Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2009, n. 15147
CASS
Sentenza 25 febbraio 2009

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L'istanza di riabilitazione può essere presentata, pur nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni per l'operatività dell'effetto estintivo della pena, correlato alla sospensione condizionale.

Commentario1

  • 1Riabilitazione penale: cos’è e quando può essere richiesta
    Giulia Morenzetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1 . Premessa: introduzione alla riabilitazione penale – 1.1 . La disciplina dell'istituto della riabilitazione – 2 . I presupposti sostanziali e temporali dell'istituto della riabilitazione penale – 2.1 . Il dies a quo della riabilitazione nel caso di sospensione condizionale della pena – 2.2 . Requisiti di condotta e obblighi civili per la concessione del beneficio – 3 . La competenza – 4 . Effetti giuridici e conseguenze pratiche della riabilitazione penale – 4.1 . La revocabilità della riabilitazione penale 1. Premessa: introduzione alla riabilitazione penale In un sistema penale improntato ai principi di umanità e risocializzazione del condannato, la riabilitazione penale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2009, n. 15147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15147
Data del deposito : 25 febbraio 2009

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