Sentenza 10 dicembre 2010
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice di pace, nel rito a presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis D.Lgs. n. 274 del 2000, dichiari la nullità dell'atto di autorizzazione alla presentazione a giudizio rilevando la difformità della contestazione rispetto a quella contenuta nella richiesta formulata dalla polizia giudiziaria, con conseguente ordine di restituzione degli atti al pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Difensore di ufficio non accetta elezione di domicilio: come notificare l'imputato? (Cass. 42603/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2023
Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2010, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2010 |
Testo completo
587 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO GIORDANO
- Presidente - SENTENZA N. 2534/10 Dott. ENZO IANNELLI
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO N. 22717/2010
Dott. ADRIANA CARTA
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SONDRIO nei confronti di:
1) SK DE N. IL 01/01/1983 * C/
avverso l'ordinanza n. 33/2010 GIUDICE DI PACE di TIRANO, del 26/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. VOLPE che ha chiesto fannullamenſo con himno dell'ordinanze imнародната;
Udit i difensor Avv.;
1. Con ordinanza dibattimentale in data 26.3.2010 il giudice di pace di
Tirano, accogliendo l'eccezione della difesa, dichiarava la nullità dell'atto di autorizzazione alla citazione a giudizio, ex art. 20-bis, comma 3, d.lgs.
274/2000, dell'imputato SS LA (per rispondere del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/98) e, conseguentemente, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Rilevava, infatti, il giudice che nella richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio la polizia giudiziaria contestava all'imputato la violazione dell'art. 6, comma 3, d.gls. 286/98, mentre nell'atto di autorizzazione del pubblico ministero era stato contestato all'imputato il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/98. Pertanto, ad avviso del giudice, la difformità tra la contestazione contenuta nella richiesta di presentazione immediata formulata dalla p.g. e quella contenuta nell'atto di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio formulata dal pubblico ministero determinava la nullità come eccepita dalla difesa dell'imputato - dell'atto complesso introduttivo del giudizio speciale disciplinato dall'art. 20-bis comma 3 d.lgs. 274/2000.
2. Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sondrio ricorre per Cassazione chiedendone l'annullamento, sul rilievo che la qualificazione giuridica del reato spetta al pubblico ministero e, nella specie, era contenuta in modo chiaro nell'atto di autorizzazione;
inoltre, sottolinea che la disciplina dell'art. 20-bis d.lgs. 274/2000 e del richiamato art. 25, comma 2, non consente, né avrebbe consentito altro modo di procedere, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10-bis, comma 3, d.gls. 286/98. Quindi, ad avviso del ricorrente il provvedimento del giudice avrebbe determinato una indebita situazione di stallo del procedimento.
Considerato in diritto. Il ricorso con il quale il pubblico ministero sostanzialmente denuncia l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice di pace ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio, restituendo gli atti al pubblico ministero - è infondato.
1. Secondo più recenti arresti di questa Corte (S.U., n. 25957, del
26/3/2009, Toni, rv. 243590), è abnorme un provvedimento al quale consegue la regressione del procedimento se esso non sia espressione dei poteri riconosciuti al giudice in relazione alla situazione presa in esame (emanato in carenza di potere in astratto ovvero avulso dal sistema), ovvero risulti BA
eccedendo ogni ragionevole limite connesso all'esercizio di tali poteri - idoneo a 2 A produrre una stasi irreversibile o risultati capaci di pregiudicare lo sviluppo processuale, imponendo atti impossibili o adempimenti che concretizzerebbero atti nulli rilevabili nel corso futuro.
2. Con l'inserimento degli artt. 20-bis (e 20-ter) nel d.lgs. 274/2000 la legge
15.7.2009 n. 94 ha delineato un nuovo rito a presentazione immediata che viene introdotto con un atto a struttura e formazione complessa, costituito dalla richiesta della polizia giudiziaria e dall'autorizzazione del pubblico ministero alla presentazione nei quindici giorni successivi, con il quale l'indagato acquista la qualità di imputato.
La richiesta e l'autorizzazione devono essere notificati (art. 20-bis, comma
4) all'imputato ed al difensore unitamente ai rituali avvisi in tema di contumacia, di diritto di nominare un difensore di fiducia, e di prendere visione ed estrarre copia degli atti. Inoltre: non sono previsti termini dilatori a favore dell'imputato; i testimoni, la persona offesa ed i consulenti possono essere citati oralmente nel corso del giudizio e presentati direttamente a dibattimento, l'imputato può chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni (e di quarantotto ore nel caso di citazione contestuale).
La presentazione immediata si caratterizza, quindi, per maggiore snellezza e rapidità con l'introduzione del giudizio attraverso un particolare atto costituito: a) dalla richiesta della polizia giudiziaria che va depositata alla segreteria del pubblico ministero, il cui contenuto è espressamente indicato dall'art. 20-bis, comma 2, (generalità dell'imputato e del difensore, descrizione in forma chiara e precisa del fatto che si addebita all'imputato con l'indicazione degli articoli che si assumono violati, indicazione della fonti di prova, indicazione di eventuali testimoni o consulenti) e dall'autorizzazione del pubblico ministero il cui contenuto è previsto al comma 4 dello stesso articolo (avviso all'imputato che sarà giudicato in contumacia se non compare, che ha diritto di nominare un difensore di fiducia o in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio, avviso del deposito del fascicolo presso la segreteria del p.m.).
