Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2001, n. 10875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10875 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 0875/01 REPUBBLICA IN NO E DE PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2148/99 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Cron.23495Consigliere Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 23/03/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente 2.32+0 S ENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE I.P.SE.MA. а per effetto del Decreto MARITTIMO, subentrato н Legislativo n. 479 dd 30.6.1994 alla cessata Cassa А Marittima Meridionale, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell'avvocato VINCI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SARDOS ALBERTINI PIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente 2001
contro
RU RI IA, elettivamente domiciliato in ROMA 1381 -1- VIA TRASTEVERE 301, rappresentato e difeso dall'avvocato CIOFFI PASQUALE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4020/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 28/10/98 R.G.N. 7376/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato PANSOLLI per delega ALBERTINI;
udito l'Avvocato CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli depositato in data 27 luglio 1989 IA RO SS, premet- tendo che il figlio ON NO, imbarcato come marittimo sulla nave "Livio", in data 25 maggio 1988 era rimasto vittima di infortunio mortale sul (1) lavoro a brodo di tale nave, ancorata al porto di Marina di Carrara e che, a seguito di esame autoptico disposto, sia pure a distanza di tempo, dal Procuratore della Repubblica di Massa Carrara, era emerso che il decesso non era avvenuto per cause naturali, come in un primo tempo si era й о в pensato, conveniva in giudizio la Cassa Marittima Meridionale chiedendone la condanna alla erogazione dell'indennità e delle rendite conseguenti allo infortunio sul lavoro occorso al figlio. Con sentenza in data 20 settembre 1990 il Pretore rigettava la domanda. A seguito di appello della SS il Tribunale tecnica medico- di Napoli, disposta consulenza legale ed espletata testimoniale, con prova sentenza in data 14/28 ottobre 1998, in riforma della sentenza pretorile impugnata, condannava la Cassa Marittima appellata alla corresponsione in favore della appellante dell'indennità e delle (1) leggasi: bords. AL ER rendite con i relativi accessori conseguenti alla morte per infortunio sul lavoro di ON NO. Cassa appellata alle Condannava, inoltre, la spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Il giudice del gravame affermava che gli ausiliari nominati dai giudici sia in sede penale e sia in sede civile avevano consentito di escludere l'ipotesi di un decesso per cause naturali del giovane marittimo nonché per intossicazione venefica o per azione traumatica esterna. Riteneva, invece, che fosse pertinente e n assistita da connotati di elevatissima probabilità i r o della scientifica e di realizzazione l'ipotesi t i folgorazione elettrica. ep Il Tribunale, altresì, affermava che il decesso P del giovane marittimo, rinvenuto al mattino disteso sul proprio letto in cabina, in quanto avvenuto mentre egli era a bordo della nave in un periodo (1) prossimo al riposto nell'ambito della sua sfera di attività lavorativa, era da ricollegare all'occa- sione di lavoro richiesta dalla legge per la sua indennizzabilità, posto che l'occasione di lavoro si estende anche al cosiddetto rischio specifico improprio che, pur non inerendo all'attività materiale specifica tipica della prestazione (1) leggasi : riposo. Motole Capitani- lavorativa, riguarda tuttavia situazioni ad essa strettamente connessi. Infine il Tribunale riteneva sussistente in favore della SS il requisito della vivenza a carico ai fini della liquidazione in suo favore delle indennità richieste, in quanto la predetta economici da parte aveva fruito in vita di aiuti del figlio poi deceduto. L'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA.), subentrato alla Cassa SOC- combente, ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste la SS con controricorso. й MOTIVI DELLA DECISIONE и в Con il primo e il secondo motivo, da esaminare р congiuntamente in quanto logicamente connessi, lo А Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché omessa, insufficiente о contrad- dittoria motivazione in ordine al requisito della causa violenta, in quanto entrambi i consulenti tecnici, il prof. Zarone, autore dell'autopsia eseguita in sede penale, e il prof. Buccelli, consulente tecnico nominato dallo stesso Tribunale, avevano affermato che non potesse prospettarsi alcuna causa certa di morte naturale e avevano affacciato soltanto in via di ipotesi la morte per causa elettrica, dopo aver escluso quella trauma- tica e quella per veneficio. Avrebbe, invece, dovuto trovare maggiore credito, secondo l'Istituto ricorrente, la tesi del proprio consulente, secondo il quale la morte del NO sarebbe avvenuta per sincope cardiaca da ingestione di bevanda ghiacciata. Aggiunge l'Istituto che nessuno dei due consulenti tecnici aveva affermato che gli accer- tamenti eseguiti, in convergenza con gli elementi desumibili dallo stato dei luoghi, avrebbero i consentito di individuare nella folgorazione n a elettrica l'elemento eziologico dell'"eventus t i r damni". R Non era stata accertata, peraltro, l'occasione