Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2002, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
0 51 9 5 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP ITALIANO" LA CORTE SUPREM. ASSAZIONE- Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Patto di иги Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: conconense Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 18139/99 - Cron.15826 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 1160 Rel. Consigliere -Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 07/12/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig.
3.10 per diritti sul ricorso proposto da: 1°1 APR. 2002 CENTRO LITOGRAFICO IND. SRL, in persona del REGGIANI IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente legale domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 148, presso lo MARIO RAGAZZONI, che lo difende studio dell'avvocato CANCELLERIA unitamente all'avvocato GIUSTINO MASSARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROTOLITO LOMBARDA SPA, in persona del suo Presidente dott.Paolo BANDECCHI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avvocato2001 ROMA V.LE CARSO 51, 1672 FRANCESCO RUFINI, che lo difende unitamente agli -1- DE AC, UD ON, giustaavvocati delega in atti;
- controricorrente www avverso la sentenza n. 488/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 02/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato RAGAZZONI Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore E Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto. -2- RE SR c/ LI SpA RG 18139/99 -1- Oggetto: patto di non concorrenza, inadempimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 16.3.97, la RE Centro -Litografico Industriale SR premesso che fin dal 1988 aveva curato, per conto della committente RA SR, la fotocomposizione e la stampa del volume "Tuveri- Elenco dei Trasporti"; che, in data 3.7.91, aveva subap- paltato alla LI Lombarda SpA la sola stampa "in rotoofset" e piega del volume per l'edizione '91/'92 ri- servandosi pattiziamente l'esclusiva del rapporto con- trattuale con la committente per gli anni a venire;
che aveva pattuito la clausola di non concorrenza anche in occasione dell'identico subappalto del successivo volume '92/'93; che, nel luglio 193, mentre già si predisponeva "in alla nuova edizione, aveva appreso come la stampa rotoofset” e la piega del volume '93/'94 fosse stata af- fidata dalla RA SR direttamente alla LI SpA, sicché poteva rinnovare con la committente il solo contratto per la fotocomposizione e stampa in piano conveniva la LI Lombarda SpA innanzi al tribunale di Milano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento al patto di non concorrenza. Costituendosi, la LI Lombarda SpA eccepiva l'invalidità della clausola in quanto non specificamente accettata per iscritto ex art. 1341 CC ed, anzi, espli- RE SR c/ LI SpA RG 18139/99 -2- citamente in parte ricusata con nota dell'8.7.92, onde concludeva per il rigetto dell'avversa domanda. Con sentenza 25.9.97, l'adito tribunale, ritenuta legittima la clausola pattizia di non concorrenza, con- dannava la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura di £ 205.293.000 con rivaluta- zione ed interessi. Avverso tale decisione la SpA LI proponeva appello contestando, anzitutto, la portata della clauso- la in questione, la quale, sulla base della lettera del contratto, non poteva intendersi come impedimento asso- luto a contrarre direttamente con SR RA ed ec- cependo, in ogni caso, la sua mancata specifica approva- zione per iscritto;
censurava, inoltre, la quantifica- zione del danno, operata dal tribunale sulla scorta di un mancato guadagno non dimostrato e, comunque, eccessi- almeno parziale, vo;
concludeva chiedendo la riforma, dell'impugnata sentenza. Si costituiva la SR RE contestando le av- verse deduzioni e proponendo appello incidentale per la quantificazione dell'importo risarcitorio nella maggior somma di £ 300.000.000. Con sentenza 2.3.99, la corte d'appello di Milano ritenuto che la clausola pattizia, con il prevedere la - "esclusività del cliente", intendesse porre il divieto RE SR c/ LI SpA RG 18139/99 -3- per la SpA LI di contrattare direttamente con la committente RA SR;
