Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2001, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
021 70 /0 1 се 62517 E N 6 O 8 0 9 I Z 1 5 / A . 4 R / J N T 6 S 2 A O I . B T G R . U E P L B . R L SUPREMA DI CASSAZIONE I D LA A Oggetto R A E T B D D A I SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria T S T 1 N A I E 3 N S 1 E R Ill .mi Sigg S .ri Magistrati: I . E E A N T Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 22417/98 Dott. Enrico PAPA - Consigliere Cron. 4466 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Ud. 05/10/00 Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62517 sul ricorso proposto da: NT OL MA, elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA VIA SARDEGNA 40, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GRADARA RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GASPARE, dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 PANSIERI SILVIA, giusta procura in calce;
per diritti L. # 19 FEB, 2001
- ricorrente -
IL CANCELLIERE
contro
LILE 3000 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 - controricorrente 1601 Commissioneavverso la sentenza n. 161/97 della -1- depositata il tributaria regionale di MILANO, 02/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANSIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo CL OL SI, dipendente della Banca Commerciale Italiana, ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla tassazione di somme ricevute nel 1986, versate dal datore di lavoro a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione sostenuto in dipendenza di un trasferimento non richiesto in altra città, e non sottoposte a ritenuta di acconto. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto la domanda, e la decisione è stata riformata dalla Commissione Regionale. Il CL ha proposto ricorso deducendo un motivo articolato. L'Amministrazione delle Finanze ha resistito con controricorso Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del d.p.r.n.597/73 e degli artt. 6, 46 e 48 del T.U. n. 917/86 nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo la natura non reddituale delle somme corrisposte a titolo di “differenza canoni affitto", costituenti null'altro che una mera refusione di spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il trasferimento di sede, effettuato dal ONE datore di lavoro, ha reso necessario il rinvenimento di un alloggio nel nuovo di lavoro, per cui la Banca ha corrisposto, a titolo di indennizzo, la differenza del canone, che ha natura risarcitoria e che non è quindi tassabile. Osserva la Corte che la doglianza relativa alla tassabilità delle somme contenuta nel ricorso non è fondata poiché la corresponsione di somme da parte del datore di lavoro a titolo di differenza canoni di locazione costituisce l'adempimento di un obbligo contrattuale e poiché tali somme fanno parte della retribuzione, mentre la natura Jon the risarcitoria di un pagamento è ricollegabile normalmente o ad un illecito aquiliano, o ad un inadempimento contrattuale (sintomaticamente la clausola del contratto collettivo in base alla quale la corresponsione è avvenuta qualifica tali somme come “contributo”). Tali somme hanno anche natura incentivante in quanto spesso sono collegate ad avanzamenti di carriera del dipendente, e nella realtà hanno una funzione compensativa e riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione;
trovano titolo nel rapporto di lavoro e sono riconducibili a fatti e a prassi abbastanza diffusi (e quindi abbastanza prevedibili) in alcuni settori di lavoro, tanto che di essi si ritrova una disciplina anche a livello di contrattazione generale (cfr. in tali sensi Cass. Sez. Tributaria sent. n. 2389 in controversia identica;
in tale sentenza si legge che l'ampia definizione contenuta nella norma che disciplina il reddito da lavoro dipendente abbraccia necessariamente i sussidi e le indennità con cui il datore di lavoro "assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario"). Questo orientamento è stato confermato recentemente in più occasioni da questa Corte (cfr. per tutte la sentenza n. 3330/00), sicchè può sostenersi che correttamente l'ufficio ha sottoposto a tassazione queste somme alla stregua dell'art. 48 del d.p.r. n.597/73, i cui contenuti sono diventati nel corso degli anni sempre più ampi fino al punto di ricomprendere tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di alcune somme individuate in maniera sempre più precisa e puntuale. Nella norma in vigore in epoca anteriore al Tuir era già enucleabile il principio della tassabilità di tutte le somme (compensi ed “emolumenti”, comunque denominati), con esclusione soltanto di quelle valutate dallo stesso legislatore, come meritevo di un trattamento differenziato. E' la stessa tecnica di redazione della norma ad indicare questo tipo di conclusione. Il ricorrente ha poi sostenuto l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, dell'art. 48 in esame, se interpretato nel senso della tassabilità delle somme, sia perché tali somme esprimerebbero una capacità contributiva fittizia (in quanto sarebbero delle semplici reintegrazioni patrimoniali e non reddito), e sia perché sí creerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e reddito di lavoro dipendente (in quanto verrebbero incluse in questo ultimo tipo di reddito somme aventi natura risarcitoria). Ritiene la Corte che la eccezione è manifestamente infondata poiché sono diversi tra loro i vari presupposti di fatto, sui quali poi si determina una disciplina non identica. Il punto di partenza è che le somme qui esaminate non hanno natura risarcitoria, ma vengono corrisposte in attuazione di un obbligo contrattuale che prevede un particolare modo di essere della prestazione di lavoro (resa in una città piuttosto che in un'altra), e che prevede conseguentemente una retribuzione diversa, integrata da un “contributo”. Ad ogni prestazione viene in effetti a corrispondere una retribuzione. Nel ricorso il CL ha inoltre chiesto che venisse in ogni caso dichiarata l'inapplicabilità delle pene pecuniarie per obiettiva incertezza della fattispecie impositiva. Ritiene la Corte che la richiesta non può essere accolta poiché in grado di appello non è statę formulate sul punto un ricorso alcuna deductions to Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 5.10.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. estens. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Mario Delli Priscoli Шато неети сов IL CANCELLIERE C1 DO SC DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 DO SC