CASS
Sentenza 12 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2023, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, su istanza del pubblico ministero, ha revocato nei confronti di FA RI la sospensione condizionale della pena concessa al predetto con la sentenza del Tribunale di Napoli 13 marzo 2014, irrevocabile dal 11 luglio 2017. La revoca della sospensione condizionale è stata disposta ex art. 168 cod. pen. per essere stata concessa in presenza di situazione ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi. Nel primo motivo sostiene che la sospensione condizionale della pena era stata fin dall'origine concessa in violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., con la conseguenza che il Penale Sent. Sez. 1 Num. 804 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 15/11/2022 suddetto beneficio avrebbe potuto essere revocato soltanto dal giudice dell'impugnazione, e non da quello dell'esecuzione. Nel secondo motivo lamenta mancata, o inadeguata, motivazione sulle eccezioni difensive proposte in udienza e liquidate in poche righe. 3. Con requisitoria scritta il PG, dr.ssa Lucia Odello, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo si sostiene che la sospensione condizionale della pena era stata concessa dal giudice della cognizione in violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., con la conseguenza che il suddetto beneficio avrebbe potuto essere revocato soltanto dal giudice dell'impugnazione, e non da quello dell'esecuzione. Il principio di diritto su cui il ricorso è fondato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381: Al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. A tal fine il giudice della esecuzione, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvede ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio) non è, però, applicabile al caso in esame. Il ricorrente è, infatti, gravato da tre condanne:
1. Pretura Napoli del 30 aprile 1997, irrevocabile il 30 maggio 1997, per 20 gg. di arresto e 14.300.000 lire di ammenda, pena sospesa, non è indicata la data di commissione del fatto;
2. Corte d'appello di Napoli del 26 novembre 2014, irrevocabile il 11 luglio 201710 gg. di arresto ed euro 16.000 di ammenda, pena sospesa, fatto commesso il 21. 7. 2012; 3. Corte d'appello di Napoli 5 dicembre 2014, irrevocabile il 18 marzo 20154 anno di reclusione, pena sospesa, fatto commesso il 5 giugno 2008. La sentenza di cui nell'incidente di esecuzione è stata chiesta la revoca della sospensione condizionale della pena è quella sopra indicata al n. 2. Alla data della sentenza di primo grado della condanna n. 2, ovvero alla data della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 marzo 2014, la condanna n. 3 non era ancora irrevocabile. Il giorno in cui il giudice del Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza sul certificato penale c'era soltanto la condanna sub 1, che non era ostativa alla concessione di una nuova sospensione. L (< Ne consegue che nel caso in esame il motivo sulla illegittima concessione della sospensione condizionale non avrebbe potuto essere presentato al giudice dell'impugnazione, e, quindi, correttamente la stessa è stata revocata in esecuzione. 2. Anche il secondo motivo è infondato. In esso si deduce che il giudice dell'esecuzione non ha risposto in modo adeguato alle osservazioni difensive formulate in udienza. Peraltro, la mancata valutazione di osservazione difensive,non è causa di nullità, perché non previsto dalla legge, ma può soltanto incidere sulla correttezza del percorso logico della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578: L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive;
conformi Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600), ma, nel caso in esame il percorso logico della decisione non avrebbe comunque potuto essere diverso. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, su istanza del pubblico ministero, ha revocato nei confronti di FA RI la sospensione condizionale della pena concessa al predetto con la sentenza del Tribunale di Napoli 13 marzo 2014, irrevocabile dal 11 luglio 2017. La revoca della sospensione condizionale è stata disposta ex art. 168 cod. pen. per essere stata concessa in presenza di situazione ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi. Nel primo motivo sostiene che la sospensione condizionale della pena era stata fin dall'origine concessa in violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., con la conseguenza che il Penale Sent. Sez. 1 Num. 804 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 15/11/2022 suddetto beneficio avrebbe potuto essere revocato soltanto dal giudice dell'impugnazione, e non da quello dell'esecuzione. Nel secondo motivo lamenta mancata, o inadeguata, motivazione sulle eccezioni difensive proposte in udienza e liquidate in poche righe. 3. Con requisitoria scritta il PG, dr.ssa Lucia Odello, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo si sostiene che la sospensione condizionale della pena era stata concessa dal giudice della cognizione in violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., con la conseguenza che il suddetto beneficio avrebbe potuto essere revocato soltanto dal giudice dell'impugnazione, e non da quello dell'esecuzione. Il principio di diritto su cui il ricorso è fondato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381: Al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. A tal fine il giudice della esecuzione, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvede ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio) non è, però, applicabile al caso in esame. Il ricorrente è, infatti, gravato da tre condanne:
1. Pretura Napoli del 30 aprile 1997, irrevocabile il 30 maggio 1997, per 20 gg. di arresto e 14.300.000 lire di ammenda, pena sospesa, non è indicata la data di commissione del fatto;
2. Corte d'appello di Napoli del 26 novembre 2014, irrevocabile il 11 luglio 201710 gg. di arresto ed euro 16.000 di ammenda, pena sospesa, fatto commesso il 21. 7. 2012; 3. Corte d'appello di Napoli 5 dicembre 2014, irrevocabile il 18 marzo 20154 anno di reclusione, pena sospesa, fatto commesso il 5 giugno 2008. La sentenza di cui nell'incidente di esecuzione è stata chiesta la revoca della sospensione condizionale della pena è quella sopra indicata al n. 2. Alla data della sentenza di primo grado della condanna n. 2, ovvero alla data della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 marzo 2014, la condanna n. 3 non era ancora irrevocabile. Il giorno in cui il giudice del Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza sul certificato penale c'era soltanto la condanna sub 1, che non era ostativa alla concessione di una nuova sospensione. L (< Ne consegue che nel caso in esame il motivo sulla illegittima concessione della sospensione condizionale non avrebbe potuto essere presentato al giudice dell'impugnazione, e, quindi, correttamente la stessa è stata revocata in esecuzione. 2. Anche il secondo motivo è infondato. In esso si deduce che il giudice dell'esecuzione non ha risposto in modo adeguato alle osservazioni difensive formulate in udienza. Peraltro, la mancata valutazione di osservazione difensive,non è causa di nullità, perché non previsto dalla legge, ma può soltanto incidere sulla correttezza del percorso logico della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578: L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive;
conformi Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600), ma, nel caso in esame il percorso logico della decisione non avrebbe comunque potuto essere diverso. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.