Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
A seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali, operato dall'art. 11 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, funziona come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico dei dipendenti del detto istituto non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina applicabile agli statali, con riferimento non solo alla pensione ma anche agli assegni accessori al trattamento di quiescenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8386 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCO DI NAPOLI s.p.a, in persona del Presidente Prof. Giuseppe Falcone elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 228 presso l'avv. Mattia Persiani, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
DE BI, elettivamente domiciliato in Aversa a via Michelangelo n.44, Parco Argo, presso l'avv. Raffaele Ferrara, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.787 del 17.2.1999, reg. gen. n.44172/93
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Prof. Mattia Persiani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.2.99 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dal Banco di Napoli nei confronti di IO IO, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva solo in parte l'appello, dichiarando inammissibile la domanda di condanna generica e limitandosi a dichiarare il diritto del IO ad un trattamento pensionistico non inferiore a quello previsto dalla disciplina delle pensioni dei dipendenti statali, comprensivo degli assegni accessori, confermando la sentenza del Pretore nel capo che aveva condannato il Banco al pagamento della somma di 64 milioni di lire a titolo di risarcimento del danno conseguente ad un infortunio.
Osservava in motivazione che il ricorrente, pur avendo precisato nel ricorso introduttivo che il rinvio alla normativa del pubblico impiego contenuto nell'art. 11 dell'allegato T all'art.39 della legge 8.8.1895, funziona come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco non può essere inferiore a quello dei dipendenti dello Stato, aveva chiesto genericamente le indennità accessorie senza l'indicazione specifica delle singole indennità e degli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, sicché l'accoglimento della domanda doveva limitarsi alla semplice declaratoria del diritto. In ordine alla domanda di risarcimento del danno premetteva che l'obbligo contrattuale di sicurezza, stabilito dall'art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro, comporta che il lavoratore debba provare il danno ed il nesso causale con la prestazione lavorativa, mentre sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno o della mancanza del nesso di causalità tra il danno ed il comportamento del datore di lavoro. Osservava, quindi, che l'handicap agli arti inferiori di cui il IO è portatore, nonostante l'adattamento ad esso del veicolo sul quale viaggiava per conto del Banco, incideva sulla rapidità delle manovre di emergenza, sicché appariva colposo l'affidamento all'appellato di mansioni di guida ed evidente il nesso causale tra detto affidamento e l'incidente stradale la cui dinamica era stata sicuramente influenzata dall'handicap del lavoratore.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Banco di Napoli, illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso il IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli arti. 112 e 414 c.p.c., il Banco lamenta che il Tribunale abbia accolto una domanda diversa da quella formulata con il ricorso introduttivo avente per oggetto tutte le indennità accessorie, previste dal titolo 6^ parte prima del T.U. D.P.R. n. 1092 del 1973, e la conseguente condanna del Banco di Napoli al pagamento di tutte le indennità accessorie.
Oggetto, quindi, della domanda erano, secondo la lettera del ricorso, le indennità e non un trattamento equivalente.
