Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
È provvedimento abnorme la dichiarazione di nullità della sentenza ad opera del giudice dell'esecuzione, richiesto della dichiarazione di non esecutività del titolo e dei provvedimenti conseguenti in ragione dell'asserita nullità delle notifiche degli atti del processo di cognizione e dell'estratto della sentenza contumaciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2007, n. 27609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27609 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 13/06/2007
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 952
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 01273/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di GENOVA;
nei confronti di:
1) EZ LE RN LU OR, N. IL 03/11/1971;
2) AR AN JA RO, N. IL 30/07/1975;
avverso ORDINANZA del 21/04/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARMENINI SECONDO LIBERO;
lette le conclusioni del S.P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
AR AN ME DR e EZ LE NA IS RI hanno proposto incidente di esecuzione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Genova in data 25/2/02 adducendo la nullità delle notifiche degli atti del processo e dell'estratto contumaciale;
i condannati hanno lamentato il fatto che fosse stata dichiarata l'irreperibilità nonostante la loro iscrizione nei registri anagrafici del Comune di Genova;
il Tribunale di Genova, quale Giudice dell'Esecuzione, su conforme parere del PM, con ordinanza del 21 aprile 2005 ha accolto i ricorsi. Ciò posto, il pubblico ministero presso il Tribunale di Genova propone ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza, sostenendo che essa sia palesemente abnorme, poiché contiene la dichiarazione di nullità della sentenza, che esula totalmente dai poteri che il codice di procedura penale attribuisce al giudice dell'esecuzione. Il ricorso è fondato.
La fonte dei poteri del G.E. in relazione alla presente fattispecie è costituita dall'art. 670 c.p.p., a norma del quale il giudice dell'esecuzione, quando "accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo ... lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita". La dichiarazione di nullità di una sentenza riguarda, in genere, la fase di cognizione e rientra nella competenza del giudice dell'impugnazione; il G.E. può incidere, invece, sul titolo esecutivo dettando disposizioni propedeutiche ad eventuali impugnazioni, proposte o da proporre (remissione in termini, trasmissione degli atti al giudice competente per l'impugnazione). Nel caso di specie, pertanto, il G.E. avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la non esecutività del titolo, la sospensione dell'esecuzione e adottare gli altri provvedimenti del caso, ma non poteva dichiarare direttamente la nullità della sentenza. Al contrario ha posto in essere una situazione di stallo processuale, poiché non ha assunto nessuno dei provvedimenti contemplati nel citato art. 670 c.p.p., commi 2 e 3, al fine di riattivare il processo di cognizione;
se tale situazione non fosse rimossa, la sentenza di cognizione verrebbe messa nel nulla da un'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Queste considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, nella parte in cui dichiara la nullità della sentenza suddetta, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per le pronunce del caso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla dichiarata nullità della sentenza n. 613/02 emessa il 25.2.2002 dal Tribunale di Genova, e dispone la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007