Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2002, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIA0 0 2 25 / 02 IN NOME DEL POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 2594/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.416 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 02/1 0/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SE e DE OS LO, STELLA elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'Avvocato BUZZI ALBERTO che li rappresenta e2001 3687 difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 1062/98 del Tribunale di COSENZA, depositata il 28/09/98 R.G.N. 1508/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORBO;
udito l'Avvocato BUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo ricorsi successivamente riuniti i sigg. Con separati PP LA e TA De RO, ex dipendenti delle FF.SS. andati in quiescenza il primo il 17.7.1994 ed il secondo il 3.10.1993, hanno chiesto al Pretore di Cosenza di condannare la s.p.a. Ferrovie dello Stato: a) in principalità a pagare loro l'importo forfettario previsto dal punto 5.9 del ccnl 18.11.1994 in sostituzione dei trattamenti economici precedentemente dovuti a titolo di salario integrativo i quali, per effetto del punto 5.7. 4x4EY stati soppressi del medesimo accordo, erano retroattivamente a decorrere dal 1.1.1993; b) in subordine a pagare le voci stipendiali soppresse con il citato accordo e maturate dal mese di gennaio 1993 fino al momento del loro collocamento a riposo, da liquidarsi anche in via equitativa. Il Pretore ha respinto la domanda principale, rilevando che l'accordo 18.11.1994, sul quale i ricorrenti basavano la loro domanda, riserva 1' importo forfettario ai dipendenti in servizio alla data della stipula ricorrenti avevano cessato ildell'accordo, mentre rapporto in epoca precedente;
ha accolto la domanda subordinata, dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire gli elementi retributivi premiali soppressi con 3 l'accordo del 18.11.1994 dalla data di maturazione del diritto fino al loro collocamento a riposo, con interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento della decisione di accoglimento poneva il principio di diritto secondo cui il nuovo accordo del 1994, nella parte in cui prevede la cessazione dell'efficacia delle clausole relative al salario integrativo, con effetti retroattivi dal 1.1.1993, non può produrre effetti caducatori di diritti soggettivi acquisiti al patrimonio dei lavoratori già cessati dal EY servizio al momento della stipula del nuovo contratto, per difetto di mandato alle organizzazioni stipulanti. La s.p.a. Ferrovie dello Stato ha proposto appello, censurando la sentenza pretorile nella parte in cui ha individuato la fonte di un diritto soggettivo perfetto dei lavoratori nell'art. 3 del ccnl 1990/1992, il quale viceversa si limiterebbe a prevedere la istituzione della integrativa, con facoltà di stabilire contrattazione sistemi premianti per il personale con cadenza annuale. Il punto 5.7. dell'accordo 18.11.1994 avrebbe perciò non valore innovativo ed effetto retroattivo, come ritenuto dal Pretore, ma meramente ricognitivo del fatto che gli accordi integrativi avevano stabilito incentivi integrativi solo fino al 31.12.1992. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 25/28 settembre 1998 n. 1962, ha respinto l'appello. Il Tribunale ha riportato il testo del punto 5.7. dell'accordo 18.11.1994, sulla cui interpretazione le parti controvertono ("Le parti concordano che a far data dall' 1.1.1993 cessa l'efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, del premio risultati quadri etc.."), ne ha rilevato il carattere di assoluta chiarezza, ed ha conseguentemente adottato il criterio letterale come assorbente. Ha perciò ritenuto, con il Pretore, che la norma sopprima retroattivamente i compensi premiali, che trovano la loro fonte nell'art. 33 lett. n) del ccnl 1990/92, il quale ricomprende tra gli elementi aggiuntivi retribuzione l'integrativo di cui all'accordodella 19.5.1990, e quindi illegittimamente per le prestazioni rese antecedentemente all'emanazione della norma retroattiva. Ha perciò negato fondamento alla tesi dell' appellante, secondo cui i compensi premiali trovano la loro fonte esclusiva nella contrattazione integrativa annuale, con la conseguenza che non essendo essa intervenuta nel 1993, i lavoratori andati in quiescenza dopo il 1.1.1993 e prima del 18.11.1994 non vi avrebbero diritto. 