Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
Il privilegio generale sui mobili che, a norma dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., assiste i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale " dovute per gli ultimi due anni di prestazione", è applicabile solo alle pretese creditorie correlate alle prestazioni effettuate negli ultimi due anni di attività (da considerarsi, a tali effetti, separatamente rispetto a quelle anteriori), con esclusione, quindi, di tutti i crediti concernenti prestazioni eseguite precedentemente, anche se divenuti liquidi ed esigibili entro detto periodo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Giovanni OLLA Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Consigliere
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dalla Associazione professionale "AVVOCATI LA E HI - studio associato" (già "Studio dell'avv. Leopoldo Ramanzini"), avente sede in Treviso, via C. Battisti 1, in persona degli associati avv. AL AG e marina CC, nonché dall'avv. AL AG e dall'avv. RI CC nella loro qualità di associati E in quella di intervenienti, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Munari del foro di Treviso e dall'avv. Michele Costa di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliati in Roma, via E. Fonseca Pimentel 2, come da procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro il
FALLIMENTO della "S.a.s. AGRICOLA LE GRAVE DI LL RE, AR, e C." avente sede in Maserada sul Piave, nonché del socio illimitatamente responsabile LL AR, in persona del Curatore, - intimato non costituito -
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 25 gennaio/28 settembre 1996 n. 1408, in materia di: ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata di credito per prestazioni di attività professionale. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Udito l'avv. Michele Costa per le parti ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel fallimento della s.a.s. Agricola Le Grave di LL RE, DA e C., e nel conseguenziale fallimento personale di LL DA socio illimitatamente responsabile della società suddetta,, lo "Studio dell'avv. Leopoldo Ramanzini - associazione tra professionisti- (poi: "Avvocati AG e CC -studio associato"), in persona dell'associato avv. RI CC, con istanza 20 ottobre 1994 ha chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito, inerente a prestazioni professionali eseguite nell'interesse della società fallita tra il 1984 e il 1994, di lire 4.276.000 per diritti e onorari in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 C.C., e di lire 1.300.315 per spese in via chirografaria. In sede di formazione dello stato passivo il giudice delegato ha ammesso al passivo "in chirografo il credito per spese, nonché quello per onorari e diritti riferiti al periodo anteriore al biennio decorrente dalla data di cessazione della prestazione (coincidente nella specie con la dichiarazione del fallimento)" e in via privilegiata il credito di lire 900.000 per onorari relativi a prestazioni rientranti nell'anzidetto periodo biennale, rilevando che " il credito per prestazioni successive al fallimento non può essere ammesso (in quanto non autorizzato dal giudice delegato) ne' in prededuzione, ne' in privilegio, ne' in chirografo".
Ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 lo Studio associato ricorrente, sempre in persona dell'avv.
RI CC, insistendo per l'ammissione del proprio credito, in via principale in lire 3.520.000 col privilegio dell'art. 2751 bis n.2 C.C. e in lire 1.964.865 in chirografo, e in via subordinata in lire 900.000 in privilegio e lire 4.584.865 in via semplice. Nel corso del giudizio, avendo la parte opponente prodotto documentazione comprovante che le prestazioni per le quali era stato richiesto il pagamento degli onorari erano state effettuate prima della dichiarazione del fallimento, il Curatore ha aderito all'ammissione del credito in termini coincidenti con quelli di cui alla domanda subordinata dell'opponente, il quale ha replicato insistendo per la condanna del Fallimento alle spese anche nel caso di accoglimento della domanda subordinata. Nell'udienza del 29 novembre 1995 sono intervenuti volontariamente nel giudizio di opposizione gli avv. AL AG e RI CC nella qualità di associati dell'associazione professionale ricorrente e, comunque, nella qualità di professionisti ai quali era stato conferito il mandato, facendo proprie le domande di cui all'opposizione.