La censura è infondata. Il Tribunale ha interpretato correttamente l'atto introduttivo ponendo in correlazione il petitum con la causa petendi. Ha evidenziato che il ricorrente aveva premesso che il rinvio alla normativa pubblicistica attualmente opera come limite negativo nel senso che il trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco non può risultare inferiore a quello previsto dalla disciplina dei dipendenti dello Stato, lamentando poi che il Banco non gli avesse corrisposto le indennità accessorie. Oggetto della domanda, malgrado l'imprecisa formulazione, non erano le indennità accessorie, cui il ricorrente aveva ammesso i citando la giurisprudenza di legittimità, di non avere diritto, ma il loro equivalente monetario in quanto necessario per perequare la pensione corrisposta dal Banco a quella del dipendente statale. Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 11 dell'allegato T all'art.39 della legge n.486 del 1895, art.1 della legge 30 luglio 1990 n.218, artt. 13 62 e seguenti c.c., le norme del
DPR n. 1092 del 1973, gli artt. 2, 5 e 16 della legge n. 324 del 1959 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il Banco censura l'interpretazione del Tribunale dell'art.391 sopra indicato, e dell'art.102 del Regolamento Per il personale, negando che le predette norme operino un rinvio al complessivo trattamento pensionistico dei dipendenti statali, ma soltanto alla pensione. Secondo il ricorrente il testo unico DPR n. 1092 del 1973 sul trattamento di quiescenza degli statali distingue la pensione dagli assegni accessori, disciplinati questi dagli artt.94 a 111 del T.U., dalla normativa risulta la finalità diversa degli assegni, che hanno funzione assistenziale, mentre la pensione è prestazione previdenziale, come dimostra anche il riparto di giurisdizione tra la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato. Inoltre nel caso di passaggio del dipendente al servizio di ente locale l'art. 115 del T.U, prevede la liquidazione da parte dello Stato all'ente locale della sola pensione in valore capitale e non anche degli assegni accessori, l'art. 116 estende la norma anche al passaggio alle dipendenze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, prevedendo la perdita del trattamento accessorio anche se già maturato. L'art.11 dell'allegato T all'art.39 della legge n.486 del 1895 fa riferimento alle pensioni e non al complessivo trattamento pensionistico ed ai criteri di determinazione della pensione in senso tecnico e non anche agli assegni. L'art. 102 del regolamento fa rinvio alle norme statuali sulla pensione anche per quanto riguarda i criteri di liquidazione alle norme generali che disciplinano il personale civile dello Stato, Inoltre conferma che il rinvio delle predettè norme è limitato alla pensione il fatto che la legge 27 maggio 1959, n.324 nell'istituire l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, prevedeva la facoltà e non l'obbligo dei Banchi meridionali di estendere detti trattamenti al proprio personale, estensione che fu poi deliberata dal Banco di Napoli nell'esercizio dell'autonomia in materia fissata dall'art. 111 del Regolamento per il personale. Circostanze tutte che escluderebbero, secondo il Banco, che l'originario rinvio comprendesse anche gli assegni accessori.
Le censure sono infondate. Il Banco di Napoli nel lungo periodo che intercorre tra le la legge del 1985 ed il DPR del 1973 era un ente pubblico ed il rapporto di lavoro e quello previdenziale dei dipendenti era modellato su quello dei dipendenti dello Stato, come conferma la collocazione dell'art. 116 nel titolo 7^ del DPR 1092, che regola la ricongiunzione dei servizi nella pubblica amministrazione, ed il contenuto della norma che disciplina il passaggio del personale dalle dipendenze del Banco a quelle dello Stato e viceversa, richiamando le norme sul passaggio tra enti locali e Stato.
Lo scopo del rinvio, statuito dall'art. il dell'allegato T dell'art.39 citato, alle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato ai dipendenti dei Banchi di Sicilia e di Napoli delle disposizioni in tema di pensioni, assegni di disponibilità e di aspettativa, indennità di missione e di trasferta era, attesa l'omogenea natura pubblica dei rapporti di impiego, era di uniformare il trattamento di questi bancari per determinate materie del rapporto di lavoro e per tutto il rapporto previdenziale a quello degli statali. Infatti l'uso del plurale nel riferimento alle pensioni, senza specificazione di alcuna materia, mentre sono indicati i singoli istituti del rapporto di lavoro, non può significare altro che la volontà di estendere agli impiegati dei Banchi meridionali la complessiva normativa previdenziale degli statali. Il riferimento contenuto nel terzo comma dell'art. 11 al criterio di liquidazione della pensione secondo le norme vigenti ed il riferimento anche per quanto riguarda i criteri di liquidazione della pensione contenuto nell'art.102 del Regolamento per il personale del Banco, se confermano il rinvio alla regolamentazione statuale anche nel criterio di computo, nulla dice sulla estensione del rinvio. La circostanza che, nel passaggio del dipendente da Stato a ente locale o Banco, e viceversa, sia versata al nuovo datore di lavoro solo il maturato capitalizzato sulla pensione e non anche sugli accessori, attesa l'omogenea natura pubblicistica dei due rapporti, non esclude la spettanza di quelli propri del nuovo rapporto nella liquidazione del trattamento di quiescenza, che è anzi espressamente affermata dall'art. 114 del DPR 1092 che stabilisce che, a seguito della ricongiunzione dei servizi, l'ultimo datore di lavoro deve corrispondere il trattamento di quiescenza, come se il dipendente avesse prestato l'intero servizio presso il medesimo datore di lavoro. Disposizione che conferma che gli assegni accessori fanno parte del complessivo trattamento di quiescenza.
