Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2001, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 REPUBBLI00 71 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Reintegrazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: not possesse Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 16629/98 Consigliere Cron. 1358 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep. 27 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 26/09/00 Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio FURNARI IGNAZIO, D'AGOSTINO MARIA, domiciliati in ROMA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti L P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi #18 GEN 2001 IL CANCELLIERE dagli avvocati POLIZZOTTO SALVATORE, LA MALFA EGIDIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti LIRE 1500 CANCELLERIA
contro
PERSPICACE BRUNO, LA PORTA VINCENZA, elettivamente 0096248 domiciliati in ROMA VIA S GODENZO 59, presso lo studio LIRE 1500 dell'avvocato AIELLO G., difesi dall'avvocato GRANDE CANCELLERIA GIOVANNI, giusta delega in atti;
controricorrenti 2000 avversO la sentenza n. 228/98 del Tribunale di ENNA, 1503 0096249 -1- M depositata il 15/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato POLIZZOTTO Salvatore, difensore del ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- END SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9 maggio 1988 UN Perspica- e CE La TA chiesero al Pretore di ce Piazza ME di essere reintegrati nel posses- so di una servitù di passaggio, che esercitavano mediante una stradella congiungente un loro fabbricato in contrada Piano Cannata con la via attraverso vari fondi, - Gela, Enna - San Cono а GN RI e tra cui uno appartenente avevano ostruito gli MA D'IN, i quali ultimi quindici metri del percorso, interrompen- dolo con una piattaforma, un cordolo e due pila- stri in cemento. La domanda - di cui gli intimati avevano con- testato la fondatezza, sostenendo che il passag- gio era stato sempre limitato al tragitto segnato dalla stradella ancora esistente e che non vi era traccia di una sua prosecuzione oltre il punto in - fucui erano state realizzate le nuove opere respinta dal Pretore in sede sia interdittale, con ordinanza del 9 luglio 1988, sia ordinaria, con sentenza del 16 ottobre 1991. Quest'ultima pronuncia, impugnata da UN SP e CE La TA, è stata riformata dal Tribunale di Enna, che con sentenza del 15 16629/1998 3 luglio 1998 ha reintegrato gli appellanti nel possesso della servitù in questione, condannando GN RI e MA D'IN a rimuovere la piattaforma, il cordolo, i pilastri e la recin- zione che ne impedivano l'esercizio. A tale decisione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo essenzialmente: oggetto della causa, anche se nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno fatto riferimento а una "stra- della" soppressa dagli intimati, non è l'esisten- za di un tale manufatto, bensì l'esercizio del passaggio attraverso uno spazio fisico percorri- bile, indipendentemente dalla sua strutturazione con gli elementi tipici di una via, come la battitura, la livellazione e la dotazione di bordi;
erroneamente, quindi, il Pretore ha rite- nuto ostativa all'accoglimento della domanda di reintegrazione l'equivocità delle risultanze istruttorie, relative alla prosecuzione della "stradella", nel terreno cui il RI e la D'IN hanno impedito l'accesso; ciò che rileva, invece, è che dalle testimonianze assunte è emerso che effettivamente il SP, la La TA e i frequentatori della loro casa utilizza- veicoli anche quell'ultimo vano a piedi e con 16629/1998 4 mm tratto del percorso, pur se non conformato come vera e propria strada. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione GN RI e MA D'Agosti- in base a tre motivi, poi illustrati anche no, con memoria. UN SP e CE La TA hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE tre motivi addotti a sostegno del ri- Con corso, GN RI e MA D'IN rispet- tivamente denunciano: "nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in dipendenza della violazione del prin- cipio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato sancito dall'art. 112 c.p.c.", per avere il Tribunale attribuito al SP e alla La TA un bene della vita diverso da quello che avevano chiesto: è stata loro accorda- ta la facoltà di passare indiscriminatamente in ogni parte del fondo pretesamente servente, mentre oggetto della domanda, come proposta in primo grado e ribadita in appello, era unicamente la "stradella", risultata inesistente nel tratto in questione;
"violazione e falsa applicazione dell'art. 516629/1998 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. comunque, insufficiente e contraddittoriaer motivazione in ordine al materiale probatorio acquisito, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", in quanto la reintegrazione nel possesso è stata disposta ad onta delle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che all'epoca della propo- sizione del ricorso la "stradella" finiva proprio nella zona dove erano stati costruiti la piatta- forma, il cordolo e i pilastri;
