Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LD RE, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza 24, presso il cav. Luigi Gardin, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Spata giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Comune di TAURISANO, in persona del Sindaco p.t. Luigi Guidano, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza 24, presso il cav. Luigi Gardin, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio e Vincenzo Fumarola Mauro giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 178 dell'11.02/10.04.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Relatore Cons. Dott. CAPPUCCIO G.;
Udito l'avv. G. Spata;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto sindacale del 24.06.92 veniva espropriato un terreno di proprietà di LD PR, sito in Comune di Taurisano. Il PR, ritenendo del tutto inadeguata la indennità definitiva di lire 4.130.000, si opponeva alla stima ma, all'esito del giudizio, dopo l'esperimento di due c.t.u., la Corte d'appello di Lecce - con sentenza 11.02/10.04.00 - confermava l'indennità di esproprio in lire 4.130.000 perché, secondo il p.d.f., il terreno era situato in zona E3, e quindi in zona agricola, sia pure speciale, e non possedeva quindi, secondo la dicotomia introdotta dall'art. 5 bis l.s. 359/92, alcuna potenzialità edificatoria legale. Il valore di lire 3.500/mq stimato dal c.t.u. doveva quindi considerarsi più che congruo, dal momento che teneva anche conto della vicinanza del terreno al centro abitato comunale (sentenza, c.c. 7/8). Quanto all'indennità per l'occupazione, protrattasi dal 15.02.88 al 27.03.92, doveva calcolarsi sulla base di un dodicesimo annuo dell'indennità di espropriazione ed ammontava quindi a lire 1.070.216.
Le spese processuali e di c.t.u., in considerazione della parziale soccombenza e dell'inutilità della seconda c.t.u., venivano compensate per un quarto, ponendo il residuo a carico del Comune. Ricorre, con atto notificato il 18.06.01, LD PR, esponendo due motivi di censura, tutti inquadrati come violazione dell'art. 5 bis l.s. 359/92 e vizio di motivazione. Col primo motivo, dopo aver attribuito il rinnovo della c.t.u. alle lacune del primo elaborato, sostiene l'edificabilità del terreno, come riconosciuta dalla c.t.u. rinnovata;
col secondo, assume l'insufficiente motivazione in punto di congruità dell'indennità stimata.
Resiste, con controricorso notificato il 18.06.01, il Comune di Taurisano.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si sostiene che, secondo quanto risulta dalle N.T.A. del p.d.f., nella zona agricola speciale sono comprese quelle parti del territorio comunale che sono costituite da giardini e ville suburbane e nelle quali sono consentite destinazioni residenziali (e non solo rurali), sia pure nel rispetto di determinati indici e conservando il verde esistente: la destinazione della zona agricola speciale E3, prevista dal p.d.f. del Comune di Taurisano, è quindi - secondo il ricorrente - ben differente da quella che contraddistingue la zona genericamente agricola e non osta ad una valutazione del terreno come legalmente edificabile. Ulteriore errore commesso dal giudice a quo sarebbe poi il richiamo all'indice fondiario anziché a quello territoriale, per inferire l'irrilevanza della limitata edificabilità concessa dal piano. Il ricorrente richiama infine, come precedente conforme, la sentenza 8223/00 di questa Sezione Prima Civile che, annullando altra sentenza resa, dalla C.d.A. di Lecce, in altra controversia espropriativa tra il PR ed il Comune di Taurisano, ha chiesto al giudice di rinvio di accertare "se dalla riconduzione dell'area in zona "E3 agricola speciale" discenda la totale vocazione agricola di essa ai fini del calcolo dell'indennizzo alla stregua dell'art. 16 della L. 865-71". Premesso che - come ormai è stato ripetutamele affermato: da ultimo, S.U. 172/01 - criterio della edificabilità è la classificazione urbanistica, rispetto alla quale la ed edificabilità di fatto riveste un ruolo meramente sussidiario, occorre tener conto che la vocazione esclusivamente agricola del terreno non è stata mai posta in discussione dall'espropriato (la sentenza impugnata richiama quanto affermato a c. 2 della comparsa conclusionale attorea) e la stessa seconda c.t.u., invocata dal ricorrente, ebbe a basare la riconosciuta edificabilità sul criterio della ed edificabilità di fatto (sentenza, c. 5). Viene, perciò, proposta questione nuova quando si assume una edificabilità legale del terreno - come conseguenza delle norme di attuazione del p.d.f.- che non è mai stata invocata in sede di merito.
Sul piano processuale la situazione è quindi specularmente diversa da quella che è stata decisa con la richiamata sentenza 8223/00 di questa Corte, cassando, con rinvio, altra decisione della C.d.A. di Lecce, n. 290/98.
Col secondo motivo, si assume che il giudizio di congruità del valore unitario di lire 3.500/mq. assunto dalla sentenza impugnata, è carente di motivazione. Nè la motivazione si rinverrebbe nell'elaborato del primo c.t.u., limitatosi a ritener congrua la stima della Commissione provinciale Espropri.
La censura è infondata: dal momento che il valore agricolo dei terreni è soggetto (in forza di quella parte dell'art. 16 l.s. 865/71, richiamata anche dalla l.s. 359/92, che non è stata travolta dalla pronuncia di incostituzionalità: Corte Cost. 5/80 e 355/85;
S.U. 5401/84) alla stima tabellare, la sentenza non poteva che prender atto dell'esattezza di tale stima, non avendo l'espropriato contestato i criteri di formazione della tabella, o errori nella classificazione o nella misurazione del terreno, ma solo la corrispondenza del valore tabellare al valore venale, corrispondenza che non è richiesta dalla richiamata normativa.
Le spese, tenuto conto delle variazioni normative intervenute in corso di causa, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004