Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10614 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 06 14/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto Risoluzione contratto di locazione Composta dagli 11.m sigg.ri Macistrati: R. G. N. 138/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere Dott. Ugo FAVARA Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron.
2-232 Rep. 36.13 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud.04/04/01 -Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio TI EF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L3000 VITTORIO MONTIGLIO 7, presso 10 studio dell'avvocato 03 AGO. 2001 it IL CANCELLIERE ENZO CUPITO', che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente LIRE 1500 CANCELL
contro
TI FR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ADOLFO ROIATI, giusta 0400758 delega in atti;
controricorrente 0400753 avversO la sentenza n. 98/98 del Tribunale di ROMA, 2001 Sezione III Civile, emessa il 23/03/98 e depositata il 660 16/05/98 (R.G. 35831/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 2 novembre 1992, CO AT, premesso di avere concesso in lo- cazione a NO AT un appartamento sito in Fra- scati, via Quarticciolo di Vermicino n.4, e che il con- duttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di dicembre 1991, intimò al condut- tore sfratto per morosità, citandolo contestualmente in giudizio, davanti al Pretore di Frascati, per sentire convalidare lo sfratto medesimo. Costituitosi NO AT, il quale sostenne che nella fattispecie non sussisteva alcun rapporto di lo- cazione ed istruita la causa con l'escussione dei testi hinc et inde dedotti, il Pretore adito, con sentenza depositata in data 6 dicembre 1993, rigettò la domanda, non ritenendo provato il dedotto rapporto di locazione inter partes. Su appello di CO AT, il Tribunale di Roma, sentenza in data 16 maggio 1998, accolse il gravame con 2 e, conseguentemente, la domanda originariamente propo- sta dall'appellante, rilevando in parte motiva che la sussistenza del rapporto locatizio, benché non forma- lizzato per iscritto, risultava confermato dall'esame complessivo delle testimonianze rese in primo grado. Per la cassazione della menzionata sentenza ha pro- posto ricorso NO AT, sulla base di un solo motivo, cui resiste con controricorso CO AT. Motivi della decisione Con l'unico motivo del proposto gravame, il ricor- lamentando violazione e falsa applicazione dirente, norme di diritto, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che dal- l'esame complessivo delle deposizioni testimoniali non appariva, nella maniera più assoluta, che lo NO AT avesse inteso vincolarsi con il padre CO con un contratto di locazione. In particolare, il ri- corrente pone in luce come non sia sufficiente l'esi- stenza di un corrispettivo, del quale unicamente aveva- no parlato le testi LA e TA AT, per ritenere sussistente un contratto di locazione, essendo, al con- trario, necessaria una manifestazione di volontà intesa a concludere, sia pure verbalmente, il menzionato con- tratto. Il motivo è infondato. 3 Rileva la Corte che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di -legittimità. L'art.116 primo comma- C. p. C., sancen- do la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune speci- fiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprez- zamento. E' devoluta al giudice del merito la valuta- zione globale delle risultanze processuali, purché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addivenire al- le proprie conclusioni, ben potendo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adot- tata. A norma della menzionata disposizione di legge, appartiene al potere discrezionale del giudice di meri- to scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di que- sta Suprema Corte, la violazione dell'art.360 n.5 c. p. c., per i vizi di omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione, denunziabili con il ricorso per cassa- zione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giu- 4 dice di merito sia riscontrabile il mancato о il defi- ciente esame di punti decisivi della controversia, pro- spettati dalle parti 0 rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedi- mento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un ap- prezzamento dei fatti о delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito 1'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove ed il controllo dell'attendibilità e della concludenza, sce- gliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Può dirsi ius receptum il principio secondo cui i vizi di motivazione che consentono il sindacato di legittimità del giudice di legittimità non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, contenuto nella sentenza impugnata rispetto a quello preteso dalle parti. In sostanza, il vizio logico di motivazione un rapporto di contrasto assoluto, che può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o emersi nel nell'attribuzione а taluno degli elementi corso di causa di un significato fuori del senso comune 5 О del tutto inconciliabile con il suo effettivo conte- nuto. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore о minore rispondenza della rico- struzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglio- re coordinamento dei dati ancora, un loro collega- mento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezza- mento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art.360 n. 5 c. p. C.. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Cor- che non sia censurabile l'impugnata senten za, la te quale ha concluso per la sussistenza di un rapporto lo- catizio inter partes, all'esito dell'esame complessivo delle testimonianze acquisite in primo grado, peraltro analiticamente esaminate, ponendo in luce, altresì, la genericità delle dichiarazioni dei testi assunti in se- de di prova contraria. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
6 R.G. 138/1999 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- :: 40000 ne, il 4 aprile 2001. Il Consigliere relatore ed estensore TOT290.000 шь сийموا Il Presidente Vitor's toura 1097 12911 4567 20.66 1200 IL CANCELLILA OT Giovanni Giambattista 151, II Depositata in Cancelleria oggi, lì - 2 AGO. 2001 LCANCELLIERE Giovanni Giamba་ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 23 8. 201l delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n.42106 versate € 16177 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7