Con sentenza 25 gennaio/28 settembre 1996 n. 1408 il Tribunale di Treviso ha ammesso al passivo "il credito dell'associazione opponente per l'importo, in via chirografaria, di lire 4.584.867 in luogo del minor credito ammesso, fermo il resto della pronuncia emessa in sede tempestiva", compensando interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Per la cassazione di tale sentenza l'Associazione professionale "Avvocati AG e CC - studio associato" in persona dei suddetti associati nonché gli stessi avvocati AL AG e RI CC in nome proprio propongono, congiuntamente, il presente ricorso, con eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 99 u.c. R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui non estende l'impugnabilità mediante appello, dalla Corte Costituzionale riconosciuta per le sentenze rese in ordine ai crediti di lavoro anche se rientranti nella competenza del Pretore, ai crediti di altra natura, e con deduzione, quanto al merito, di violazione e falsa applicazione degli art. 2751 bis e 2234 C.C. e dei principi di diritto in tema di inscindibilità delle prestazioni di avvocato. La Curatela del fallimento non svolge attività difensiva nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Viene pregiudizialmente proposta, dalle parti congiuntamente ricorrenti, eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 99 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 secondo la quale "non è ammesso l'appello per le controversie non eccedenti la competenza del Pretore", già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale 3 aprile 1982 n. 69 "nella parte in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie contemplati negli art. 409 e 442 C.P.C.". L'eccezione è affidata al rilievo della disparità di trattamento che per tal modo viene a discriminare, in ordine alla individuazione del mezzo di gravame esperibile contro la decisione di primo grado resa su opposizione allo stato passivo, i crediti di lavoro e quelli ad essi assimilati da una parte, e dall'altra i crediti di ogni altra natura -ivi compresi quelli relativi a prestazioni di lavoro non subordinato e specificamente, per quanto attiene alla fattispecie in esame, a prestazioni d'opera professionale- di entità anche rilevante ma comunque rientrante nei limiti della competenza pretorile, per i quali resta operante la pretermissione del doppio grado di giurisdizione di merito. L'eccezione si palesa, peraltro, inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto prospettata in via meramente ipotetica nell'attuale procedimento che è stato attivato, in conformità alla ricordata disciplina normativa, con ricorso per cassazione (e non già con appello destinato ad essere dichiarato inammissibile con decisione di cui la parte possa avere interesse a dolersi), sul quale perciò non può esplicare alcuna concreta apprezzabile influenza la risposta al dubbio di illegittimità costituzionale come sopra sollevato.
2. Nel contesto del ricorso viene, in via preliminare alla formulazione delle censure propriamente concernenti la materia del contendere, criticata la esclusione, implicitamente affermata dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata (anche se non espressamente enunciata nel dispositivo), della legittimazione dei professionisti associati AL AG e RI CC ad intervenire in proprio nome nel giudizio di opposizione promosso dall'associazione professionale rispetto alla quale essi stessi esplicano funzione di rappresentanza processuale. La doglianza dei ricorrenti è infondata. L'intervento, del quale il primo giudice ha sottolineato da un lato l'inutilità di fronte alla mancanza di qualsiasi contestazione circa la legittimazione dell'associazione come tale considerata, e dall'altro la inidoneità ad assumere, occorrendo, rilevanza sostitutiva della (in ipotesi mancante) legittimazione dell'associazione medesima attesa l'avvenuta scadenza del termine perentorio stabilito nell'art. 98 della legge fallimentare per la proposizione dell'opposizione, si rivela in effetti inammissibile -ferma restando l'ammissibilità del ricorso quale strumento processuale per la deduzione della proclamata erroneità della decisione del giudice del merito sul punto- alla luce del disposto dell'ultimo comma dell'art. 98 ove si prevede che, proposta opposizione da alcuno dei creditori esclusi o ammessi con riserva, "possono intervenire in causa gli altri creditori". Ed invero, del credito insinuato al fallimento si è proclamata (ed è stata riconosciuta) titolare l'associazione professionale, in virtù di una legittimazione, sostanziale prima che processuale, mai contestata, e fondata su un fenomeno -che nel nostro ordinamento si verifica anche in altre fattispecie, quali quelle delle associazioni non riconosciute e delle società di persone- di concentrazione in una collettività non dotata di piena personalità giuridica della imputazione di rapporti giuridici intersoggettivi tra l'ente e i terzi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli membri;
in relazione a tale presupposto, la posizione giuridica degli associati non è riconducibile alla situazione di alterità richiamata nella citata disposizione e correlata alla configurazione di un credito ontologicamente diverso nel petitum e nella causa petendi, ma si risolve in un interesse riflesso all'accoglimento della (sola e unica, nei confronti del fallimento) pretesa creditoria dell'associazione destinato a ridondare a beneficio della sfera giuridica degli associati secondo regole e procedimenti interni inerenti al funzionamento interno dell'associazione stessa, che non rivestono rilevanza alcuna nella presente sede.
