Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 2
Nella fase di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione forzata, l'azione svolta dal debitore esecutato contro il creditore procedente, che, nella esecuzione da lui promossa e proseguita, sia intervento in forza di un secondo credito, del quale soltanto si intenda contestare la sussistenza, la misura o la collocazione, si qualifica necessariamente come azione ex art. 512 cod. proc. civ.,
La diversità tra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, ed opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). L'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 cod. proc. civ. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia ex art. 512 cod. proc. civ., in detta fase di distribuzione, ne' la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Quanto più non occorre stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l'intero processo esecutivo debba in modo irreversibile venire meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'"an exequendum", ogni controversia che, in detta fase insorga tra creditori concorrente o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, cod. proc. civ.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio indicato da detta norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5961 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANNC MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AM SC, LF TO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato AMICI GIANCARLO, difesi dall'avvocato LF TO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ON OR, LO NC, EB NC, COOP ARTIGIANA GARANZIA SRL, IST CRED FONDIARIO MARCHE UMBRIA ABRUZZO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 19097/98 proposto da:
ON OR, LO NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GOLAMETTO 4 INT 13, presso lo studio dell'avvocato RADICCHI CRESCENTINO, che li difende unitamente all'avvocato PERRULLI NICOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AM SC, LF TO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato AMICI GIANCARLO, difesi dall'avvocato LF TO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
COOP ARTIGIANA GARANZIA, EB NC, IST CRED FONDIARIO MARCHE UMBRIA ABRUZZO;
- intimati-
avverso la sentenza n. 301/98 del Tribunale di PESARO, emessa il 29/7/1998, depositata il 29/07/98; R.G. 12/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato AMICI GIANCARLO (per delega avv. TO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In virtù di atto di precetto notificato il 20.7.1984 AR RA procedeva a pignoramento immobiliare in danno dei debitori NC ZI e DA RO. Nel procedimento esecutivo n. 115/84, pendente innanzi al Tribunale di Pesaro, intervenivano gli altri creditori Istituto di, Credito Fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, la Cooperativa Artigiana di Garanzia a r.l., l'avvocato NC Eusebi, in proprio, e l'avvocato OT TO, in proprio e in sostituzione ex art. 511 c.p.c. Successivamente nel medesimo processo esecutivo - nel quale, intanto, il giudice della esecuzione aveva autorizzato la conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c. - lo stesso AR RA faceva valere altro suo credito, agli stessi esecutati intimando il pagamento della complessiva somma di lire 77.156.711 in virtù di precetto basato sul titolo esecutivo costituito da sentenza della Corte di appello di Perugia, pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione.
A seguito di predisposizione di un progetto di distribuzione della somma ricavata, i debitori esecutati ZI e RO proponevano, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., opposizione con la quale contestavano la complessiva entità del credito azionato dal RA.
Il giudice dell'esecuzione, dato atto della opposizione e ritenuto che dalla sentenza della Corte di appello di Perugia emergevano posizioni creditorie reciproche delle parti senza che si fosse proceduto alla compensazione giudiziale, sospendeva la distribuzione ed assegnava alle parti termine perentorio per riassumere la causa innanzi al Pretore di Pesaro, giudice competente ai sensi dell'art. 17 c.p.c. Nel conseguente giudizio introdotto dai debitori esecutati, i quali assumevano che la rivalutazione del credito del RA dovesse essere calcolata sino alla data della sentenza della Corte di appello di Ancona, siccome aveva precisato la successiva sentenza della Corte di appello di Perugia, i convenuti RA e TO, in via preliminare, eccepivano la inammissibilità del ricorso ex art. 512 c.p.c., giacché, con diversa forma e diversi termini, la opposizione ammissibile sarebbe dovuta essere quella di cui all'art. 615 c.p.c.;
nel merito, deducevano che il calcolo della rivalutazione avrebbe dovuto comprendere il periodo sino al pagamento effettivo del loro credito.
Alla opposizione degli esecutati aderiva il creditore intervenuto Eusebi;
la Cooperativa Artigiana di Garanzia si rimetteva a giustizia;
rimaneva contumace l'istituto di Credito Fondiario Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.
Il Pretore di Pesaro, con sentenza del 2.11.1997, ritenuta la ammissibilità dell'azione, accoglieva la opposizione, stabilendo che il credito del RA poteva comprendere la rivalutazione sino alla data di deposito della sentenza della Corte di Appello di Ancona, e, operando la compensazione, determinava il credito medesimo in complessive lire 17.595.662 ed ordinava all'opposto RA la restituzione della somma di lire 17.557.608, pari alla differenza tra l'importo di lire 35.153.230, depositato sul libretto della procedura esecutiva, e l'importo del credito accertato.
