Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 748
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Sentenza 28 gennaio 1999

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Il privilegio generale sui mobili che, a norma dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., assiste i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale " dovute per gli ultimi due anni di prestazione", è applicabile solo alle pretese creditorie correlate alle prestazioni effettuate negli ultimi due anni di attività (da considerarsi, a tali effetti, separatamente rispetto a quelle anteriori), con esclusione, quindi, di tutti i crediti concernenti prestazioni eseguite precedentemente, anche se divenuti liquidi ed esigibili entro detto periodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 748
    Data del deposito : 28 gennaio 1999

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