3. A norma dell'art. 2751 bis n. 2 C.C. sono assistiti da privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti "le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione". La questione giuridica sottoposta all'esame di questo Collegio riguarda il criterio di individuazione dell'estensione cronologica del privilegio in questione al credito relativo agli onorari che costituiscono corrispettivo specifico dell'opera professionale dell'avvocato, con riferimento all'ipotesi di protrazione di tale opera per un arco di tempo superiore al biennio (giacché, in assenza di tale presupposto, il problema nemmeno si porrebbe): si tratta, cioè, di stabilire se tale privilegio sia applicabile solo alle pretese creditorie correlate alle prestazioni effettuate negli ultimi due anni di attività, da considerarsi a questi effetti separatamente rispetto a quelle anteriori, ovvero debba ritenersi esteso a tutti i crediti che, anche se caratterizzati da corrispettività relativa a prestazioni precedentemente eseguite, risultino divenuti liquidi ed esigibili entro il suddetto periodo in virtù del noto principio della unitaria valutazione delle prestazioni del professionista avvocato riferita al momento conclusivo dell'esecuzione delle stesse.
3.1. Non si ignora che la seconda delle soluzioni interpretative suindicate, oggi propugnata dal ricorrente, trova riscontro nel principio di diritto enunciato nella sentenza 7 dicembre 1994 n. 10515 di questa Sezione nel senso che "ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 C.C. le prestazioni del professionista avvocato vanno valutate nel loro complesso nel momento in cui sono chiesti -o devono essere determinati- gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio." Tale opinione, nella citata sentenza, risulta affidata alle seguenti considerazioni:
la determinazione del compenso dovuto all'avvocato non può che conseguire alla globale valutazione delle prestazioni;
non è decisivo, al riguardo, il fatto che la tariffa professionale preveda specifici compensi per singole forme di prestazione;
per la sua stessa natura, l'attività difensiva, al di là di specifici parametri di riferimento a determinati tipi di atti, si concreta in un complesso di prestazioni di cui si può cogliere il reale valore nel momento in cui esse si definiscono;
è nel momento in cui l'attività difensiva dell'avvocato si esaurisce che può valutarsene appropriatamente l'incidenza nel rapporto processuale;
il riferimento, contenuto nella tariffa professionale, oltre che alla natura e al valore della controversia, ai risultati del giudizio e ai vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente, induce a ritenere che il momento per la determinazione dell'onorario deve identificarsi con il momento in cui l'attività è conclusa;
a norma dell'art. 2234 C.C. l'avvocato ha diritto ad ottenere l'anticipo delle spese occorrenti e solo l'acconti" sul compenso;
non sussistendo il diritto al compenso per l'attività prestata ma solo il diritto agli acconti, non può non dedursi che l'entità del compenso va determinata nel momento in cui l'attività del professionista si conclude. Di qui la conclusione che il credito dell'avvocato è privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 C.C. se esso è divenuto liquido (cioè si è potuto quantificare) negli ultimi due anni.
