Sentenza 8 giugno 2007
Massime • 1
Le misure adottabili ai sensi dell'art. 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti ivi indicati, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva. (Fattispecie nella quale la misura era stata disposta nei confronti di un dirigente ed un calciatore di società sportiva in relazioni a turbative iniziate sul campo da gioco e proseguite negli spogliatoi).
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con decisione del 18 settembre 2019 ha confermato la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Salerno del 26 aprile 2019 che aveva condannato Matteo M. alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, pena sospesa, ed alla conseguente pena accessoria (di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per anni 2 con ulteriore obbligo di presentarsi in Questura mezz'ora dopo l'inizio di ogni partita della squadra presso la quale assume la qualità di giocatore), per il reato di cui agli art. 81 cpv. c.p. e art. 6 l. 401/1989. L'imputato aveva violato il provvedimento del Questore di Salerno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2007, n. 33864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33864 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 08/06/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 624
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 38720/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di SAnta Maria Capua Vetere;
avverso il provvedimento 8.6.2006, con il quale il GIP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di Caserta in data 6.6.2006, ai sensi della L. n. 401 del 1983, art. 6, nei confronti di:
1. LO ON, n. a Capua il 4.6.1978;
2. EL EP, n. a Capua il 17.8.1983;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Il Questore di Caserta, con provvedimento del 6.6.2006 - adottato ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6 e succ. modif. - disponeva, nei confronti di LO ON e EL EP (rispettivamente dirigente e calciatore della società sportiva "Calvi Risorta", entrambi tesserati della FIGO), il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono attività sportive, per la durata di 18 mesi, prescrivendo loro altresì l'obbligo di presentarsi presso il comando stazione Carabinieri di Fignataro Maggiore in concomitanza con gli incontri di calcio disputati dalla società sportiva "Calvi Risorta".
Tale provvedimento veniva notificato agli interessati e ritualmente comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il quale ne chiedeva la convalida al GIP. Il GIP. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza depositata il 9.6.2006, non convalidava il provvedimento del Questore, argomentando - oltre che circa la asserita carenza di elementi probatori sulla presunta rissa alla quale gli intimati avrebbero dato origine, iniziata sul campo di gioco e proseguita negli spogliatoi - che i provvedimenti previsti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, non si applicano alle condotte poste in essere nei campi da gioco o nelle immediate vicinanze da tesserati di federazioni sportive (come i due intimati nel caso in esame), per i quali "esistono possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali".
Avverso l'ordinanza di mancata convalida ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il quale ha dedotto violazione di legge consistente nell'erronea affermazione dell'inapplicabilità alle condotte dei tesserati di una federazione sportiva del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif.. Il P.M. ricorrente sostiene, al riguardo, che non può ipotizzarsi una rinuncia di giurisdizione da parte dello Stato in favore delle federazioni sportive, data la diversità tra tutela dell'ordine pubblico e repressione di condotte contrarie alla regolamentazione sportiva.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nell'ordinanza impugnata, infatti, si sostiene che le condotte di violenza tenute nei campi di gioco o nelle immediate adiacenze dai tesserati a federazioni sportive - e tali sono i due intimati nella fattispecie in esame - non sarebbero perseguibili con le misure previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif, ma sarebbero assoggettabili esclusivamente alle sanzioni specifiche (squalifiche, inibizioni e quant'altro) applicabili dai competenti organi della giustizia sportiva.
La tesi, nella sua formulazione così ampia, è errata poiché si pone quale applicazione inammissibile al fenomeno delle turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive del principio generale per il quale lo svolgimento di attività sportive può divenire causa di giustificazione (generica o specifica) per condotte astrattamente costituenti reato.
Tale principio, però, è valido solo per condotte che abbiano l'effetto di offendere, come oggetto giuridico, l'integrità fisica o morale dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva e la causa di giustificazione copre soltanto quell'attività che si possa ritenere connessa strettamente, specie sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alle finalità del gioco.
Una condotta non rispettosa delle regole del gioco ma comunque finalisticamente inserita nel contesto di un'attività sportiva ed intimamente connessa alla pratica dello sport, infatti, è ben diversa da quella tenuta in ipotesi in cui la gara agonistica costituisca soltanto l'occasione dell'azione violenta. Alla stregua di tali considerazioni va affermato il principio secondo il quale "le misure adottabili ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 dello stesso art. 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva" e, rilevato che - nella specie - il decreto del Questore è stato emesso a tutela dell'ordine pubblico, posto in pericolo dalle condotte degli intimati, la cui materialità è del tutto avulsa dall'esplicazione di attività agonistica e trae dal contesto sportivo mera occasione all'origine del comportamento illecito, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per nuova delibazione alla stregua del principio di diritto dianzi enunciato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 611 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2007