- "insufficiente e contraddittoria motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c.", avendo il giudice di secondo grado ingiustificatamente travalicato i termini della controversia, che inequivocamente aveva ad oggetto l'esistenza ○ non della "stra- della", anziché quel generico "spazio fisico percorribile", non conformato né delimitato, cui si è avuto riguardo nella sentenza impugnata. Le tre censure, data la stretta loro connes- sione, possono essere prese in esame congiunta- mente, anche perché una stessa assorbente e decisiva ragione impone di disattenderle tutte: l'erroneità dell'assunto costituente il comune loro presupposto, secondo cui la domanda di 16629/1998 6 Mami 1 reintegrazione avrebbe dovuto essere senz'altro respinta, non avendo gli attori provato l'esi- stenza, nel tratto ostruito dai convenuti, della "stradella" che avevano affermato di utilizzare per raggiungere la loro casa dalla via Enna San Gela. La tesi non è fondata, poiché il Cono contenuto essenziale del diritto di servitù di passaggio (e del corrispondente possesso) consi- ste nella facoltà di transitare nel fondo del vicino, a vantaggio del proprio, indipendentemen- te dalla consistenza del luogo di esercizio, che può anche essere il nudo suolo allo stato natura- le, privo di ogni conformazione e strutturazione come strada, "stradella", sentiero e così via. · Tale circostanza non impedisce la configurabilità del diritto di cui si tratta (né del corrispon- dente possesso), per la quale non occorre che esistano opere di sorta: la loro presenza, come esattamente ha osservato il Tribunale, è rilevan- te in sede petitoria, ai fini della possibilità di acquisto del diritto per usucapione о per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), nonché in sede possessoria, quale elemento di conferma dell'effettività del passag- tuttavia, può ben esseregio, la cui prova, 16629/1998 7 Mr. desunta aliunde. Avere i testimoni smentito l'assunto degli attori, circa la prosecuzione della "stradella" anche nella zona resa inaccessibile dai convenu- ti, ma avere d'altra parte confermato che anche in quel tratto il SP e la La TA tran- sitavano e facevano transitare i propri ospiti, a piedi e con veicoli, comportava quindi il ricono- scimento della loro qualità di possessori della relativa servitù, per come di fatto era stata esercitata, nonché di titolari del diritto a essere reintegrati nel suo esercizio, impedito dagli ostacoli frapposti dal RI e dalla D'IN. Ed è in coerenza con tali risultanze che il Tribunale ha provveduto, senza affatto incorrere nel vizio di ultrapetizione che i ricorrenti gli addebitano, poiché non ha accorda- to agli attori nulla di diverso o in più, rispet- to a ciò che avevano chiesto, ma meno: la doman- da, intesa ad ottenere sia "l'abbattimento di realizzate", sia "il ripristino tutte le opere soppressa", è stata accolta della stradella parzialmente, con la condanna dei convenuti alla rimozione della piattaforma, del cordolo, dei pilastri e della recinzione che impedivano il 16629/1998 8 passaggio, ma non anche alla ricostituzione della "stradella", di cui non era risultato che esi- stesse anche nel tratto in questione e che quindi potesse essere stata "soppressa". Né infine è SP e alla La TA sia esatto che al stata così attribuita la facoltà di accedere indiscriminatamente a qualsiasi porzione del fondo del RI e della D'IN, poiché nella sentenza di secondo grado è chiaramente precisato che il passaggio oggetto del provvedi- mento di reintegrazione è quello stesso (anche se terreno nudo) cui si riferiva la relativasul domanda, costituito dal tratto rettilineo lungo circa quindici metri, che costituisce la prosecu- zione ideale della stradella, per la corrispon- dente larghezza, nello spazio intercorrente tra i pilastri eretti dagli originari convenuti e i gradini di accesso al porticato della casa degli attori. Il ricorso pertanto viene rigettato, con con- RI e MA seguente condanna di GN in solido, stante il comune loro D'IN interesse nella causa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute da UN SP e CE La TA, che si liquidano 16629/1998 9 Mm. nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso e condanna i ri- correnti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2.095.00 di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 26 settembre 2000 G ulЯйт Витолы белги бияке мил J 60000 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 312000 M 18 GEN 2001 IL CANCELLIERE CI COMA 2 AGENZIA DE - 5 FFF 2002 Registrat al n4538 CEN (euro p. (Dolton 1 Respe (Dr. M. F 9 0 0 2 T N DE S 16629/1998 10