3.2. Una meditata riconsiderazione del tema induce tuttavia questo Collegio a condividere la diversa soluzione che trova espressione nella impugnata sentenza del Tribunale trevigiano. Per vero, tutte le argomentazioni sopra riferite appaiono fondate sull'equivoco della commistione tra la giuridica esistenza e la oggettiva dimensione -anche in senso diacronico- del credito a cui accede il privilegio (in considerazione della causa del credito stesso la cui rilevanza il legislatore ben può delimitare anche in senso cronologico) da un lato, e gli ulteriori requisiti della liquidità e della esigibilità del credito, dall'altro; e risultano, perciò, in quanto circoscritte nella loro rilevanza all'analisi del venire in essere della liquidità e della esigibilità del credito, non concludenti ai fini del problema (che presenta una sua distinta e autonoma ragione di essere) dell'applicabilità del privilegio. È ben vero che un problema di riconoscimento (e di limiti al riconoscimento)del privilegio si può porre concretamente solo se d in quanto il credito sia divenuto liquido ed esigibile. Ma ciò non significa che le condizioni per l'acquisizione dei caratteri di liquidità e di esigibilità possano essere automaticamente recepite e applicate quali criteri per la individuazione dell'estensione del privilegio che la legge vuole limitata in funzione della distanza temporale dal momento conclusivo della prestazione. L'affermazione del principio secondo cui soltanto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettuate negli ultimi due anni del rapporto professionale -e non anche a quelle relative a prestazioni anteriormente poste in essere ancorché divenute liquide ed esigibili nel suddetto periodo- è applicabile il privilegio di cui all'art.2751 bis n. 2 C.C., trova invece conforto in molteplici ordini di considerazioni che la fanno apparire rispondente alle esigenze di una corretta interpretazione della disposizione in esame sia in relazione alla letteralità del dato normativo, sia sotto il profilo teleologico, sia infine in funzione della razionalità logica dell'applicazione concreta. Sotto il primo profilo, non si può non attribuire significato al fatto che la norma individua e delimita il credito al quale compete la prelazione mediante il riferimento al contenuto (la prestazione, appunto) del rapporto, che viene così assunto ad elemento determinante della fattispecie genetica del privilegio, mentre nella norma stessa non si rinviene alcun dato testuale che induca a riconoscere analoga rilevanza al fatto e al momento della esauriente determinazione quantitativa del credito (necessariamente successiva, in virtù delle particolari caratteristiche del rapporto) o della conseguita esigibilità dello stesso. Sotto il secondo punto di vista, va considerata la ratio della modificazione in materia introdotta dal legislatore del 1975, in vista degli aspetti di analogia strutturale ravvisabili tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, e nell'intento -emergente anche dai lavori preparatori- di privilegiare "l'opera" umana in quanto tale: risultando in tale prospettiva sottolineata con il termine "prestazione- la più incisiva assimilazione tra le due categorie dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, e restando la giustificazione della disparità di trattamento tra gli uni e gli altri, nella dimensione cronologicamente determinata, affidata al rilievo della maggior esigenza di tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti i quali -a differenza dei professionisti e degli agenti che normalmente possono contare su una pluralità di clienti- perdono, per effetto dell'insolvenza del datore di lavoro, l'unica loro fonte di guadagno (cosi Corte Cost. 16 luglio 1973 n. 130). Infine, la soluzione qui accolta appare razionalmente congruente con il principio, affermato da Cass. 7 agosto 1989 n. 3611 sul fondamento della ritenuta portata innovativa della legge del 1975 in ordine alla individuazione del termine finale del periodo di riferimento per l'applicazione del privilegio (nella data di cessazione del rapporto oppure nella data di inizio del procedimento esecutivo individuale o concorsuale e quindi nella data del pignoramento singolare o della dichiarazione del fallimento), secondo cui il privilegio mobiliare in questione assiste "tutti i crediti inerenti all'ultimo biennio dell'attività professionale ancorché anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale, a differenza del privilegio precedentemente contemplato dall'art. 2751 bis n. 5 C.C. da intendersi limitato