5 Infine ha ritenuto non ostativa alla pretesa subordinata dei lavoratori la circostanza che la validità del ccnl 1990/92, ritenuta fonte della loro diritto, sia scaduta al 31.12.1992, perché la scadenza contrattuale non determina l'automatica cessazione dell'efficacia delle clausole a contenuto retributivo, atteso che, incidendo esse su beni di rilevanza costituzionale quali la conservazione del diritto ad un'esistenza libera e dignitosa ed alla partecipazione alla vita sociale, politica ed economica, la loro efficacia permane sino a quando non intervengano fatti incompatibili con il permanere di essa. L'eventuale termine finale apposto dalle parti contraenti a siffatte clausole non ha pertanto efficacia risolutiva dell'obbligo retributivo, costituisce unicamente espressione di un impegno a ma contenere ulteriori rivendicazioni prima della scadenza. Concludeva che sulla base del suddetto principio di ultrattività delle clausole contrattuali a contenuto economico i dipendenti in servizio all'1.1.1993 avevano il diritto di percepire il salario integrativo e che le Organizzazioni Sindacali, in assenza di specifico mandato, non potevano rinunciare, con il contratto del 18.11.1994, anche per il personale cessato dal servizio 6 ad un diritto dagli stessi quesito, in quanto facente già parte del loro patrimonio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato - Società di servizi e trasporti, con unico motivo. Gli intimati, ritualmente costituiti con controricorso, hanno resistito, ed hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione ricorrente,Con unico motivo di ricorso la società Age4 deducendo violazione e falsa applicazione di ogni norma in tema di efficacia e validità dei contratti collettivi di lavoro e loro interpretazione, nonché degli artt. 1362 e segg. cod.civ; degli artt. 1 e segg. Leggi 359/1992 e 438/1992; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura in primo luogo la interpretazione fornita dalla sentenza impugnata della contrattazione collettiva del 1990, ed in particolare nella parte in cui ha individuato la fonte dei diritti pretesi nell'art. 33 lett. n) del ccnl 1990/1992. Assume che tale norma ha valore meramente qualificatorio e riepilogativo degli elementi della retribuzione, ma non ne sancisce l'obbligo di corresponsione. Nega altresì che 7 costituisca fonte del diritto l'art. 3 del medesimo contratto 1990, che si limita a prevedere la istituzione della contrattazione integrativa, e la mera possibilità che essa istituisca sistemi premianti. Assume che unica fonte di tali premi integrativi sono i singoli contratti integrativi annuali, ed in particolare l'accordo integrativo 19 maggio 1990, per l'anno 1990, e due successivi, non nominati, rispettivamente per gli anni e 1992. Sottolinea che l'art. 33 lett. n) del 1991 contratto collettivo 1990 recita "n) integrativo di cui EY all'accordo 19 maggio 1990". Conclude che la fonte individuata solo ed dell'eventuale diritto va contrattazione integrativa, e che esclusivamente nella questa è mancata per il periodo preteso, dal 1.1.1993 in poi, come reso palese anche dall'accordo 4.3.1994, con le quali le parti, nel disciplinare il pagamento avevano deciso di rinviare ad un dell'integrativo 1992, successivo confronto "il tema dell'integrativo 1993 e scenario per il rinnovo del ccnl". Imputa infine al Tribunale di avere omesso di considerare che il comportamento delle parti contrattuali si è allineato alle previsioni normative contenute nelle leggi 359 e 438 del 1992. 8 In secondo luogo imputa alla sentenza impugnata di avere dell'accordo 18.11.1994, interpretato il punto 5.7 assegnando alla pattuizione ivi contenuta ("le parti concordano che a far data dal 1.1.1993 cessa l'efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo") efficacia senza tenere conto dei precedenti puntiretroattiva, 5.2. e 5.3, che però non riportava, e senza tenere conto che l'una tantum del successivo punto 5.9. è stato assegnato ai dipendenti in servizio indipendentemente dai presupposti precedentemente richiesti per l'integrativo. AZ Contesta infine la contrarietà alla giurisprudenza di legittimità dell'affermazione del Tribunale che le pattuizioni del 1990la contratto collettivo del erano dotate di ultrattività. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Identica fattispecie, proveniente dal medesimo Tribunale di Cosenza, con eidentiche argomentazioni censure, stata decisa da questa Corte con la sentenza 3 febbraio 2001 n. 1539, che ha ritenuto non adeguatamente con di specifica violazione di censurata, indicazione canoni ermeneutici, la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui i contratti integrativi annuali da 6 stipulare avevano una funzione di mera quantificazione di un obbligo (e di un corrispondente diritto dei corresponsione che trova la sua fonte lavoratori) di negli artt. 3 e 33 del ccnl 1990/92. E con la sentenza 8 giugno 2001 n. 7828 questa Corte ha ritenuto corretto l'analogo iter motivazionale seguito dal Tribunale di Genova nell' interpretazione delle clausole contrattuali in questione, in relazione alla medesima problematica. di questa Corte è Come è ben noto, la giurisprudenza Azermancata attuazione ferma nel ritenere che, stante la dell'art. 39 della Costit. ed in ragione della appartenenza al diritto comune delle obbligazioni della attuale contrattazione collettiva, la sua interpretazione è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. Cod.civ. o del vizio di motivazione (ex plurimis Cass. 24 gennaio 1997 n. 714; Cass. 21 aprile 1997 n. 3430; Cass. 16 giugno 1998 n. 5996; Cass. 29 novembre 1999 n. 13354). I due