L'assunto del ricorrente che gli assegni abbiano natura assistenziale, è smentito dal T.U. n.1092 del 1973 che, qualificandoli accessori del trattamento di quiescenza, ne afferma la medesima natura e, inoltre, dalla loro funzione di concorrere, insieme alla pensione, ad assicurare al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, che caratterizza, secondo la previsione del secondo comma dell'art.38 della Costituzione, la prestazione previdenziale.
La previsione della legge n.324 del 1959, istitutiva di alcuni assegni della facoltà, e non dell'obbligo, dei Banchi di estendere detti assegni ai propri dipendenti è correlata al mutamento della natura del rapporto di lavoro da pubblico a privato e della natura del rinvio alla normativa statale sulle pensioni, non più recettizio, ma che fissava solo il limite negativo sopra specificato. Conseguiva che i Banchi avrebbero potuto non deliberare l'estensione, se il trattamento complessivo fosse stato superiore, o stabilire diverse indennità atte a conservare l'equivalenza tra i complessivi trattamenti pensionistici.
In conclusione si deve confermare il principio, già affermato da questa Corte con le sentenze n. 4543 del 1996 e 3653 del 1987, che il limite negativo fissato dall'art.39 della legge n.486 del 1895 è costituito dal complessivo trattamento di quiescenza del dipendente statale e non dalla sola pensione.
Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine al capo relativo al risarcimento del danno derivante dall'infortunio con tre profili.
Con il primo rileva che il IO in una dichiarazione in atti ha ammesso di avere istantaneamente modificato la propria direzione di marcia e che quindi non vi è il profilo di colpa affermato in sentenza. Con il secondo deduce che il Tribunale si sarebbe sostituito alla parte elaborando la tesi che al IO poteva essere fornita auto con autista, tesi non allegata dal lavoratore. Ed infine, con il terzo profilo, lamenta che non sia stato valutato il concorso di colpa del IO per non avere chiesto un autista. Le censure sono inammissibili.
La prima concerne, infatti, una valutazione di fatto del Tribunale sulla velocità di reazione del IO, in quanto portatore di handicap, che non è resa illogica dall'avverbio usato dalla parte nel riferire la sua reazione alla polizia, con l'evidente intento di giustificare la sua condotta.
L'indicazione, ad abundantiam, di una possibile condotta alternativa del datore di lavoro quale l'apprestamento di un auto con autista, non costituisce antecedente logico della decisione. La colpa accertata, infatti, è nell'avere affidato mansioni di guida di un autoveicolo ad un soggetto portatore di handicap, e non nel non avere tenuto comportamenti che evitassero tale affidamento. Il Tribunale avrebbe potuto indicare anche l'uso di mezzi pubblici o di affidare ad altri i compiti assegnati al IO, senza con ciò sostituirsi alla parte nell'onere di allegazione.
La questione del concorso di colpa del IO, che non si prospetta di avere già proposto in appello, involge la censura di un accertamento di fatto, non contenuto nella sentenza impugnata, ed è perciò inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in favore del procuratore del controricorrente avv. Raffaele Ferrara distrattario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in E. 10, oltre E. 2500,00 di onorario in favore dell'avv. Raffaele Ferrara.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2002