Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
Il ricorso immediato per cassazione, non consentito nei confronti di ordinanze diverse da quelle che dispongono misure coercitive (nella specie, di rigetto della richiesta di revoca di cd. mandato di arresto europeo), è legittimamente qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2009, n. 9511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9511 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 585
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 038371/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO PA N. IL 05/09/1958;
avverso ORDINANZA del 20/10/2008 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in Camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. MELONI Vittorio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 20 ottobre 2008 e depositata in pari data, il Tribunale di Napoli, nel giudizio a carico di ST RI, ha respinto la richiesta difensiva di revoca del c.d. mandato di arresto Europeo emesso dal giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale il 12 agosto 2008, formulata sotto il profilo del "difetto di procedibilità", ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 40, in quanto il reato addebitato all'imputato risaliva ad epoca anteriore al 7 agosto 2002.
Il Collegio ha motivato che la ridetta norma transitoria concerne esclusivamente "le procedure passive di consegna" che pervengono dalle Autorità straniere e non trova applicazione per i titoli restrittivi spediti dai giudici della Repubblica Italiana ed eseguiti all'estero.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Chiummariello Raffaele e Mauro Valentino, mediante atto del 29 ottobre 2008 e mediante "motivi aggiunti" del 26 novembre 2008, ribadendo l'eccezione di improcedibilità e deducendo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 697 e segg. c.p.p. e L. 22 maggio 2005, n. 69, art. 40. I difensori argomentano: la norma di diritto intertemporale concerne anche i provvedimenti emessi dai giudici italiani;
l'argomento letterale del Collegio procedente, fondato sulla inserzione nel testo normativo della congiunzione "e" tra i participi, riferiti ai provvedimenti, per l'appunto "emessi e ricevuti" non è risolutivo, in quanto l'interpretazione avversata rende superfluo il primo participio;
e, inoltre, si "verrebbe a creare una disimmetria fra Stati"; mentre la L. del 22 maggio 2005 attua la decisione quadro Europea, finalizzata alla introduzione di "una normativa condivisa da tutti gli stati membri"; due arresti di legittimità accreditano la tesi propugnata, pur nel contrasto con altre pronunce. 3. - A norma dell'art. 311 c.p.p., comma 2, il ricorso immediato per cassazione è consentito esclusivamente "contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva".
Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, trattandosi di impugnazione proposta contro la ordinanza del giudice procedente di rigetto della richiesta di revoca del provvedimento coercitivo. Il rilievo preclude la considerazione sia del motivo, posto a fondamento della mozione de libertate proposta dall'imputato (per la revoca della misura coercitiva), sia delle ragioni che sorregono l'ordinanza impugnata.
L'error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, la inammissibilità del ricorso.
Soccorre l'istituto della conversione à termini dell'art. 568 c.p.p., comma 5, e, per l'effetto, il proposto ricorso è convertito nell'appello de libertate previsto, in relazione al provvedimento in esame, dall'art. 310 c.p.p.. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello cautelare, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009