Sulla impugnazione del RA e dello TO, il tribunale di Pesaro, con sentenza depositata il 28.7.1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, ne annullava la statuizione relativa alla condanna del RA alla restituzione della somma di lire 17.557.608, confermandola nel resto.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, affidato a due mezzi di doglianza, AR RA e OT TO. Resistono con controricorso DA RO e NC ZI, che avanzano impugnazione incidentale in unico motivo, che i ricorrenti principali contrastano con controricorso. Non hanno svolto difese gli altri intimati Eusebi, Cooperativa Artigiana di Garanzia e Istituto di Credito Fondiario Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, distinte impugnazioni della medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo mezzo di doglianza i ricorrenti principali - deducendo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 512 e 615 stesso codice - assumono che il giudice di secondo grado erroneamente avrebbe qualificato la opposizione introdotta dai debitori come azione ex art. 512 c.p.c.; mentre invece, essa, essendo diretta a contestare l'ammontare di un credito in sede di riparto della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, rientrava nella diversa fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c., in quanto involgeva la interpretazione del titolo esecutivo e non era finalizzata a risolvere una semplice operazione aritmetica.
Aggiungono i ricorrenti che la norma dell'art. 512 c.p.c. riguarda le opposizioni avverso la collocazione di singoli crediti concorrenti ovvero contro la collocazione privilegiata di essi e riserva la proponibilità delle stesse alla sede del riparto;
mentre, se l'opposizione concerne il diritto di procedere "in executivis" da parte di un creditore, si è fuori dall'ambito della predetta norma e si ha una opposizione all'esecuzione in senso proprio, regolata dall'art. 615 c.p.c. Specificano pure i ricorrenti che il debitore può contestare con la opposizione ex art. 512 c.p.c. l'esistenza o l'ammontare del credito del creditore procedente solamente se questi non è munito di titolo esecutivo;
altrimenti la contestazione rientra necessariamente nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., che ha ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione, perché non è dato in sede esecutiva procedere alla interpretazione con efficacia di giudicato del titolo esecutivo.
Concludono, perciò, sostenendo che il tribunale di Pesaro, ritenuto che la opposizione era diretta a contestare l'ammontare del credito del RA munito di titolo esecutivo, doveva dichiarare la inammissibilità del mezzo di impugnazione ex art. 512 c.p.c., proposto dai debitori esecutati per contestare il diritto dello stesso RA di procedere ad esecuzione forzata. A conferma di detta conclusione i ricorrenti richiamano l'opinione in dottrina secondo cui, poiché il titolo esecutivo legittima, oltre che ad espropriare i beni del debitore, anche ad esigere la consegna della somma ricavata dalla espropriazione, la tutela del debitore contro l'efficacia di un titolo esecutivo può essere esperita solo attraverso il rimedio dell'art. 615 c.p.c. e non con l'azione ex art. 512 stesso codice, che è diretta a contestare "solamente" l'ammontare dei crediti, quando ciò non involga diversa interpretazione del titolo medesimo.
La articolata censura - che nel suo nucleo essenziale propone la tesi secondo cui il rimedio accordato al debitore, che intenda contestare la sussistenza ovvero la entità del credito del creditore procedente o di quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, consiste sempre nella opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre il rimedio diverso della opposizione ex art. 512 c.p.c. in sede di distribuzione riguarderebbe soltanto le contestazioni mosse ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo - non può essere accolta.
Sul complesso problema (non solo teorico, ma con riflessi pratici concreti, implicanti, tra l'altro, l'applicabilità della sospensione facoltativa o necessaria dell'esecuzione, secondo il primo o il secondo comma dell'art. 624 c.p.c.) dell'ambito di operatività e della distinzione tra i due istituti della opposizione ex art. 615 e di quella ex art. 512 c.p.c. una volta che il processo esecutivo sia pervenuto alla fase della distribuzione del ricavato, la dottrina esprime contrapposte opinioni, divisa tra la tesi che i ricorrenti hanno eletto in questa sede per fondarvi il primo mezzo di impugnazione;
la opinione che riserva la proponibilità della opposizione ex art. 615 nei confronti del solo creditore procedente, affidando, invece, le contestazioni contro i creditori intervenuti al rimedio di cui all'art. 512; la opinione, infine, che ammette soltanto la contestazione ex art. 512 c.p.c. qualora la procedura si trovi nella fase di distribuzione del ricavato.
