Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA C0 BURETANICE SUPRETIA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente ! R.G.N. 15933/ Cron.3167Rel Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Dott. Alberto SPANO Consigliere Rep. : Dott. Fernando LUPI - Consigliere Ud. 06/11/02 - Consigliere DOLL. Donato FIGURELLI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AL LE, domiciliato in ROMA ргевдо la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI: CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI, giuata delega in atti;
- ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIK DELLO STATO SOCIETA' DI i TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimato avverso la Sentenza H. 4256/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/12/992002 R.G. N. 41942/96; 4422 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1. Eme 'udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Ettore i MERCURIO;
udito l'Avvocato 7 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore : Generale Dott. VINCENZO NARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. : کمی -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli depositato il 20 luglio 1992 il sign. EL AD, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato con qualifica di ausiliario, esponeva di avere lavorato presso la stazione di Buccino, impianto della linea sulla tratta Battipaglia Potenza E Sicignano Lagonegro fino al 3 aprile 1987 e di essere stato inviato, a far tempo da questa data ed a causa della temporanea chiusura della línea, presso la stazione di Pontecagnano, ricevendo, solo per il primo anno, l'indennità di trasferta, in seguito non più corrisposta. Chiedeva quindi la condanna dell'Ente convenuto al pagamento in suo favore, a titolo di indennità di trasferta, della Soua di lire 13.970.271 ed in subordine alla corresponsione delle indennità previste dagli artt. 16 e seguenti della legge n. 34/1970. Costituitasi società Ferrovie dello Stato p.a., il Pretore, con sentenza del 12 gennaio 1996 rigettava la domanda principale e dichiarava inammissibile quella subordinata per genericità. Il Tribunale di Napoli, con senzenza del 21 dicembre 1999, ha respinto l'appello del AD. Ha osservato che nella specie non ricorrevano gli 3 estremi por 1'applicabilità della disciplina dell'indennità di trasferta (l'art. 1 della legge n. 34/1970) perchè nella specie non si ver eva nell'ipotesi di missione espletata рег ordini superiori fuori residenza;
ha altresi affermato che la richiesta subordinata relativa all'indennità di trasferimento era stata correttamente dichiarata inammissibile dal primo giudice stante la omessa allegazione dei suoi fatti costitutivi e cioè delle ragioni che giustificavano la richiesta ex art. 414 c.p.c.. I1 AD chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Coote affidato ad un unico motivo. L'intimata società Ferrovie dello Stato non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. -I ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione degli arti. 1, 2 e 19 della legge 11 febbraio 1970 71. 34 nonché omessa 0 insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, censurano la sentenza del Tribunale con un primo profilo nel quale ribadiscono la tesi già sostenuta in sede di merito e cioè che essi avevano diritto alla indennita di trasferta in 4 Forma quanto l'assegnazione alla sede di Pontecagnano era stata prevista come temporanea, per un periodo cioè non superiore ai due anni. Con un secondo profilo deducono di avere comunque diritto, ove nclla specie si fosse trattato di trasferimento c non di comando 0 trasferta, alla indennità di prima sistemazione.
2. Il ricorso è infondato e va disatteso. Per quanto concerne il primo profilo Va premesso che, ai sensi della normativa nella specie applicato nella specie applicabile in tema di indennità di trasferta e di definizione di "residenza" ai fini del conseguimento dell'indennità stessa, deve intendersi per residenza "il centro abitato 0 la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione 0 l'impianto al quale il dipendente appartiene" (art. - all. cit. legge n. 34/1970), senza alcun riferimento dunque alla residenza anagrafica, differenziandosi, inoltre, la indennità di trasferta dalla indennità di "trasloco" (ex artt. 18 e segg. stessa legge). E giurisprudenza costante, poi, alla quale i giudici di merito si sono attenuti, che il diritto alla indennità di trasferta presuppone che il Eme 5 lavoratore sia temporaneamente comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguiria, e cioè dal luogo di residenza come sopra precisato, costituendo pertanto la temporaneità della assegnazione requisito indefettibile della trasforta (Cass. 2 settembre 2000 n. 11508]. Il Tribunale, con accertamento di merito sorretto da motivazione adeguata e sufficiente, e come tale non sindacabile in sede di legittimità, ha riscontrato in punto di fallo, che con accordo sindacale del 7 febbraio 1987 tra le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni dei lavoratori venne stabilito di attuare nei confronti di parte del personale, tra cui l'attuale ricorrente, 11771 c.d. "trasloco temporaneo" consistente peralizo in vera e propria assegnazione definitiva ad altra sede, in tal modo cessando il detto personale di svolgere attività lavorativa nella sede di provenienza, del resto disattivata, e venendo di conseguenza mancare ogni collegamento funzionale tra il lavoratore c la unità lavorativa originaria. Il giudice d'appello ha dunque accertato che il ricorrente тепле а mutare la propria residenza Emer lavorativa, dalla stazione di Buccino a quella di же 6 Pontecagnano, esserdo tale modifica necessitata dalla cessazione dell'attività di esercizio della stazione di provenienza: ed il mutamento della residenza lavorativa, così realizzato, indipen- dentemente dalla prevista temporaneità della chiusura per lavori della tratta ferroviaria, correttamente stato configurato dallo stcsso giudice quale situazione inidonea a far acquisire al AD la chiesta indennità di trasferta.
3. Anche sotto il secondo profilo, il motivo di ricorso è destituito di fondamento, Sul punto il Tribunale ha invero confermato la declaratoria di inammissibilità emessa dal primo giudice in ordine alla richiesta di indennità di prima sistemazione per поп avere i.l ricorrente allegato e reppure provato fatti costitutivi del relativo diritto, Vale a dire 'avere sopportato 5 spese e disagi per il mutamento di residenza. Al proposito l'attuale ricorrente si è limitato a riportare il testo dell'art. 19 della legge n. 34/1970 (in punto di previsione della corresponsione di metà dell'indennità in questione prima del trasferimento € dell'altra metà successivamente ad esso) ma non ha svolto censure Ignor specifiche, aderenti e conferenti rispetto alla pronuncia del giudice d'appello, non offrendo, cioè, alcuna indicazione di elementi processuali idonei а dimostrare la pretesa erroneità della stessa pronuncia di inammissibilità. 4.-Sicche, conclusivamente, il ricorso deve csscro integralmente rigettato (con ciò questa Corte uniformandosi a decisioni già emesse in analoghe fattispecie: Cass. 20 maggio 2002 n. 7314, cit. Cass. n. 11508/2000). La mancata costituzione della parte intimata esime da una pronuncia sulle spese de presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2002. IL CANCELLIERE More fercuris il Presidente Il Cons got tensore: Dep he n CampoHeria Oggi, XD GEN 2003 CELLIERE