Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
In tema di bigamia, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 556 cod. pen., il secondo coniuge del bigamo è, insieme al primo coniuge, persona offesa del reato, poiché, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è, al tempo stesso, vittima dell'inganno posto in essere dal bigamo, sicchè, conseguentemente, ha diritto ad essere avvisato della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informato.
Commentario • 1
- 1. Bigamia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2015, n. 25957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25957 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A In caso di diffusione del 259 57 /15 presente provvedimento C omettere le generalità e gli altri dati identificativi, norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: a ☐ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA ☐ a richiesta di parte imposto dalla legge IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI CONTI - Presidente - SENTENZA N.864 Dott. DOMENICO CARCANO - Rel. Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 5989/2015 Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: K.T. N. IL OMISSIS arte offesa nel procedimento c/ C.S. N. IL OMISSIS avverso il decreto n. 1977/2011 GIP TRIBUNALE di SIENA, del 06/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. EEugenio Selvaggi de the ehwesto l'inquisitrilità del ricosso 0 Udit i difensor Avv.; O S C U R ATA In fatto e in diritto Con decreto 6 dicembre 2012, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di C.S. indagato per il delitto di bigamia aggravata per induzione in errore del secondo coniuge TA LO. Ricorre per cassazione la difesa di quest'ultima persona offesa K.T. deducendo di non essere stata avvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nonostante che nell'atto di querela\denuncia avesse dichiarato di volere essere informata. Il ricorso è fondato. A differenza di quanto rilevato dal Procuratore generale con requisitoria scritta, nel delitto di bigamia previsto dall'art. 556, comma 2, c. p., é persona offesa dal reato non solo il primo coniuge del bigamo bensì anche il secondo coniuge, poiché quest'ultimo, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è al tempo stesso vittima dell'inganno posto in essere dall'altro coniuge (Sez. VI, 4 dicembre 2008, dep. 8 gennaio 2009, n.331). Ne discende che K.T. quale persona offesa del reato, a norma dell'art. 408 comma 2 c.p.p, avrebbe avuto diritto alla notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione, avendo formalmente richiesto di essere informata. In caso di omesso avviso, si è in presenza di un vizio che, impedendo alla persona offesa ogni possibilità di contestare la richiesta di archiviazione, colpisce all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio. La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma 5, c.p.p., del decreto di archiviazione emesso de plano, il quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. IV,13 novembre 2014, dep. 28 novembre 2014, n. 49763). L'eventuale intempestività del ricorso deve risultare dagli atti o dimostrata dal pubblico ministero, in mancanza, l'impugnazione proposta è da ritenere tempestiva (Sez. IV 15 novembre 2013,dep. 19 febbraio 2014, n. 8006). Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. 99 O S C U RATA
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la Siena per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015. Il Consigliere estensore Domenico Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GIU 2015/ IL A M DI E Il Funzionario Giuliziario R P SU Piera ESPOSITO trasmissione degli atti al Tribunale di Il Presidente Giovanni Conti Gruk