che detta clausola, così in- tesa, per un verso non rientrasse nella previsione dell' art. 1341 CC, non risultando trattarsi di una condizione generale di contratto e, per l'altro, non costituisse un ex art. 2596 CC, "patto limitativo della concorrenza" accedendo ad uno specifico e più ampio contratto, donde l'irrilevanza della sua accettazione per iscritto;
che con la missiva 8.7.92 la SpA LI avesse espresso una riserva in relazione a detta pattuizione, da inten- dersi come rifiuto della proposta clausola di esclusiva per il futuro;
che il contratto concluso tra le parti non contenesse alcuna riserva di "esclusività futura del cliente", onde nessun inadempimento potesse essere impu- tato alla SpA LI accoglieva l'appello principale per l'effetto, respingeva le domande della RE e, SR di accertamento dell'inadempimento e di risarcimento del danno, condannandola a rifondere alla SpA LI le spese d'entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza la RE SR proponeva ricorso per cassazione con due motivi illustrati anche da successiva memoria. Resisteva la SpA LI con controricorso illu- strato anch'esso da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE RE SR c/ LI SpA RG 18139/99 -4冰 Con il primo motivo, la ricorrente denunziando - violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, CPC si duole che la corte wwww territoriale, dopo aver correttamente ritenuto la clau- sola in discussione non rientrante nella previsione né dell'art. 1341 CC né dell'art. 2596 CC, l'abbia poi in- terpretata violando i criteri legali d'ermeneutica con- trattuale di cui agli artt. 1362 e segg. CC, erroneamen- te valutando, poi, anche la postilla apposta dalla con- troparte in calce al contratto del 1992. Con il secondo motivo, la ricorrente denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione cir- ca un punto decisivo della controversia ex art. 360, I si duole che la corte territoriale -comma, n. 5, CPC abbia fornito una motivazione non coerente né logica e, quindi, inadeguata dell'adottata decisione ritenendo ra- dicalmente non accettata la pattuizione d'esclusiva sul- la base d'un'errata interpretazione della clausola ag- giuntiva alla lettera-contratto del 1992; abbia omesso di considerare come la stessa LI avesse attribuito alla pattuizione aggiuntiva unicamente contenuto limita- tivo della clausola d'esclusiva; abbia contraddittoria- mente ritenuto, da un lato, la sussistenza del vincolo della controparte a non assumere iniziative nei confron- ti della cliente RA e, dall'altro, negato la RE SR c/ LI SpA RG 18139/99 -5 sussistenza dell'esclusività del medesimo cliente in fa- vore d'essa deducente;
abbia omesso di considerare alcu- ne circostanze le quali, opportunamente valutate, avreb- bero evidenziato come il mancato rispetto dell'impegno d'esclusiva fosse stato attuato dalla SpA LI, alla luce d'un rapporto consolidato tra essa ricorrente e la SR RA, nonché in presenza di trattative tra le stesse parti per i successivi tre anni, onde, qualora la controparte avesse rispettato il contratto, i rapporti già esistenti e le dette trattative con la committente avrebbero, con ogni probabilità, avuto seguito. - che, per evidente loro I surriportati motivi essere trattati congiuntamente connessione, possono - non possono trovare accoglimento. Va, infatti, rilevato in limine come nell'esaminato ricorso, con il quale s'imputano alla corte territoriale errori nell'applicazione delle norme regolatrici della fattispecie e nella motivazione dell'assunta decisione in tema d'interpretazione delle pattuizioni intercorse tra le parti, non siano riportate le clausole contrat- tuali, originarie ed aggiuntive, la correttezza o meno della cui interpretazione si richiede a questa Corte di valutare;
ciò che costituisce un patente motivo d'inam- missibilità del ricorso stesso, in quanto, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 366 n. 3 CPC, non vi si RE SR c/ LI SpA RG 18139/99 riportano proprio quegli elementi di fatto in considera- zione dei quali la richiesta valutazione, sia della con- formità a diritto dell'interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere ef- fettuata;