all'anno antecedente alla dichiarazione del fallimento." Ed invero, di fronte al venir meno della correlazione con il momento in cui il credito viene fatto valere a fini satisfattori con l'aggressione esecutiva del patrimonio del debitore, perde pregio ogni eventuale considerazione del momento in cui il credito poteva essere fatto valere in funzione della maggiore o minore tempestività nell'utilizzazione da parte del creditore della esigibilità, unitariamente e complessivamente maturata, del credito relativo ad un'attività protrattasi nel tempo. Per contro, il riferimento alla conseguita liquidità ed esigibilità, associato alla individuazione come sopra operata dalla giurisprudenza del termine finale del biennio, condurrebbe all'anomalo risultato -che non può ritenersi voluto, ne' consapevolmente accettato come implicito dal legislatore - del riconoscimento del privilegio al professionista per prestazioni effettuate in qualunque momento temporale, senza limite di tempo, con la conseguente vanificazione della rilevanza della previsione normativa del biennio quale limite all'operatività della prelazione e con la correlativa sostanziale obliterazione del significato pratico della disposizione in esame. Osservasi, ancora, che la tesi qui accolta evita l'introduzione, nell'ambito di operatività della norma, di discriminazioni, che la lettera della legge non sembra consentire, alle quali tuttavia non sembra potersi sottrarre l'opinione opposta, tra il trattamento riservato al professionista avvocato e quello applicabile ad altri professionisti o prestatori d'opera intellettuale nelle cui prestazioni non fossero ravvisabili quelle peculiarità che, sono state ritenute determinanti ai fini suindicati.
3.3. Tutto ciò non significa negare la rilevanza del criterio della cosiddetta postnumerazione in sede di determinazione quantitativa del credito del professionista;
ma significa soltanto che, fermo restando che tale determinazione deve avvenire mediante una valutazione globale (effettuata tenendo conto, in caso di successione di tariffe, di quella vigente nel momento conclusivo dell'attività, e tenendo conto, per quanto occorra, che nel caso di pluralità di fasi dell'attività giudiziale l'unitarietà dell'opera defensionale va riferita ai singoli gradi nei quali si è sviluppato il processo, come affermato da Cass. 20 maggio 1977 n. 2081), al diverso fine della discriminazione tra crediti privilegiati e crediti non privilegiati devono ritenersi assistiti i soli crediti aventi ad oggetto corrispettivi direttamente e specificamente correlati a prestazioni effettuate nel biennio immediatamente antecedente alla conclusione del rapporto, come tali suscettibili di essere qualificati ed enucleati in base allo stesso procedimento di liquidazione.
3.4. La tesi interpretativa qui accolta, mentre non incide sul problema della individuazione di un determinato rapporto d'opera intellettuale nell'ambito della eventuale pluralità di incarichi conferiti dallo stesso cliente allo stesso professionista (in ordine al quale appare qui sufficiente osservare che esso potrà trovare soluzione sia in base ad elementi intrinseci al contratto d'opera professionale sia in base ad elementi estrinseci dai quali possa desumersi l'esaurimento della prestazione), può porre, invece, il problema della individuazione, nell'ambito di un incarico professionale complesso, di ciascuna "prestazione" da assumersi quale unità di misura minima e indivisibile ai fini dell'applicazione del privilegio al credito alla stessa riferibile in base al raffronto della collocazione di essa con il limite cronologico stabilito dalla legge in funzione del momento terminale di effettuazione di tutte le attività attinenti all'incarico: a questo fine si rende necessaria una valutazione, da compiersi caso per caso, dell'autonomia di ogni singola estrinsecazione dell'attività professionale, alla quale peraltro non è necessario accedere nella presente situazione processuale nella quale il problema accennato, che pure investe la problematica di ordine generale qui considerata, esula tuttavia dai confini della materia del contendere che costituisce specifico oggetto del presente giudizio quale delineata alla stregua dei motivi di ricorso.
4. La conferma, a cui si perviene in base alle considerazioni fin qui svolte, del criterio discretivo applicato dal giudice del merito si risolve nella reiezione del ricorso. In assenza di attività defensionale della parte intimata, nessun provvedimento è da assumere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999