Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 3
Nel giudizio per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in relazione ai procedimenti del giudice ordinario l'art. 3, comma terzo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, attribuisce la legittimazione passiva al Ministro della giustizia, di talché è inammissibile in tali ipotesi l'evocazione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ( nella specie la S.C. ha altresì annullato il decreto del giudice di merito impugnato, nella parte in cui si pronunciava sulla domanda nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri, erroneamente evocata accanto al Ministro della giustizia ).
Nel procedimento camerale regolato dagli artt. 737 e segg. cod. proc. civ., applicabile ai norma dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai giudizi per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la decisione non è presa in esito a pubblica udienza, previa relazione sui fatti rilevanti e successiva discussione orale, ma è adottata in camera di consiglio, con tutela delle facoltà difensive e del contraddittorio, di regola affidata a documenti scritti, ed anche l'audizione delle parti e dei difensori che ne facciano richiesta - prevista, in particolare, dall'art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001 - si svolge in camera di consiglio e non apre un pubblico dibattito. Ne consegue che il compito del relatore di "riferire in camera di consiglio", ai sensi dell'art. 738, primo comma, cod. proc. civ., non è assimilabile a quello inerente alla relazione in udienza, non deve precedere detta audizione, e va assolto nella riservatezza della camera di consiglio.
Ai fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'inosservanza del conservatore dei registri immobiliari al compito, affidatogli dall'art. 567 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge 3 agosto 1998, n.302, di rilasciare, ad istanza del creditore procedente, il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato - documento, di esclusiva pertinenza del conservatore, la mancanza del quale preclude l'ordinanza di vendita -, ancorché imputabile ad oggettive ed insormontabili difficoltà, e non a dolo o colpa, determina un ritardo riferibile ad "autorità chiamata a contribuire alla definizione del processo" alla stregua dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n.89. Ciò in quanto, pur non potendo essere assimilata alla "chiamata" effettuata dal giudice quella operata direttamente dalla legge processuale, le ampie previsioni del detto art. 2 abbracciano, oltre alle vicende interne all'ufficio giudiziario ed alla sua organizzazione, gli atti e comportamenti degli organi amministrativi, il cui apporto condizioni la proseguibilità del procedimento, atteso che, in tal caso, le loro eventuali inefficienze e disfunzioni si traducono necessariamente in inefficienze e disfunzioni del complessivo sistema approntato dall'ordinamento per offrire risposta alla domanda di giustizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16053 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da:
UI UE, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Orestano n. 21, presso l'avv. Mario Pontesilli, difeso dall'avv. Francesca De Pascal per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro, e Presidenza del consiglio dei Ministri, in persona del Presidente, per legge difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistenti -
ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, come sopra difesa e domiciliata;
- ricorrente -
contro
UI UE;
- intimato -
per la cassazione del decreto della Corte d'Appello di Milano n. 541 del 20-29 giugno 2001, notificato il 10 settembre successive;
sentiti il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Pascal, per lo UE, e l'avv. Russo, per le Amministrazioni;
il Pubblico Ministero, in persona del sostituto pro curatore generale Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Deducendo che nell'aprile del 1992 aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo
contro
AR BO, e che la successiva esecuzione immobiliare promossa per il soddisfacimento del relativo credito si era conclusa nel novembre del 2000, UI UE, con ricorso depositato il 30 aprile 2001, ai sensi degli artt. 2 e 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha chiesto alla Corte d'Appello di Milano la condanna del Ministero della giustizia e della Presidenza del consiglio dei Ministri al pagamento di un'equa riparazione, per l'eccessiva durata della procedura esecutiva, in violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. Il protrarsi di detta procedura esecutiva, ha sostenuto lo UE, era imputabile soprattutto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Verbania, non in grado di rilasciare un aggiornato certificato delle iscrizioni e trascrizioni inerenti al bene pignorato, come prescritto dall'art. 567 c.p.c. nel testo all'epoca in vigore, ed anche al Giudice dell'esecuzione, il quale aveva omesso di disporre la vendita, nulla aveva fatto per supplire alle disfunzioni della Conservatoria, e, in particolare, non aveva accettato, quale documento alternativo, un'attestazione notarile di dette iscrizioni e trascrizioni, fino a quando la facoltà di avvalersi di tale attestazione non era stata prevista con la riformulazione del citato art. 567 c.p.c. disposta dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302.
