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Sentenza 28 febbraio 2023
Sentenza 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2023, n. 8722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8722 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IE ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado del 28 settembre 2020 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato ON IE in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Scafati il 14 aprile 2015. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8722 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 01/02/2023 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta dell'imputato, all'epoca detenuto in carcere per altra causa, di poter essere tradotto in udienza e di poter partecipare personalmente al giudizio, istanza che era stata avanzata dal suo difensore di fiducia: il giudizio di secondo grado si era svolto in sua assenza, determinando una violazione del diritto di difesa e comportando la nullità della decisione finale. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di ON IE sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - richiamato espressamente nell'atto di impugnazione - la restrizione dell'imputato in carcere o anche agli arresti domiciliari per altra causa, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (così, tra le molte, Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806). Tuttavia, tale impostazione è operante in tutti i casi in cui sia prevista la partecipazione dell'imputato all'udienza, tanto nella forma pubblica quanto in quella camerale, sicché la mancata traduzione dello stesso, posto in stato di detenzione, comporta una nullità assoluta degli atti compiuti. Il discorso si pone in termini diversi nel caso in cui il giudizio di appello si sia svolto - come nella fattispecie è accaduto - nelle forme del contraddittorio cartolare disciplinate dagli artt. 23 e 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, vigenti per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19: procedimento che prevede come forma 'ordinaria' di svolgimento del giudizio 2 4 quella che consente alle parti di formulare le proprie conclusioni per iscritto e come forma 'eccezionale' quella della partecipazione personale delle parti con la discussione orale della causa. L'instaurazione di tale diversa ed eccezionale forma di contraddittorio è, però, condizionata dalla presentazione da parte del pubblico ministero, del difensore o dell'imputato di una apposita richiesta di discussione orale, che doveva essere depositata o trasmessa con le modalità prescritte, ma soprattutto entro un termine stabilito: termine il cui mancato rispetto comporta la inammissibilità della istanza di trasformazione del rito. Nel caso di specie si è verificato che vennero ritualmente notificati tanto il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado quanto il relativo avviso al suo difensore d'ufficio che all'epoca lo assistPva, e nessuna richiesta di discussione orale venne avanzata dalle parti: con la conseguenza che correttamente la Corte di appello ha considerata intempestiva la richiesta del difensore di fiducia dell'imputato (nelle more incaricato) di trattazione orale e di partecipazione all'udienza del proprio assistito, perché presentata solamente il giorno stesso dell'udienza. Va, dunque, ribadito che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, solo se vi è stata una richiesta di trattazione orale ritualmente e tempestivamente formulata dal difensore dell'imputato si determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (in questo senso Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 0 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle L2 b ,--- --z-- ammende. , ,___ .... Così deciso il 01/02/2023 'C C,-.1 § I-__ r •
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado del 28 settembre 2020 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato ON IE in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Scafati il 14 aprile 2015. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8722 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 01/02/2023 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta dell'imputato, all'epoca detenuto in carcere per altra causa, di poter essere tradotto in udienza e di poter partecipare personalmente al giudizio, istanza che era stata avanzata dal suo difensore di fiducia: il giudizio di secondo grado si era svolto in sua assenza, determinando una violazione del diritto di difesa e comportando la nullità della decisione finale. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di ON IE sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - richiamato espressamente nell'atto di impugnazione - la restrizione dell'imputato in carcere o anche agli arresti domiciliari per altra causa, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (così, tra le molte, Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806). Tuttavia, tale impostazione è operante in tutti i casi in cui sia prevista la partecipazione dell'imputato all'udienza, tanto nella forma pubblica quanto in quella camerale, sicché la mancata traduzione dello stesso, posto in stato di detenzione, comporta una nullità assoluta degli atti compiuti. Il discorso si pone in termini diversi nel caso in cui il giudizio di appello si sia svolto - come nella fattispecie è accaduto - nelle forme del contraddittorio cartolare disciplinate dagli artt. 23 e 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, vigenti per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19: procedimento che prevede come forma 'ordinaria' di svolgimento del giudizio 2 4 quella che consente alle parti di formulare le proprie conclusioni per iscritto e come forma 'eccezionale' quella della partecipazione personale delle parti con la discussione orale della causa. L'instaurazione di tale diversa ed eccezionale forma di contraddittorio è, però, condizionata dalla presentazione da parte del pubblico ministero, del difensore o dell'imputato di una apposita richiesta di discussione orale, che doveva essere depositata o trasmessa con le modalità prescritte, ma soprattutto entro un termine stabilito: termine il cui mancato rispetto comporta la inammissibilità della istanza di trasformazione del rito. Nel caso di specie si è verificato che vennero ritualmente notificati tanto il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado quanto il relativo avviso al suo difensore d'ufficio che all'epoca lo assistPva, e nessuna richiesta di discussione orale venne avanzata dalle parti: con la conseguenza che correttamente la Corte di appello ha considerata intempestiva la richiesta del difensore di fiducia dell'imputato (nelle more incaricato) di trattazione orale e di partecipazione all'udienza del proprio assistito, perché presentata solamente il giorno stesso dell'udienza. Va, dunque, ribadito che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, solo se vi è stata una richiesta di trattazione orale ritualmente e tempestivamente formulata dal difensore dell'imputato si determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (in questo senso Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 0 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle L2 b ,--- --z-- ammende. , ,___ .... Così deciso il 01/02/2023 'C C,-.1 § I-__ r •