Sostanzialmente uniforme, invece, è l'orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, che ormai da tempo, pure ammettendo che la opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. è proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato (Cass. n. 1962/1965), ha posto in evidenza che l'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 c.p.c. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia in detta sede di distribuzione ne' la opposizione relativa alla pignorabilità dei beni, ne' la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;
precisando che le opposizioni regolate dal predetto art. 512 sono dirette contro le collocazioni dei singoli creditori concorrenti, quando riguardano la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, ovvero contro la collocazione privilegiata di essi, quando hanno ad oggetto la sussistenza di un diritto di prelazione (Cass. n. 10818/93). Di conseguenza - posto che la diversità tra opposizione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione ex art. 512 è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615) stabilire, in concreto, di quale impugnazione si tratti, quando a proporla sia il debitore esecutato, è questione che non può essere risolta, secondo la tesi prospettata dal ricorrente, nel considerare se l'azione si rivolge al creditore munito di titolo esecutivo (sia esso quello procedente o successivamente intervenuto) ovvero a creditore intervenuto, che ne sia privo.
Invero, quando più non occorre stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 c.p.c., se l'intero processo esecutivo debba in modo irrimediabile venir meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa di invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione, ogni controversia, che, in detta fase insorga tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione costituisce una controversia prevista dall'art. 512 c.p.c., da risolvere con il rimedio indicato da detta norma.
Nella fase della distribuzione, infatti, quando non sussiste questione circa l'"an exequendum" ma si discuta soltanto sulla esistenza e sulla entità dei crediti, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, 3^ comma, c.p.c.), è di tutta evidenza che la opposizione proposta - che in dottrina si dice, in felice sintesi, essere ordinata ormai alla "legge del credito" e non alla "legge del titolo" - è quella di cui alla norma dell'art. 512 c.p.c. Sulla scorte delle considerazioni svolte, pertanto, appare del tutto corretta la qualificazione attribuita dal giudice di merito alla azione svolta dai debitori esecutati come domanda diretta a risolvere in sede di distribuzione della somma ricavata una controversia relativa alla entità del credito ex art. 512 c.p.c. La esattezza della conclusione del giudice di appello sul punto, peraltro, è rafforzata dalla ulteriore considerazione che la domanda proposta dai debitori in sede di distribuzione è stata rivolta nei confronti del RA non nella sua qualità di creditore procedente, ma, avendo essa ad oggetto un suo diverso credito, lo ha coinvolto nella diversa veste di semplice creditore intervenuto e, perciò, in una tipica controversia ex art. 512 c.p.c. Infatti, contro il creditore procedente, che nella esecuzione da lui promossa e proseguita sia intervenuto in forza di un secondo credito, del quale soltanto si intenda contestare la sussistenza, la misura o la collocazione, il rimedio offerto si qualifica necessariamente come azione ex art. 512 c.p.c. Con il secondo mezzo di doglianza i ricorrenti principali - deducendo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2909 cod.civ. e 324 e 132 c.p.c. sul giudicato formale e sostanziale e la sua incontrovertibilità nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - assumono che il giudice di merito avrebbe errato nella interpretazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Perugia, giacché, per determinare la esatta entità del credito fatto valere con l'intervento, detta sentenza doveva essere interpretata non solo nella lettura coordinata tra motivazione e dispositivo, ma tenendo anche conto della indagine svolta dalla Cassazione sulla pronuncia cassata, il cui esame sarebbe stato totalmente pretermesso.
La censura, che mira sostanzialmente ad ottenere in questa sede una interpretazione della sentenza costituente titolo esecutivo diversa da quella adottata dal giudice di merito, non ha pregio. È insindacabile, infatti, in cassazione la interpretazione di una sentenza - compiuta dal giudice della opposizione alla esecuzione e diretta a stabilire quali siano i limiti del contenuto di condanna del titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza stessa - ove non ricorrano errori di logica o di diritto e quando non siano stati violati i canoni esegetici attinenti alla corrispondenza tra titolo esecutivo e pretesa esecutiva in concreto. Trattasi, in tal caso, di interpretazione di giudicato esterno o, comunque, di provvedimento avente efficacia preclusiva "pro iudicato" emesso in diverso giudizio, che si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.
Nella specie, l'"iter" argomentativo del giudice di merito sul punto è ineccepibile, giacché il tribunale di Pesaro ha proceduto alla valutazione del contenuto e dei limiti di condanna della sentenza posta a base del precetto, considerandone il dispositivo in rapporto alla motivazione nonché la incidenza che su di essa aveva avuto la sentenza di questa Corte, che aveva cassato la precedente decisione della Corte di appello di Ancona.
Il ricorso principale deve, perciò, essere rigettato, in detta pronuncia restando assorbito il ricorso incidentale, il cui esame DA RO e NC ZI avevano condizionato all'accoglimento della impugnazione principale.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001