La Corte d'Appello, con decreto depositato il 29 giugno 2001, aderendo alle tesi delle Amministrazioni convenute, ha respinto la domanda, fra l'altro osservando:
- che lo UE, per avendo la possibilità di attivare l'esecuzione fin dal 1992, sulla scorta del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, aveva preferito attendere il rigetto dell'opposizione del debitore, procedendo a pignoramento immobiliare soltanto il 13 febbraio 1995;
- che tale periodo d'inattività del creditore non era computabile nel tempo complessivamente occorso per la tutela giudiziale del relativo diritto;
- che la lunga paralisi (per circa tre anni) dell'esecuzione non era ascrivibile al Giudice, il quale, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 567 c.p.c., non poteva disporre la vendita senza il certificato della Conservatoria;
- che del resto lo UE soltanto nel febbraio del 1998 aveva corredato l'istanza di vendita con un'attestazione notarile sulle iscrizioni e trascrizioni, tentando di ovviare alla mancanza di quel certificato;
- che non sono rilevanti per il riconoscimento di equa riparazione l'inefficienza ed i ritardi del conservatore dei registri immobiliari, il quale non rientra fra gli ausiliari del giudice o le autorità chiamate a contribuire alla definizione del processo, non ha compiti endoprocessuali, e può eventualmente rispondere in separata sede risarcitoria;
- che il procedimento esecutivo, dopo la stasi riferibile alla Conservatoria di Verbania, si era svolto con sufficiente solerzia, nonostante il verificarsi di errori materiali e piccoli disguidi. Lo UE, con atto notificato il 12 novembre 2001, ha chiesto la cassazione del decreto della Corte di Milano, formulando cinque motivi d'impugnazione.
Il Ministero della giustizia e la Presidenza del consiglio dei Ministri hanno replicato con controricorso e contestuale ricorso incidentale condizionato.
Lo UE ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, in applicazione dell'art. 335 c.p.c. Il ricorso incidentale, che va esaminato con precedenza in ragione del carattere pregiudiziale della questione sollevata (che rende inoperante la condizione ad esso apposta;
v. Cass. S.U. 23 maggio 2001 n. 212), riguarda la posizione della Presidenza del consiglio dei Ministri e ne contesta la legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 89 del 2001. La deduzione, scrutinabile anche se avanzata per la prima volta in questa sede, per la sua inerenza alla "legitimatio ad processum" e la mancanza sul punto di un giudicato interno, è fondata, in quanto la citata norma, rispetto alla denuncia di ritardi di procedimenti davanti ad giudice ordinario, quale il procedimento d'esecuzione forzata, espressamente attribuisce detta legittimazione al Ministero della giustizia, non alla Presidenza del consiglio, evocabile in giudizio nei casi diversi da quelli specificamente contemplati. L'accoglimento del ricorso incidentale comporta, con l'annullamento del decreto impugnato nella parte in cui ha pronunciato sulla domanda dello UE contro la Presidenza del consiglio, declaratoria d'inammissibilità della domanda medesima.
La novità della deduzione della Presidenza del consiglio rende equa, nel rapporto fra la stessa e la parte attrice, la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
Il ricorso principale rimane esaminabile nel rapporto tra lo UE ed il Ministero della giustizia.
Il primo motivo di detto ricorso è rivolto a sostenere l'invalidità del procedimento e del decreto che l'ha concluso, per effetto dell'omissione della relazione della causa alla presenza dei contendenti e dei loro difensori.
Tale omissione, ad avviso dello UE, avrebbe implicato violazione dell'art. 738 c.p.c., incompletezza del dibattito orale, lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il motivo è infondato.
Nel rito camerale la decisione non è presa in esito a pubblica udienza, previa relazione sui fatti rilevanti e successiva discussione orale, ma è adottata in Camera di Consiglio, con tutela delle facoltà difensive e del contraddittorio di regola affidata ai documenti scritti.
L'audizione delle parti e dei difensori che ne facciano richiesta, prevista nel procedimento in discorso dall'art. 3, quinto comma, della legge n. 89 del 2001 si svolge sempre in Camera di Consiglio,
non apre un pubblico dibattito.
Ne consegue che il compito del relatore di "riferire in Camera di Consiglio", ai sensi dell'art. 738, primo comma, c.p.c., non è assimilabile a quello inerente alla relazione in udienza, non deve precedere detta audizione, e va assolto nella riservatezza della Camera di Consiglio.
Con il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, da vagliarsi congiuntamente in relazione all'attinenza al calcolo della complessiva durata del processo, si critica la Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto la facoltà del creditore di promuovere l'esecuzione fin dal 1992, sotto il profilo che tale possibilità non era provata e del resto non avrebbe consentito di ridurre i tempi dell'esecuzione stessa (la Conservatoria di Verbania anche in quel caso non sarebbe stata in condizione di fornire una certificazione aggiornata), e poi si aggiunge che comunque, anche seguendo detto criterio di calcolo, si sarebbe dovuta cogliere l'esorbitante durata della procedura, alla luce dei principi fissati in proposito dalla menzionata Convenzione europea. I motivi, non esaminabili con riguardo all'ultima delle riportate deduzioni in ragione della sua formulazione generica e meramente enunciativa, vanno per il resto disattesi.
