Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16053
CASS
Sentenza 24 ottobre 2003

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Nel giudizio per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in relazione ai procedimenti del giudice ordinario l'art. 3, comma terzo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, attribuisce la legittimazione passiva al Ministro della giustizia, di talché è inammissibile in tali ipotesi l'evocazione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ( nella specie la S.C. ha altresì annullato il decreto del giudice di merito impugnato, nella parte in cui si pronunciava sulla domanda nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri, erroneamente evocata accanto al Ministro della giustizia ).

Nel procedimento camerale regolato dagli artt. 737 e segg. cod. proc. civ., applicabile ai norma dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai giudizi per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la decisione non è presa in esito a pubblica udienza, previa relazione sui fatti rilevanti e successiva discussione orale, ma è adottata in camera di consiglio, con tutela delle facoltà difensive e del contraddittorio, di regola affidata a documenti scritti, ed anche l'audizione delle parti e dei difensori che ne facciano richiesta - prevista, in particolare, dall'art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001 - si svolge in camera di consiglio e non apre un pubblico dibattito. Ne consegue che il compito del relatore di "riferire in camera di consiglio", ai sensi dell'art. 738, primo comma, cod. proc. civ., non è assimilabile a quello inerente alla relazione in udienza, non deve precedere detta audizione, e va assolto nella riservatezza della camera di consiglio.

Ai fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'inosservanza del conservatore dei registri immobiliari al compito, affidatogli dall'art. 567 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge 3 agosto 1998, n.302, di rilasciare, ad istanza del creditore procedente, il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato - documento, di esclusiva pertinenza del conservatore, la mancanza del quale preclude l'ordinanza di vendita -, ancorché imputabile ad oggettive ed insormontabili difficoltà, e non a dolo o colpa, determina un ritardo riferibile ad "autorità chiamata a contribuire alla definizione del processo" alla stregua dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n.89. Ciò in quanto, pur non potendo essere assimilata alla "chiamata" effettuata dal giudice quella operata direttamente dalla legge processuale, le ampie previsioni del detto art. 2 abbracciano, oltre alle vicende interne all'ufficio giudiziario ed alla sua organizzazione, gli atti e comportamenti degli organi amministrativi, il cui apporto condizioni la proseguibilità del procedimento, atteso che, in tal caso, le loro eventuali inefficienze e disfunzioni si traducono necessariamente in inefficienze e disfunzioni del complessivo sistema approntato dall'ordinamento per offrire risposta alla domanda di giustizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16053
    Data del deposito : 24 ottobre 2003

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