Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2007, n. 33864
CASS
Sentenza 8 giugno 2007

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Le misure adottabili ai sensi dell'art. 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti ivi indicati, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva. (Fattispecie nella quale la misura era stata disposta nei confronti di un dirigente ed un calciatore di società sportiva in relazioni a turbative iniziate sul campo da gioco e proseguite negli spogliatoi).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con decisione del 18 settembre 2019 ha confermato la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Salerno del 26 aprile 2019 che aveva condannato Matteo M. alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, pena sospesa, ed alla conseguente pena accessoria (di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per anni 2 con ulteriore obbligo di presentarsi in Questura mezz'ora dopo l'inizio di ogni partita della squadra presso la quale assume la qualità di giocatore), per il reato di cui agli art. 81 cpv. c.p. e art. 6 l. 401/1989. L'imputato aveva violato il provvedimento del Questore di Salerno …

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  • 2Corte di cassazione
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  • 3Stop alle risse tra tesserati F.I.G.C. in occasione delle competizioni agonistiche: oltre alla giustizia sportiva può intervenire il questore con un D.A.SPO.
    Giuseppe Febbo · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2007, n. 33864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33864
Data del deposito : 8 giugno 2007

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