Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, data l'equiparazione legislativa (art. 21, comma quinto del D.Lgs. n. 274 del 2000) degli effetti della presentazione del ricorso immediato a quelli propri della querela, la rinuncia al ricorso, unita all'accettazione dell'imputato, produce l'estinzione del reato, così come la remissione della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2014, n. 7366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7366 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA P. - rel. Presidente - del 06/02/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 252
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 19769/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IA N. IL 05/05/1975;
avverso la sentenza n. 29/2011 TRIBUNALE di FERRARA, del 11/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal Presidente dott. PIETRO ANTONIO SIRENA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché estinto il reato per remissione di querela;
sentito l'avv. Di Giovanni Alessandro in sost. dell'avv. Bordoni Gabriele che si è associato alle richieste del PG..
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 febbraio 2011, il Giudice di pace di Ferrara dichiarò RA HI colpevole del delitto di cui all'art. 590 cod. pen. in pregiudizio di RO LI e la condannò alla pena di Euro 600,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, che frattanto si era costituta parte civile. Avverso tale sentenza l'imputata propose rituale appello, ma il Tribunale di Ferrara, con sentenza dell'11 gennaio 2013, confermò la condanna, pur riducendo la pena, grazie alla concessione delle attenuanti generiche, a Euro 400,00 di multa.
Contro tale decisione l'RA ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo "travisamento palese e conseguente illogicità della motivazione, rilevabile dal testo della decisione e comportante l'errata applicazione della legge (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35)". Nelle more del procedimento, in data 22
gennaio 2014, la RO ha presentato atto di rinuncia al ricorso immediato nei confronti dell'imputata, che contestualmente ha accettato tale rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto sopra premesso, la Corte osserva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. E infatti, la norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, comma 5, prevede che la presentazione del ricorso immediato al Giudice di pace da parte della persona offesa produce gli stessi effetti della querela;
e da tale principio la giurisprudenza di questa Corte ha tratto la consequenziale e corretta conclusione che la rinunzia al ricorso, unita all'accettazione dell'imputato - così come si è verificato nel caso concreto - sia equipollente alla remissione della querela (cfr.: Cass. pen., sez. 3, 5 ottobre 2011, n. 42427). Le spese del procedimento, non essendo stato diversamente convenuto tra le parti, vanno poste a carico del querelato (art. 340 c.p.p., comma 4).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela;
pone le spese del procedimento a carico di RA HI.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014