CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10573 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NA RI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/10/2022, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta da NN IT IN contro il decreto del 08/10/2022 del G.i.p. del Tribunale di Palermo di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di € 3.300,00, quale profitto del reato di truffa aggravata ai danni dell'INPS di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria. In particolare, il predetto G.i.p. aveva ravvisato in capo alla IN il fumus: a) del delitto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, «perché, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza in misura superiore a quella spettante, ometteva di riportare le informazioni dovute indicate dall'articolo 3 c. 13 del medesimo d.L., nella domanda presentata in data 8.9.2020; ed in particolare, avendo fatto rinvio Penale Sent. Sez. 2 Num. 10573 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 21/02/2023 alla DSU [Dichiarazione sostitutiva unica] datata 1.9.2020 in cui figurava come membro del nucleo familiare EN AR, ometteva di dichiarare che costui era stato condannato in via definitiva in data 24.10.2017 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (rientrante fra quelli previsti dall'art. 7 c. 3 predetto d.L.). In Palermo, 1'8.9.2020» (capo 1 dell'imputazione provvisoria); b) del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), «perché, mediante artifizi e raggiri, consistiti nella presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza datata 8.9.2020, con rinvio alla DSU datata 1.9.2020 in cui figurava come membro del nucleo familiare EN AR, senza dichiarare che questi era stato condannato in via definitiva in data 24.10.2017 per il delitto di cui all'art. 416 c.p.; induceva in errore il personale dell'INPS che non teneva conto della riduzione prevista dall'art. 3 c. 13 d.L. n. 4/2019 e lo determinava ad erogare in suo favore il reddito di cittadinanza per un importo mensile superiore a quello dovuto, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto pari ad C 3.300,00, con pari danno per lo Stato. In Palermo dal 15.10.2020 al 25.3.2022» (capo 2 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NN IT IN, affidato a un unico articolato motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. e degli artt. 3, comma 13, e 7, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Dopo avere premesso di non contestare che le maggiori somme percepite non erano dovute, la ricorrente rappresenta tuttavia che la sussistenza, nella fattispecie, del fumus dell'ipotizzato reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sarebbe esclusa dal fatto che, come emergerebbe dalla documentazione prodotta, nel modulo allora predisposto dall'INPS si faceva riferimento alla presenza nel nucleo familiare soltanto di soggetti in stato di custodia cautelare o di detenzione e non di soggetti con precedenti penali per determinati reati, sicché «l'errore in cui è caduta», con l'omettere di precisare la contestata circostanza relativa al membro del proprio nucleo familiare AR EN, «è stato indotto proprio dall'INPS», tanto che, una volta che la modulistica era stata modificata, aveva immediatamente provveduto a integrare la propria domanda con l'indicazione del precedente penale dell'EN. La ricorrente rappresenta poi che «[i]I percorso argomentativo riportato nell'ordinanza [impugnata] contiene una motivazione solo apparente allorché sostiene che la modulistica in uso sarebbe solo agevolatrice per l'utente. Ma palesa anche una violazione di legge nel momento in cui non tiene conto dell'errore in cui 2 è stata indotta dall'agire di terzi, errore che si è dimostrato decisivo nella misura in cui ha portato [la] ricorrente ad un'errata valutazione sulle informazioni da fornire all'INPS». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso inammissibile perché è proposto per un unico motivo non consentito. 2. È opportuno rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01). Occorre altresì ricordare che le Sezioni unite hanno altresì chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119- 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo ha compiutamente indicato gli elementi che ha valorizzato ai fini dell'astratta sussumibilità del fatto contestato alla IN nell'ipotizzato reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - per avere la stessa IN presentato la domanda di reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare che il componente del proprio nucleo familiare AR EN era stato condannato in via definitiva per il 3 delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con la conseguente percezione dall'INPS, il cui personale era stato conseguentemente tratto in errore, di un importo superiore a quello a lei spettante - rendendo, al riguardo, un'ampia e logica motivazione, certamente non mancante né meramente apparente. Non si può ritenere apparente, in particolare, la motivazione resa dal Tribunale di Palermo in ordine al mutamento della modulistica dell'INPS, giacché lo stesso Tribunale ha dimostrato di avere tenuto conto di tale mutamento, valorizzato dalla difesa dell'indagata, ritenendo, sulla base di una valutazione di fatto non censurabile in questa sede, che la nuova modulistica si fosse limitata a rendere più agevole la compilazione della domanda, senza modificare i requisiti già richiesti sulla base della modulistica precedente. Infine, neppure si può ritenere integrare una violazione di legge il fatto che il Tribunale di Palermo abbia non - come si afferma nel ricorso - «non t[enuto] conto dell'errore in cui [l'indagata] è stata indotta dall'agire di terzi» (in particolare, dell'INPS), ma, sulla base della predetta non censurabile valutazione di fatto, escluso in concreto che una tale induzione in errore vi fosse in realtà stata. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/10/2022, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta da NN IT IN contro il decreto del 08/10/2022 del G.i.p. del Tribunale di Palermo di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di € 3.300,00, quale profitto del reato di truffa aggravata ai danni dell'INPS di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria. In particolare, il predetto G.i.p. aveva ravvisato in capo alla IN il fumus: a) del delitto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, «perché, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza in misura superiore a quella spettante, ometteva di riportare le informazioni dovute indicate dall'articolo 3 c. 13 del medesimo d.L., nella domanda presentata in data 8.9.2020; ed in particolare, avendo fatto rinvio Penale Sent. Sez. 2 Num. 10573 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 21/02/2023 alla DSU [Dichiarazione sostitutiva unica] datata 1.9.2020 in cui figurava come membro del nucleo familiare EN AR, ometteva di dichiarare che costui era stato condannato in via definitiva in data 24.10.2017 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (rientrante fra quelli previsti dall'art. 7 c. 3 predetto d.L.). In Palermo, 1'8.9.2020» (capo 1 dell'imputazione provvisoria); b) del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), «perché, mediante artifizi e raggiri, consistiti nella presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza datata 8.9.2020, con rinvio alla DSU datata 1.9.2020 in cui figurava come membro del nucleo familiare EN AR, senza dichiarare che questi era stato condannato in via definitiva in data 24.10.2017 per il delitto di cui all'art. 416 c.p.; induceva in errore il personale dell'INPS che non teneva conto della riduzione prevista dall'art. 3 c. 13 d.L. n. 4/2019 e lo determinava ad erogare in suo favore il reddito di cittadinanza per un importo mensile superiore a quello dovuto, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto pari ad C 3.300,00, con pari danno per lo Stato. In Palermo dal 15.10.2020 al 25.3.2022» (capo 2 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NN IT IN, affidato a un unico articolato motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. e degli artt. 3, comma 13, e 7, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Dopo avere premesso di non contestare che le maggiori somme percepite non erano dovute, la ricorrente rappresenta tuttavia che la sussistenza, nella fattispecie, del fumus dell'ipotizzato reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sarebbe esclusa dal fatto che, come emergerebbe dalla documentazione prodotta, nel modulo allora predisposto dall'INPS si faceva riferimento alla presenza nel nucleo familiare soltanto di soggetti in stato di custodia cautelare o di detenzione e non di soggetti con precedenti penali per determinati reati, sicché «l'errore in cui è caduta», con l'omettere di precisare la contestata circostanza relativa al membro del proprio nucleo familiare AR EN, «è stato indotto proprio dall'INPS», tanto che, una volta che la modulistica era stata modificata, aveva immediatamente provveduto a integrare la propria domanda con l'indicazione del precedente penale dell'EN. La ricorrente rappresenta poi che «[i]I percorso argomentativo riportato nell'ordinanza [impugnata] contiene una motivazione solo apparente allorché sostiene che la modulistica in uso sarebbe solo agevolatrice per l'utente. Ma palesa anche una violazione di legge nel momento in cui non tiene conto dell'errore in cui 2 è stata indotta dall'agire di terzi, errore che si è dimostrato decisivo nella misura in cui ha portato [la] ricorrente ad un'errata valutazione sulle informazioni da fornire all'INPS». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso inammissibile perché è proposto per un unico motivo non consentito. 2. È opportuno rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01). Occorre altresì ricordare che le Sezioni unite hanno altresì chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119- 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo ha compiutamente indicato gli elementi che ha valorizzato ai fini dell'astratta sussumibilità del fatto contestato alla IN nell'ipotizzato reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - per avere la stessa IN presentato la domanda di reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare che il componente del proprio nucleo familiare AR EN era stato condannato in via definitiva per il 3 delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con la conseguente percezione dall'INPS, il cui personale era stato conseguentemente tratto in errore, di un importo superiore a quello a lei spettante - rendendo, al riguardo, un'ampia e logica motivazione, certamente non mancante né meramente apparente. Non si può ritenere apparente, in particolare, la motivazione resa dal Tribunale di Palermo in ordine al mutamento della modulistica dell'INPS, giacché lo stesso Tribunale ha dimostrato di avere tenuto conto di tale mutamento, valorizzato dalla difesa dell'indagata, ritenendo, sulla base di una valutazione di fatto non censurabile in questa sede, che la nuova modulistica si fosse limitata a rendere più agevole la compilazione della domanda, senza modificare i requisiti già richiesti sulla base della modulistica precedente. Infine, neppure si può ritenere integrare una violazione di legge il fatto che il Tribunale di Palermo abbia non - come si afferma nel ricorso - «non t[enuto] conto dell'errore in cui [l'indagata] è stata indotta dall'agire di terzi» (in particolare, dell'INPS), ma, sulla base della predetta non censurabile valutazione di fatto, escluso in concreto che una tale induzione in errore vi fosse in realtà stata. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2023.