato il ricorso principale (art. 370 e 371 c.p.c.), non anche dal ricorrente principale in risposta al ricorso incidentale di detta parte, operando, in difetto di espressa previsione di legge, il principio della consumazione del diritto di impugnazione per effetto della proposizione del ricorso principale (vedi Cassazione civile sez. I, 23 settembre 1998, n. 9500; Cassazione civile sez. III, 15 gennaio 1996, n. 265; Cassazione civile sez. II, 11 luglio 1995, n. 7592). Parimenti inammissibile è il ricorso incidentale di NT PI e RA ME, notificato 43 giorni dopo la notificazione del ricorso principale.
Al riguardo la questione di costituzionalità proposta in pubblica udienza dal difensore dei ricorrenti incidentali, che ha denunziato il contrasto tra i principi di cui agli art. 3 e 24 della costituzione e non meglio specificate norme che disciplinano la notificazione a mezzo posta, è irrilievante, dal momento che quella di specie è stata effettuata direttamente dall'ufficiale giudiziario.
Con il primo motivo del suo ricorso principale NT ND sostiene che la sentenza impugnata non dà adeguato conto delle ragioni per cui lo ha condannato a risarcire i danni subiti da NT PI e RA ME per la mancata stipulazione delle vendite promesse con preliminari da lui stipulati in nome e conto della società OR.
Il ricorrente sostiene innanzi tutto che la Corte d'appello di Catania ha errato nell'escludere l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 2384 cod. civ., e per aver conseguentemente affermato che egli, allorché stipulò i contratti per cui è causa spendendo il nome della società OR, agì in qualità di suo rappresentante senza potere;
osserva in proposito che egli, essendo membro del consiglio di amministrazione di tale società, era suo legale rappresentante, e che la limitazione dei suoi poteri stabilita da una norma statutaria (nella specie quella secondo la quale per stipulare in nome e conto della società contratti come quelli per cui è causa è necessario l'intervento congiunto del presidente del consiglio di amministrazione e di un suo membro) non è efficace nei confronti dei terzi, ai sensi della appena innanzi ricordata norma del codice civile.
Questa prima censura è infondata.
La presenza di un consiglio di amministrazione, che si ha quando la gestione della società è affidata a più persone (art. 2380 cod. civ.), determina una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, e che a tale consiglio appartiene, da quello di rappresentanza esterna, che spetta al suo presidente, o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito (vedi la sentenza di questa Corte, sez. II, 17 novembre 1994, n. 9710). Le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori di una società per azioni che risultano dal suo atto costitutivo o dal suo statuto, ai quali fa riferimento il comma 2^ dell'art. 2384 cod. civ. (e che non possono essere opposte dalla società ai terzi),
riducono all'evidenza (e secondo quanto espressamente previsto dal primo comma di tale norma) soltanto quello degli amministratori che tale rappresentanza hanno, ossia, nel caso in cui sia presente un consiglio di amministrazione, quello del presidente di quest'ultimo, in virtù dell'immedesimazione organica che caratterizza il suo rapporto con la società, ovvero quello dell'amministratore al quale sia stato espressamente e personalmente attribuito con uno specifico atto.
Nel caso di specie la clausola dell'atto costitutivo della società OR a termini della quale la sottoscrizione di contratti come quelli per cui è causa compete congiuntamente al presidente del suoi consiglio di amministrazione e ad uno dei consiglieri, ha limitato i poteri rappresentativi del primo, non anche quelli del secondo, che tali poteri rappresentativi istituzionalmente non ha, per quanto appena detto, e che non risulta gli siano stati espressamente e personalmente attribuiti.
Con il primo motivo di ricorso NT ND sostiene inoltre che la Corte territoriale non ha tenuto nel debito conto il fatto che nella circostanza NT PI e RA ME, usando la normale diligenza, avrebbero ben potuto accertare i limiti del suo potere di rappresentanza, risultando gli stessi dallo statuto della società, pubblicizzato nelle forme di legge;
ed inoltre che essi lo hanno convenuto in giudizio senza prima far valere le loro pretese nei confronti della società OR, in nome e conto della quale egli aveva stipulato i contratti preliminari per cui è causa. Anche questa seconda censura è infondata.
