Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
Una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/1999, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI: Udienza pubblica
1)Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 28/1/1999
2)Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
3)Dott. SAVERIO MANNINO " N. 280
4)Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. AMEDEO FRANCO " N. 27992/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ZI PI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 22.1.1998 del Pretore di Giarre Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Fatto e motivi
Con sentenza del 22.1.1998,il Pretore di Giarre ha assolto con la formula dubitativa di cui all'art.530,20 comma cod.proc.pen. ZI PI, imputata di aver arbitrariamente occupato mq.320 di suolo demaniale marittimo.
La ZI ha proposto ricorso per cassazione deducendo illogicità di motivazione perché il Pretore l'aveva assolta con la formula dubitativa dopo aver escluso nella parte motiva della sentenza ogni sua partecipazione al reato contestato.
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte, dopo qualche iniziale perplessità, è infatti consolidata nel senso che, una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato: e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico. (Sez. un. sent. n. 2110 del 23-02-1996; Sez. II, 4169 del 06-04- 1998). Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 28 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999