Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
L'istanza di riabilitazione può essere presentata, pur nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni per l'operatività dell'effetto estintivo della pena, correlato alla sospensione condizionale.
Commentario • 1
- 1. Riabilitazione penale: cos’è e quando può essere richiestaGiulia Morenzetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1 . Premessa: introduzione alla riabilitazione penale – 1.1 . La disciplina dell'istituto della riabilitazione – 2 . I presupposti sostanziali e temporali dell'istituto della riabilitazione penale – 2.1 . Il dies a quo della riabilitazione nel caso di sospensione condizionale della pena – 2.2 . Requisiti di condotta e obblighi civili per la concessione del beneficio – 3 . La competenza – 4 . Effetti giuridici e conseguenze pratiche della riabilitazione penale – 4.1 . La revocabilità della riabilitazione penale 1. Premessa: introduzione alla riabilitazione penale In un sistema penale improntato ai principi di umanità e risocializzazione del condannato, la riabilitazione penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2009, n. 15147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15147 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 790
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 020140/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN MO, N. IL 12/08/1983;
avverso ORDINANZA del 02/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza proposta da EN ST volta ad ottenere la riabilitazione in relazione ad una sentenza di condanna del tribunale di Latina deliberata il 28 maggio 2004 e divenuta irrevocabile il 19 giugno 2004, in quanto, trattandosi di condanna a pena sospesa, non era ancora decorso il termine di cinque anni ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale, così come ritenuto da una recente decisione della Suprema Corte, n. 20650 del 2007. Avverso la decisione ha presentato ricorso il condannato per violazione di legge, in quanto l'art. 179 c.p. stabilisce al comma 4 che quando è concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., commi 1, 2 e 3, il termine per la riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza, ma resta pur sempre di anni tre. Nel caso di specie il termine triennale era decorso al momento dell'istanza e quindi il tribunale doveva valutare il merito.
3. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l'ordinanza annullata con rinvio.
La decisione della Suprema Corte citata nel provvedimento impugnato (Sez. 1, 31 gennaio 2007 n. 20650, rv. 236656) afferma che, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non essendo stato modificato il termine di cinque anni entro il quale si verifica l'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale, l'istanza di riabilitazione può essere presa in esame solo una volta verificatasi l'estinzione della pena principale. Tale interpretazione prende le mosse dal rilievo che, mentre la L. 11 giugno 2004, n. 145 ha modificato l'art. 179 c.p. riducendo il termine per chiedere la riabilitazione a 3 anni, il legislatore non è patimenti intervenuto sul termine per l'estinzione della pena conseguente a sospensione condizionale della pena. Poiché l'art. 179 c.p., comma 1 afferma che la riabilitazione è concessa quando sono decorsi tre anni o dalla esecuzione della pena o dalla sua estinzione e poiché in caso di sospensione condizionale la pena si estingue in cinque anni, deve ritenersi che l'istanza di riabilitazione sia inammissibile prima che siano decorsi i cinque anni della sospensione condizionale. Tale decisione non può essere condivisa. Osserva, infatti, il collegio, conformemente a quanto già deciso in altra analoga fattispecie (si veda Cass., Sez. 1, Sentenza n. 48 del 2/1/2009, Rv. 242253) "che l'art. 179 c,p., comma 1 deve essere correlato con il comma 4, patimenti introdotto dalla L. n. 145 del 2004, che deve essere interpretato come eccezione al principio generale di cui al comma 1; in esso è previsto che, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p., commi 1, 2 e 3, il termine di 3 anni ai fini della riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione e cioè dal passalo in giudicato della sentenza. Ne consegue che nel caso di condanna a pena sospesa, l'istanza di riabilitazione può essere presentata decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Ovviamente qualora negli ulteriori due anni il condannato tornasse a delinquere opererà la revoca della sospensione condizionale e l'esecuzione della sentenza di condanna. Ogni diversa interpretazione determinerebbe l'incongruenza che la persona che può beneficiare della sospensione della pena verrebbe pregiudicata rispetto a chi non ne può beneficiare;
infatti facendo l'ipotesi di una condanna entro i due anni di reclusione, il primo potrebbe chiedere la riabilitazione solo dopo otto anni e cioè decorsi i cinque della sospensione e i tre della riabilitazione, mentre il secondo potrebbe chiederla dopo cinque anni, cioè decorsi i due dell'esecuzione ei tre successivi.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009