Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 1808
CASS
Sentenza 9 dicembre 2002

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Il reato di sequestro di persona richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima privazione della libertà personale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità del suddetto reato allorché la privazione della libertà costituisca il risultato di una condotta che, sebbene oggettivamente illegittima, sia contrassegnata soggettivamente dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale l'agente sia legittimamente investito e non si caratterizzi come comportamento privo di ogni legame con l'attività istituzionale.

La norma di cui all'art. 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, che prevede la possibilità per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere in casi eccezionali di necessità e urgenza a perquisizioni sul posto, è da considerare tuttora vigente, non avendo natura di norma "processuale" e non rientrando nella previsione dell'art. 35 della stessa legge, per il quale le sole disposizioni processuali in essa contenute dovevano cessare di avere applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Commentario1

  • 1Rapina aggravata e sequestro di persona: concorso o assorbimento?
    https://www.iusinitinere.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 1808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1808
Data del deposito : 9 dicembre 2002

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