non senza considerare, altresì, come l'impos- sibilità di rapportare le svolte censure in tema d'in- terpretazione della volontà negoziale delle parti all' esatto dato testuale nel quale quella volontà si è tra- dotta, ovviamente non surrogabile dalla lettura sogget- tiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell'art. 366 n. 4 CPC sotto il diverso profilo del di- fetto di specificità del motivo. L'esegesi dell'art. 366 CPC, nelle sue singole di- sposizioni e nel suo complesso prescrittivo e sanziona- torio, come operata da questa Corte, ha ripetutamente e- videnziato, sulla premessa del carattere limitato del mezzo d'impugnazione ex art. 360 CPC, la necessità che il ricorso con il quale questo viene proposto risulti sottolineando come l'estraneità dell'autosufficiente, accertamento del fatto al giudizio di legittimità deter- mini l'esigenza che gli elementi necessari alla decisio- ne risultino tutti da tale atto introduttivo - non rien- trando nella funzione istituzionale del giudice di tale RE SR c/ LI SpA RG 18139/99 -7. fase il sopperire alle eventuali sue lacune con indagini integrative, pur ove sollecitate da riferimenti per relatio- nem agli atti del processo od a quelli di parte della pregressa fase di merito, compresa la stessa sentenza -impugnata e risultino integralmente idonei allo scopo, non potendosi distinguere, in relazione alla sanzione d'inammissibilità comminata dalla norma in esame, tra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficien- te, id est carente se pure in ordine ad un solo elemento ma essenziale ai fini della comprensione e valutazione del- le censure. Si è, consequenzialmente, ritenuto che, poiché l'interesse ad impugnare in sede di legittimità si tra- duce nella possibilità di conseguire, attraverso il ri- chiesto annullamento della sentenza impugnata, un risul- tato pratico favorevole, sia necessario - così in caso di denunzia d'un errore di diritto ex art. 360 n. 3 CPC, come in caso di denunzia di vizio della motivazione ex art. 360 n. 5 CPC - che la parte, nel rispetto del posto principio d'autosufficienza del ricorso, prospetti in maniera adeguata gli elementi di giudizio in fatto dei quali chiede о un determinato apprezzamento giuridico diverso da quello compiuto dal giudice a quo in quanto asseritamente erroneo, ovvero un controllo in relazione RE SR c/ LI SpA RG 18139/99 -8 alla sufficienza ed alla logicità della valutazione ope- ratane dal detto giudice. Per il che, censurandosi, come nella specie, la pronunzia del giudice del merito per violazione dei ca- noni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, è indispensabile che il ricorrente riporti nell' atto introduttivo il testo integrale tanto della regola- mentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, O della parte di esso in contestazione, quanto delle eventuali successive manifestazioni di vo- lontà delle parti che su di essa possano avere in segui- si to influito, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito pertanto si istituzionale e dandosi luogoValla surrichiamata inam- missibilità dei motivi ex art. 366 nn. 3 e 4 CPC (e pluri- bus, da ultimo, Cass. 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 n. 3912, 30.8.00 n. 11408, 13.9.99 n. 9734, 29.1.99 n. 802). Tali sono Come ab initio accennato, la carenza ri- ha quale scontrata nei motivi dell'esaminato ricorso e la neces- saria sua conseguenza, la loro inammisschileta. Entrambi i motivi risultando inammissibili, il ri- corso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. spese quali RE SR c/ LI SpA RG 18139/99
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle pari ad £4.264/95delleche liquida in £ 8.258.100 £ 8.000.000, pari ad € 4.131/66 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 7.12.2001. Il PresidenteSAF Il ch est. Hetting IL CANCELLORE C1 CE AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 11 APR. 2002 CANICE ERE CEco CAT 109T 129,111 456T 30, PP TOT 160,10 AGENZIADELLEENTRATE ROMA 2 7 SET.2007 Serie .4 Registrato in data. Ral no 410654. versate .... 160,10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. Il Dirigente Area Servízi (Dott.ssa Maria Crazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari EW E N L (Dr. M. RAC CHINI) L E 200 D ROMA