Per escludere la responsabilità del rappresentante senza poteri per il danno subito dal terzo contraente che ha "confidato senza sua colpa nella validità del contratto" (art. 1398 cod. civ.), non è sufficiente l'omissione, da parte del terzo, dell'esercizio della facoltà (perché di facoltà si tratta, non di onere: vedi Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 1987 n. 1817, sez. II, 29 marzo 1995 n. 3691) di controllare la sussistenza dei relativi poteri in colui che si qualifica procuratore, ma è necessario il concorso di altri elementi attinenti al comportamento del terzo ed alla configurabilità di colpa nel suo affidamento, che il giudice del merito, adeguatamente sollecitato, deve accertare e verificare (Cassazione civile, sez. III, 28 aprile 1986 n. 2945). Non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, che NT ND abbia mai allegato, nel giudizio di merito, la sussistenza di tali altri elementi;
e per la verità non risulta neppure, dalla sentenza e dal ricorso, che il ricorrente abbia mai contestato nel giudizio di merito la sua responsabilità in discorso affermando il colposo affidamento di NT PI e RA ME nei suoi dichiarati poteri rappresentativi (la cui sussistenza d'altro canto era legittimo desumere dalla circostanza che alla stipulazione dei preliminari si accompagnò la consegna degli appartamenti che ne costituivano l'oggetto); ragion per cui la censura, sotto il profilo esaminato introduce una questione di fatto nuova, ed è quindi in ogni caso inammissibile.
Sempre con il primo motivo di ricorso NT ND sostiene infine che NT PI e RA ME avrebbero dovuto convenirlo in giudizio solo dopo aver fatto valere le loro pretese nei confronti della società OR, in nome e conto della quale egli aveva riscosso le somme che è stato condannato a restituire, e che comunque aveva ratificato i contratti da lui stipulati. Anche questa terza censura è infondata.
Nel caso di contratto concluso da un rappresentante senza poteri, il terzo contraente non deve, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per aver confidato nella validità del contratto, preventivamente ed infruttuosamente rivolgersi allo pseudo rappresentato, ne' deve, ai sensi dell'art. 1399, comma 4 cod. civ., assegnare a quest'ultimo un termine per pronunciarsi sulla ratifica, perché ciò non costituisce l'adempimento di un onere imposto per la proposizione dell'azione risarcitoria ex art. 1398 cod. civ., ma solo una facoltà, il cui esercizio è volto esclusivamente a far cessare lo stato d'incertezza nell'efficacia del contratto. Infatti l'illecito posto in essere dal rappresentante senza potere, di natura extracontrattuale, è condizionato solo risolutivamente dalla possibilità della ratifica, che, sopravvenendo, opera come causa di esclusione della responsabilità, facendo venir meno, con il perfezionamento della fattispecie negoziale in itinere, il danno risarcibile;
salvo che questo non si sia, per avventura già verificato a causa del ritardo nel perfezionamento del contratto (vedi le sentenze di questa Corte, sez. I, 9 dicembre 1976 n. 4581; sez. II, 30 dicembre 1997 n. 13097). Evento, quest'ultimo che per l'appunto la corte territoriale ha affermato essersi verificato nel caso di specie, con statuizione che non risulta censurata.
Con il secondo motivo del suo ricorso NT ND censura la sentenza impugnata per aver convalidato il sequestro conservativo dei suoi beni di cui si è detto in narrativa senza esaminare la sua tesi difensiva con la quale aveva sostenuto che NT PI e RA ME non avevano ragioni per temere di perdere le garanzie del credito vantato nei suoi confronti.
La censura è inammissibile.
Della anzidetta tesi difensiva non è traccia nella sentenza impugnata, risultando da quest'ultima soltanto che nel giudizio di primo grado NT ND si limitò a sostenere "che non sussistevano i presupposti per la concessione del sequestro", senza ulteriori. specificazioni, non anche che essa fu riproposta in appello in ossequio a quanto disposto dall'art. 346 cod. proc. civ. (vedi le sentenze di questa Corte, sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10119; sez. lav., 24 novembre 1998, n. 11929); ne' il ricorrente ha indicato, nel suo ricorso, il tempo e il modo di tale riproposizione nel giudizio di secondo grado.
Resta assorbito il terzo motivo del ricorso di NT ND, con il quale quest'ultimo ha chiesto che, conseguentemente alla cassazione delle statuizioni della sentenza impugnata relative al merito, sia cassata anche quella relativa al governo delle spese processuali del giudizio di secondo grado.
NT ND, soccombente, va condannato a rifondere ad NT PI e RA ME le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, principale ed incidentali, dichiara inammissibili questi ultimi, e rigetta quello principale;
condanna NT ND a rifondere ad NT PI e RA ME le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in lire 295.700 oltre 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001