di lavoro, nel senso che l'evento morte non era sopraggiunto nello svolgimento dell'attività lavo- rativa. Entrambe le doglianze vanno respinte. L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 non comporta necessa- riamente che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, ma richiede in ogni caso la riconducibilità all'attività lavorativa in virtù di 6 un collegamento non marginale. Tale collegamento presuppone non già una correlazione cronologica e topografica tra presta- zione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede dallo svolgi- soltanto che tale evento dipenda o prestazione mento delle mansioni tipiche della lavorativa (rischio specifico proprio) ovvero da attività accessorie immediatamente e necessa- (rischioriamente connesse con tale prestazione specifico improprio: V. Cass. 7 dicembre 1996 n. 10910; Cass. 18 settembre 2000 n. 12325). r Per quanto concerne, poi, il nesso di causalità e t tra l'evento-morte e la lesione subita dal lavora- op tore nell'occasione di lavoro intesa nel senso C sopra indicato, va precisato che esso va controllato non già attraverso l'accertamento di una possibilità di ordine scientifico meramente attraverso l'accerta-astratta e ipotetica bensì mento di un ragionevole e serio criterio che, pur se fondato su nozioni di probabilità scientifica, offra, tuttavia elementi oggettivi che pongano in condizione il giudice di pervenire a una certezza giudiziale (v. Cass. 15 gennaio 1990 n. 129). Nella specie il Tribunale con motivazione esauriente, dopo avere escluse sulla base della 7 disposta consulenza tecnica le altre ipotizzate "causae mortis" (compresa quella della sincope cardiaca prospettata dall'Istituto), aveva ritenuto che la morte del giovane marinaio fosse stata causata da folgorazione elettrica poco prima O durante il riposo nella cabina della nave. Con motivazione priva di vizi logici e giuridici il giudice del gravame, altresì aveva Osservato che anche tale periodo immediatamente precedente о contestuale al riposo fosse da considerare come svolgimento di una attività connessa alla prestazione lavorativa, in quanto egli, in caso di necessità, anche durante il riposo poteva ricevere l'ordine di eseguire attività urgenti relative alle sue mansioni. Il giudice del gravame, inoltre, aveva aggiunto che la cabina, costruita con materiale ferroso, potente conduttore di energia elettrica, aveva reso elevato il rischio di folgorazione elettrica che aveva determinato la morte del figlio della SS. Non essendo meritevole di censura i punti esaminati della motivazione della sentenza impu- gnata, il primo e il secondo motivo di ricorso vanno rigettati. Con il terzo motivo l'Istituto ricorrente 8 denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 106, e 85 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché omessa о insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia concernente la vivenza a carico del defunto. Rileva, in particolare, l'Istituto che in forza delle citate disposizioni la vivenza a carico presupponeva che la SS dimostrasse la mancanza autonomi e sufficienti e il concorso dadi mezzi parte del defunto, mentre era in attività lavorativa, al mantenimento in modo efficiente del familiare a carico. Il Tribunale di Napoli, invece, secondo l'Istituto ricorrente, aveva ritenuto sufficiente l'accertamento dello stato di bisogno della SS per presumere che il figlio provvedesse al suo mantenimento in modo efficiente. Anche tale terzo e ultimo motivo va rigettato. Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti ex art. 85 d.p.r. 30 giungo 1965 n. 1124 presuppone ai sensi del successivo art. 106 la completa "vivenza a carico", la quale è provata allorchè risulta che gli ascendenti medesimi si trovino senza suffi- cienti mezzi di sussistenza autonomi e che al loro 9 mantenimento concorreva in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi intendere tale requisito (tenuto conto della precedente formula legislativa abrogata che si riferiva allo stato di bisogno) nel senso di un rapporto diretto di dipendenza economica (v. Cass. 24 maggio 1996 n. 4805), che non necessariamente presuppone la convi- venza. Sotto tale profilo, però, la sentenza impugnata esaurientemente motivata, avendo essaappare accertato l'assoluta inidoneità della SS, disoc- cupata, divorziata e con un assegno insufficiente di lire 250.000 mensili erogatele dal marito nonché con una figlia minore a carico, a provvedere autonomamente agli elementari bisogni della vita senza il determinante aiuto economico mensile del figlio. Essendo, pertanto, da respingere tutti e tre i motivi, il proposto ricorso va rigettato. vannoLe spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Cioffi, difensore anti- statario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna 10 l'Istituto ricorrente alle spese del giudizio in lire.. 18000 oltre lire 5.000.000 (cinque milioni) per onorari di avvocato, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Pasquale Cioffi. Così deciso in Roma il 23 marzo 2001 il Presidente: Маміна виборамині IL CANCELLIERE natoly Copters II Cons. estensore: Depositata in Cancelleria -6 AGO, 2001 Oggi, 1 IL CANCELLIERE 3 8 E T R O C 3 3 0 5 1 A . . S I T S N D R A , A T 3 ' O , 7 L L - A L L S 8 E O E D B P S I I I S D N N A E G G T S O S G I O A E A P L D O M E I T , A T O I L A R L R D I T E S E D I D T G O N E E R S E 11