La domanda di riparazione è stata basata sulla lunga durata dell'esecuzione immobiliare, senza riferimento al precedente giudizio di cognizione.
Le considerazioni svolte dalla Corte di Milano sulla possibilità del creditore di anticipare l'inizio dell'esecuzione si appalesano puramente aggiuntive rispetto al tema del dibattito ed alla effettiva "ratio decidendi", rendendo così ultroneo ogni sindacato sulla loro correttezza.
Con il terzo motivo del ricorso si ripropone e sviluppa la tesi secondo cui il fatto riferibile alla Conservatoria dei registri immobiliari di Verbania è rilevante ai fini in discussione, trattandosi di autorità amministrativa chiamata a collaborare per la definizione della procedura esecutiva, ed inoltre si addebita alla Corte d'Appello di aver erroneamente apprezzato il contegno del creditore istante, il quale non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione, nonché di aver omesso di valutare il comportamento del Giudice dell'esecuzione, il quale avrebbe dovuto sollecitare il Conservatore e comunque evitare ulteriori perdite di tempo dopo la ricordata modificazione dell'art. 567 c.p.c. Il motivo è fondato in relazione alla deduzione, di carattere prioritario ed assorbente, dell'influenza del ritardo della Conservatoria.
L'art. 567, secondo comma, c.p.c., nel testo in vigore prima delle innovazioni introdotte dalla legge n. 302 del 1998, fa carico al creditore procedente di allegare un certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato (aggiornato alla data del pignoramento), cioè un documento di esclusiva pertinenza del conservatore dei registri immobiliari, e preclude, in difetto, l'ordinanza di vendita, non ammettendo equipollenti, ne' in particolare una visura notarile di detti registri (possibilità accordata solo dall'art. 1 della legge n. 302 del 1998; cfr. Corte Cost. 8 maggio 1998 n. 161). Nella vigenza dell'originario testo del predetto art. 567 c.p.c., il conservatore svolge dunque una funzione essenziale e non sostituibile per il regolare corso del procedimento di esecuzione forzata mediante espropriazione immobiliare.
Il certificato del conservatore, pertanto, par avendo natura di atto amministrativo da rilasciarsi nell'ambito di un distinto procedimento su istanza del creditore, assume, per espressa scelta del legislatore, la portata di documento indispensabile a che il processo esecutivo possa avere il suo fisiologico svolgimento, di modo che incide sul processo stesso (non sul fondamento della domanda, come si verifica nei diversi casi in cui l'atto amministrativo occorra per evidenziare le condizioni della domanda stessa ed ottenerne l'accoglimento).
Ne discende che l'inosservanza del conservatore al compito affidatogli dall'art. 567 c.p.c. (originario testo), ancorché imputabile ad oggettive ed insormontabili difficoltà, non a dolo o colpa, determina un ritardo riferibile ad "autorità chiamata a contribuire alla definizione del processo", ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 89 del 2001, tenendosi conto che alla
"chiamata" effettuata dal giudice non può non essere assimilata quella operata direttamente dalla legge processuale, e che le ampie previsioni di detto art. 2 abbracciano, oltre alle vicende interne all'ufficio giudiziario ed alla sua organizzazione, gli atti e comportamenti degli organi amministrativi, il cui apporto condizioni la proseguibilità del procedimenti atteso che, in tal caso, le loro eventuali inefficienze e disfunzioni si traducono necessariamente in inefficienze e disfunzioni del complessivo sistema approntato dall'ordinamento per offrire risposta alla domanda di giustizia (v. Cass. 26 luglio 2002 n. 11046). Il principio esige, con l'accoglimento del ricorso principale limitatamente al terzo motivo (e, come si è detto, al rapporto con il Ministero della giustizia), la cassazione del decreto impugnato, e la prosecuzione della causa in fase di rinvio, per un riesame che ad esso si attenga.
Al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Corte d'Appello, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale, nell'ambito del rapporto fra lo UE ed il Ministero.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile la domanda dello UE nei confronti della Presidenza del consiglio, compensando nel relativo rapporto le spese dell'intero giudizio;
accoglie il ricorso principale, nel rapporto fra lo Sbueiz ed il Ministero della giustizia, limitatamente al terzo motivo, con reiezione degli altri motivi, e, con riguardo alla censura accolta, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione prima Civile della Corte di Cassazione, il 10 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003