Pertanto -come nel giudizio direttissimo soltanto mediante la presentazione dell'imputato dinanzi al giudice (attuata mediante la sua materiale conduzione ovvero, se l'imputato è libero, con la notificazione della richiesta della polizia giudiziaria e della autorizzazione del pubblico ministero) può legittimamente essere instaurato il giudizio disciplinato dai citati artt. 20-bis e
20-ter, caratterizzato da modalità specifiche d'esercizio dell'azione penale (Sez.
1, n. 17706, del 20/4/2010, Medhi, rv. 247066; Sez. 1, n. 30504, del
15/6/2010, Balozi).
In tale peculiare dinamica processuale il potere del pubblico ministero, titolare esclusivo dell'azione penale, viene esercitato attraverso l'atto di
3 autorizzazione della richiesta della p.g., all'esito della verifica della sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del rito in questione. Al pubblico ministero, peraltro, sono dati ampi spazi di valutazione della richiesta presentata dalla polizia giudiziaria, come previsto dal comma 3 dell'art. 20-bis: potrà chiedere l'archiviazione, ovvero, se non ritiene sussistenti i presupposti per la presentazione immediata potrà provvedere ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs.
274/2000.
Se è vero, quindi, che il pubblico ministero resta il dominus dell'esercizio dell'azione penale secondo il dettato dell'art. 112 Cost., è, altresì, evidente che il giudice di pace deve verificare il corretto contenuto formale e sostanziale dell'atto introduttivo (le cui eventuali omissioni o carenze strutturali saranno soggette alla disciplina generale dettata dal codice di rito), ovvero che non si siano verificate nullità che impediscono il corretto passaggio dalla fase delle indagini a quella del processo e della instaurazione del giudizio, in particolare a tutela dell'ineludibile garanzia del diritto di difesa.
3. Venendo al caso di specie, è necessario che attesa la peculiarità dell'atto introduttivo dello speciale giudizio disciplinato dall'art. 20-bis a struttura e formazione complessa l'imputato sia posto in condizione di conoscere con
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chiarezza i fatti che gli vengono contestati al fine di garantire allo stesso il diritto di difesa. E ciò a maggior ragione nel caso in cui viene chiamato in giudizio con un procedimento speciale con garanzie indubbiamente attenuate.
Come si è evidenziato, il fatto addebitato all'imputato, gli articoli di legge violati, le fonti di prova, dei quali l'imputato viene a conoscenza attraverso la notifica dalla richiesta della p.g. e dall'autorizzazione del p.m., ponendo lo stesso nella condizione di apprestare la propria difesa nel giudizio, saranno quelli indicati, a norma della specifica disciplina dettata dall'art. 20-bis come innanzi richiamata, nel suddetto atto complesso. All'evidenza, quindi, la difformità tra la contestazione contenuta nella richiesta di presentazione immediata formulata dalla p.g. e quella indicata nell'atto di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio formulata dal pubblico ministero determina un vizio dell'atto introduttivo del giudizio soggetto alla disciplina generale dettata dal codice di rito ed, in specie, a quella di cui all'art. 20, comma 6, d.lgs. 274/2000.
Il giudice di pace ha, pertanto, nel caso di specie esercitato un potere che senza dubbio gli apparteneva.
Nè può condurre a conclusioni diverse l'affermazione del pubblico ministero ricorrente, secondo il quale la restituzione degli atti al suo ufficio avrebbe determinato una situazione di stallo con conseguente impossibilità di procedere secondo quanto prescritto dall'art. 10-bis, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. 4 A Pur prescindendo dalla valutazione della natura perentoria o meno del termine di quindici giorni, indicato al comma 3 dell'art. 20-bis, per la presentazione immediata dinanzi al giudice di pace e dal momento dal quale debba ritenersi decorra detto termine, deve rilevarsi che la ratio legis della disposizione richiamata dal ricorrente (art. 10-bis, comma 3, T.U. imm.) è, evidentemente, di assicurare la celebrazione in tempi brevissimi dei procedimenti per il reato di "ingresso e soggiorno illegale". E, tuttavia, da un lato detta finalità non può giustificare la compressione dei più elementari diritti di difesa, dall'altro lo scopo stesso della legge sarebbe di fatto eluso se si ritenesse che la instaurazione del giudizio nel termine di quindici giorni fosse soddisfatto dall'atto formale del pubblico ministero, indipendentemente dalla corretta instaurazione del giudizio.
D'altro canto, se è vero che l'art. 10-bis, comma 3, T.U. imm. prevede in via generale il ricorso ai procedimenti speciali in esame secondo la scansione innanzi indicata, ciò non esclude che quando il pubblico ministero non sia in grado di assicurare la presentazione nei quindici giorni dello straniero imputato di tale reato ovvero per cause diverse possa comunque procedere nelle forme
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ordinarie. Come si è detto, lo stesso art. 20-bis, comma 3, d.lgs.274/2000 prevede che il pubblico ministero possa operare, oltre alla richiesta di archiviazione, scelte diverse dall'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio come richiesta dalla polizia giudiziaria.
Conclusivamente, quindi, il provvedimento con il quale il giudice di pace ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero non può ritenersi abnorme ed il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Lucia La Posta dott, Umberto Giordano воде
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 2 GEN. 2011
IL CANCELLIERE