Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
01 2 80 / 03 REPUBBLICA ITAL IN NOME POR LO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Azione SEZIONE TERZA CIVILE revocatoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GICLIANO Presidente R.G.N. 6319/99 Dott. Angelo PURCARO Re . Consigliere Dott. Italo 2852 MALZONE Cron. Dot , Ennio - Consigliere Consigliere Rep.415 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 29/10/02 Dott. Bruno DURANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da;
AR NG RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F OZANAM 69, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA PERCACCIO, che la difende arche disgiuntamente all'avvocato AMEDEO CATALDO, giusta dolega in acti;
- ricorrente
contro
NN AR, elettivamente domiciliato in ROMA الي VIA ATERNO 9, presso lo studio dell'avvocato MICHELE FELLICCIARI, difeso dall'avvocato TOMMASO CALCULLI, 2002 giusta delega in atti;
2022 controricorrente nonchè
contro
LO CO ID,AN EA, AN RO CC, AN ER RI RCSARIA TUTTI N.Q. EREDI DI NU CO CC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12/99 delia Corte d'Appello di POTENZA, enmessa 11 09/12/97 e depositata il 06/02/98 (R.G. 125/89); udita la relazione della Саиза svolta nella pubblica udienza de_ 29/10/02 da Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Giovanni Battista PERCACCIO;
udito il P.M. іл persona del Sostitu o Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso por 1 rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 13 aprile 1983, ZI convence in giudizio, dinanzi a i IO AL di Matera, CE CC ZI e Дл- gela MA AR, esponendo: che esso istante era creditore, nei confronti di CE CC NU IE della somma di .10.769.090, come risultava dal precetto not ficato al debitore in data 18 gennaio 1983, in forza di effetti cambiari emessi in rinnovo di 2 precedenti cambiali scadute e non Pagale;
che poco prima del rinnovo delle cambiali scadute, 10 stesso CE CC ZI aveva venduto alla pro- pria moglie NG MA AR, con atto per notar Petrosini di Pisticci in data 25 gennaio 1982, la metà di un locale sito nell'abitato di Pisticci alia via Al- fieri n.18, al piano terra, per la simbolica ed irrisc- ria somma. 1.000.000, laddove i reale valore dell'im- mobile era di gran lunga superiore;
che il suindicato a to di compravendita cro di pregiudic per le ragioni creditoric di esso attore, che veniva, in tal modo, a perdere ogni possibilità di soddisfacimento del proprio credito, anche in considerazione del fatto che France- sco kocco ZI aveva esposizioni debitorie sia nei confronti di terzi che nei confronti di istituti di credito;
che la AR era sicuramente 2 COLO- scenza sia del debito vantato da IO NUzielio, sia del pregiudizio a quest'ultimo arrecato dalla suin- dicata compravendita, dal momento che, all'atto di pro- testo delle cambiali, sia di quelle vecchie che di quelle rinnovate, in assenza del proprio marito, aveva sempre risposto "avviserò". Tanto premesso, l'attore chiese la declaratoria, ai sensi dell'art.2901C.C., di inefficacia rei suoi confronti dell'atto di compraven- dita di cui sopra. 3 Si costitui in giudizio la sola AR conte- stando le deduzioni e le richicste attoree, assumiendo, tra l'altro, cho il credito vantaty dall'attore era sorto in epoca successiva alla vendita, dovendosi rite- nere del Lusto infondato l'assunto secondo cui le cam- biali sarebbero state rilasciate in rinnovazione di precederti Con sertenza depositat i 29 febbraio 1989, il tribunale adi o respinse la domanda. Proposto gravame da parte del soccombente, la Corte di appollo di Potenza, COR sentenza cepositata in data 6 febbraio 1998, accolse 'appello, osservando in parte motiva: che il debito cambiario doveva ritenersi an- teriore all'atto di compravendita del 25 gennaio 1982, essendo attendibile la tesi dell'appellante secondo cui le cambia i poste a base dell'atto di precetto 18 gen- naio 1983 costituivano il rinnovo di precedenti effetti insoluti rilasciaţi da CE CC NUzie lo a IO ZI;