problemi, quelli dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo e quello della sua interpretazione uniforme, sono entrambi correlati alla sua funzione 10 normativa nell' ordinamento sindacale, ed hanno trovato varie soluzioni negli ordinamenti processuali dei Paesi a noi vicini, in modo da assicurarne la interpretazione giurisprudenziale uniforme, condizione dell'assolvimento della loro funzione normativa. Il legislatore nazionale ha manifestato consapevolezza di tale annoso ed angoscioso problema e lo ha avviato a soluzione con l'art. 68 5° comma del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, con il quale ha adottato, tra i vari metodi già da tempo attuati nel panorama europeo, quello del controllo diretto della Corte di legittimità sulla interpretazione dei contratti collettivi, limitatamente a quelli dell'ex pubblico impiego, ora privatizzato;
nonché con l'adozione di apposite procedure, anche presso la interpretazioneCorte di legittimità, per 1' pregiudiziale del contratto collettivo (art. 68 b is D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come inserito dall'art. 30 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80). Nel caso di specie, cui si devono applicare i canoni tradizionali, il Tribunale si è attenuto al cri terio letterale, il quale è stato ritenuto sufficiente in via prioritaria, Ove il testo sia chiaro e univoco, a sostenere la interpretazione della norma contrattuale 11 1245; Cass. 9 agosto 1995 n. (Cass. 7 febbraio 1991, n. 8761; Cass. 6 luglio 1998 n. 6569). La valutazione di tale interpretazione operata dalle due questa pur non vincolando citate sentenze di corte, giuridicamente la decisione odierna, costituisce tuttavia persuasivo argomento per confermare il medesimo giudizio, in relazione alle medesime censure. Infatti, come sottolineato dalla dottrina e dalla la funzione nomofilattica giurisprudenza di questa Corte, 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 assegnata dall'art. alla Corte Suprema di क्रप (ordinamento giudiziario) una funzione di carattere Cassazione costituisce costituzionale, diretta espressione dell'art. 3, perché l'uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge ne implica l'uniforme interpretazione (Cass. Sez. III pen., sent. n. 7455 del 01-07-1994). nostro sistemanel esista non Pertanto, benché processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa tuttavia costituisce un valore 0 una direttiva di tendenza, immanente nel nostro ordinamento, non ci si deve discostare da in forza della quale un'interpretazione consolidata del giudice di legittimità, investito, istituzionalmente, della funzione 12 senza una ragione giustificativa (Cass. di nomofilachia, III pen., sent. n. 1999 del 23-02-1996). Tale funzione investe l'intera attività giurisdizionale Sez. della Corte, ivi compreso il controllo della motivazione 5 c.p.c., il quale conferisce al giudice ex art. 360 n. il potere di riesaminare il merito di legittimità non sottoposta al suo vicenda processuale della intera controllo, sotto il bensì la sola facoltà di vaglio, della correttezza giuridica della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudicee profilo del merito (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; 5802; Cass. 22 ottobre Ази Cass. Sez.Un. 11 giugno 1998 n. Se dunque una sentenza di questa Corte abbia ritenuto che 1993 n. 10503). di tali canoni in una data non c'è violazione interpretazione del contratto collettivo, né che sia rinvenibile, nel ragionamento del giudice di merito, esame di (o insufficiente) traccia evidente del mancato punti decisivi della controversia, prospettato dalle di ufficio, neppure insanabile e parti rilevabile 0 complessivamente contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico aposto base della decisione (Cass. 1997 n. 13045; 1998 n. 5802; 1993 n. 13 10503 cit.), una successiva sentenza che debba pronunciarsi sul medesimo iter motivazionale e sulle censure non può discostarsi dalla precedente medesime conformità ai canoni legali e logico- valutazione di formali senza gravi e stringenti ragioni, considerata anche la funzione normativa del contratto collettivo, che nella specie non sussistono. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L.2205 (eurs 14,05) 1 tre (eurs-2065, 8 = L. quattro milioni ✓ per dionorari avvocato, con attribuzione all'avv. Alberto Buzzi distrattario.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L.27205 (euro 14,05) (euro 206583) oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato, con attribuzione all'avv. Alberto Buzzi distrattario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 2 ottobre 2001. Il Presidente bryliclm wauth ' D . , ! S O S L L 0 A T 1 O , B A Il Consigliere Estensore Aldo де майли T I S R D E W A P ' A S L 2 T I L S 7 N E - O G D 8 P O - I M 1 S I A 1 N D RG 2594/1999 Phillie A E E E S D Lav\r-fs-integrativo , G I E O G T A R E N T O L S E I IL CANCELLIERE T S T G E Depositato in Cancelleria I A E R L R I oggi, 10 GEN. 2002 L N IL CANCELLIEREStille D E D H O