che, relativamente alla C. d. scientia fraudis, la stossa si evinceva in modo certo sia con riferimento a debitore (atto di compravendita posto in esserc a soli quattro giorni del protesto del- la cambiale ed in via di estrema urgenza, con una frot- ta decisamente sospetta, in più per un prezzo sicura- mentc ΠΟΥ corrispondente ai suo reale valore] sia a 4 quella della AR, che era a conoscenza della si- tuazione debitoria del marito, posto che, tra l'altro, molti protesti furono elevati alla sua presenza;
- che, in conclusione, sussistevane entrambi i presupposti (eventus damni e scientia fraudis per applicare la re- gola di cui all'art. 2901 C.C., con le relative conse- guenze. Fer la cassazione della s indicata sentenza GO MA AR ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito сол centroricorso IO ZI. Questa Corte, con ordinanza in data 11 febbraio 2002, rilevato che il ricorso non era stato notificato ચ CE CC ZI, dispose 'integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo nel ter- mine di giorni sessanta. La ricorrente ha provveduto a notificare Lempesti- vamonte l'atto di integrazione agli eredi di CE che поп hanno svolto attività di- CC ZI, fensiva. Entrambe le parti costituite harro depositato memo- rie. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente Lamenta vicla- zione dell'art. 2901 c. c., in relazione all'art.360 nn. 3 5 e 5 c. p. C deducendo che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto attendibile la tesi dell'appel- lante, "secondo cui le cambiali posle a base dell'atto di precetto in data 18 gennaio 1983 costituivano il rinnovo di precedenti effetti insoluti, adducendo quale prova il possesso non de la cambiale (che ovviamente era stata consegnata al debitore che l'aveva pagatal, ma del solo verbale, nonché l'elenco dei protesti cam biari elevati ne]. Comune di Pisticci dali'ufficiale giudiziario, circostanze che non dimostravano assoluta- mento che quei debiti non erano stati eslinti. Su tali elementi non concreti e dimostrat± 1% corte distrettua- le aveva ravvisato l'esistenza dell'eventus damni, ser- za considerare che il credito vantato da IO NU- IE era di modesta entità €! tale da non ingenerare que l'allarme che potesse configurare nella valutazione del terzo una diminuzione delle possibilità di adempi- mento del debitore. Inoltre non vi era a_cuna dimostra- zione che esso fosse collegato con uno o più atti suc- cessivi. Infatti, assume ancora la ricorrente, non Ara stato compiuto alcun accertamento idoneo a dimostrare che sia l'atto impugnato che quelli successivi crano convergent. al risultato lesivo. Inoltre, ammesso anche che potesse costituire prova di un debito un verbale di protesto, doveva considerarsi che, non essendovi titoli insoiuti, quel debito era stato estinto, Parimenti, se costituiva prova di un debito la prova testimoniale, cose non provava che quel debito non è stato pagato. La censura è in cndata. La corte distrettuale, in ordine alla sussistenza del debito di CE CC AN ed alla sua anteriorità all'atto impugnato, ha posto in luce le se- guenti circostanze: a) che una cambiale a firma di CE CC ZI di importo imprecisato (essendo stato prodotto il solo foglietto conteneule il verbale di protestɔ), Пlā rilasciata certamente favore di IO ZI (il quale, altrimenti, non avrebbe potuto essere in possesso del predetto verba- ie), fu protestaza in data 2 gennaio 1982, come si de- simeva dalla copia dell'elenco de protesti cambiari elevati nel Comune di Pisticci dall' ficiale Giudizia- rio nella seconda quindicina del mese di gennaio 1982; bị che, in data 21 gennaio 1982, fu elevato protesto nei confronti di CE CC ZI, in re-a- zione ad una cambiale dell'importo di 1.4.000.000, cam- biale che corrispondeva certamente a quella a firma di CE CC ZI recante, рет l'appunto, 1'importo di L.
4.000.000 e con scadenza 19 gennaio l'incasso da IO ZI in 1982, versata per data 6 gennaio 1982 presso la Cassa di Risparmio di Ca- 7 Labria a Lucania -Agenzia di Fisticci Scalo: conseguen- temente, in epoca immediatamente anteriore alla stipula del rogito Petrosini risultavano protestate cambiali a firma di ZI CE CC rilasciate in fa- vore dell'appellante, mentre difettava ia prova che ii debitore avesse estinto i debiti cambiari;
c) che dal- l'esame della prova testimoniais esperit in sede di appello e dalle copie cei bollettini dei protesti esi- biti risultava che nel periodo 1981/1982 le condizioni economiche dell'appellato erano tutt'altro che buone, dellaun'ulteriore dimostrazione 11 che rappresentava dell'appellante, secondo cui le fondatezza della Legi cambiali poste a base del precetto costituivano il rin- novo di effetti scaduti in epoca anteriore alla stipula dell'atto di compravendita. Trattasi di un approfondito apprezzamento di fatto, adeguamente motivato, come tale incensurabile in questa sede, mentre сог il motivo proposto la ricorrente, cer- cando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, lungi dall'indicare carenze o illogici- tà presenti nella motivazione adottata da giudice di secordo grado per giungere alla definizione della lite, sollecita in effetti una nuova valutazione, da parte di questa Corte, la quale non essenic un giudice di terzo grado, ha il potere di riesaminare e valutare i 22 merito della causa, ma solo quello di controllare, sot- to i profilo Logico - formale e della correttezza giu- ridica, l'esame 8 la valutazione del giudice del Meri- to. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia ulte- riormente, la violazione dell'art.2901 c.c. e insuffi- su altro cienza e contraddittorietà della motivazione En relazione causa (il tutto purto decisivo della ail art. 360 nn. 3 o 5 c. F. c.), addebitando alla corte distrettuale di avero zavvisato anche il consilium fraudis. In particolare, per quanto concerne la parle- cipazione della ricorrente alla dolosa preordinazione in danno dei creditore IO annuzIE, erroneamente la corte di appello aveva accolto la domanda revocato- ria, in quanto nessuna prova era stata fornita circa la consapevolezza, da parte di essa ricorrente, che il suc dante causa mediante l'atto di disposizione avesse di- minuito il proprio patrimonio e, consequentemente, la garanzia spettante alle ragioni di credito dell'attore, tenendo conto che l'azione revocatoria aveva per ogget- -to - rella speciecome atti anteriori al sorgere del credito. Al riguardo la corte aveva messo in lice una serie di elementi che non rendevano logico e convincen- te il ragionamento por far presumere il consilium frau- dis da parte della ricorrente. Anche sul punto la moti- 5 _ _ vazione non risultava affatto rispondente ad un profilo Logico e giuridico, non avendo, inoltre, il giudice di appello applicato correttamente i principi relativi al- le prove per presunzioni, avendo LO conseguire la presunzione della consapevolezza del pregiudizio arre- cato alle ragioni del creditore da un'altra presunzio- ne, inerente alla conoscenza dell'effettiva situazione debitoria di IO ZI. Il motivo non merita accoglimento. Invero, per quanto concerne il primo dei suindicati presupposti dell'azione revocatoria, è noto come sia del. tutto pacifico, alla luce della giurisprudenza di questo Supremo Collegio, il principio secondo cui l'eventus damni, quale presupposto dell'azione revoca- toria ordinaria, ricorre non solo quando l'atto di di- sposizione determini la perdita della garanzia patrimo- riale del creditore, ma anche quando tale atto comporti L a maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. L'impugnaza sentenza, che ha ri- tenuto sussistente tale ultima ipotesi, non merita cen- sura, dovendo porsi in luce, tra l'altro, come, in so- stanza, l'interesse del creditore tutelato con l'eser- cizio dell'azione revocatoria sia quello di garantire condizioni fruttuose all'esperimento della successiva procedura esecutiva, сол la conseguenza che anche _a 10 semplice modifica delle componenti del patrimonio dei dcbitore, talo da rendere più difficoltosa e gravosa l'esecuzione, realizza la fattispecie di pericolo di danno. Per quanto concerne il secondo presupposto del- l'azione in questione, è noto che, in tema di condi- zioni per l'esercizio dell'azione modesima, allorché l'atto di disposizione sia successiva al sorgere del credito, necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrocare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice Conoscenza, cui та equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale gene- rica del creditore ("consilium fraudis") nė la par- tecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordi- no all'intenzione fraudolenta del debitore. La prova dell'atteggiamento sogge=tivo del debitore, che tra l'altro, ben può essere formita tramite presunzioni, costituisce apprezzamento devoluto al giudice del meri- to ed è incensurabile in sede di legittimità, se ade- guatamente motivato ed immune da vizi Logici e giuridi- ci. Vizi che assolutamente 71011 B riscontrano nel caso in esame, avendo la corte distrettuale posto in luce core sia l'odierna ricorrente che il di lei marito ber conoscessero l'esposizione debitoria d quest'ultimo nei confronti di IO ZI. In definitiva, il ricorso va rigettato, con coдse- guente Bondarna della ricorrente al pagamento delle spose del giudizio di cassazione in favore del resi- stente costituita.
P.Q.M.
Ia Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento, in favore del resistente IO NU- IE, delle зрезе del giudizio di cassazione €239,00/ vitre onorar liquidati in 1.500, 00 Eurc. Cosi decisc in Roma, nella camera di consiglio del- a III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 29 ottobre 2002. Il consigliere relatere ed estonsorc Il Presidentesidente. Putions IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenze Baltista 29 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 12