Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8095 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA oggetto composta de Ill.8095 /0 1 IN NOME EL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giuseppe Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N.17780/99 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 18748 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.11.04.2001 da EL BE LO FR rapp.to e difeso dall'avv. G. Sante Assennato, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Carlo Poma, n. 02, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
I N A I L Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente legale 1791 rapp.te p.t., prof. ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV novembre, n. 144, giusta procura speciale in calce al controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17137/98 del 06.11.1997/29.09.1998, R.G. n. 50707/91. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 aprile 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Emilia Favata, in virtù di delega dell'avv. Antonino Catania, per l'Inail; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO Con sentenza resa il 14 marzo 1991 il TO di Roma, in accoglimento della domanda proposta da CO EL LL contro l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( n Inail), espletata consulenza medico appresso legale, riconosceva il diritto EL LL alla costituzione di rendita per inabilità permanente del 12%. 2 Il Tribunale di Roma, espletata nuova consulenza medico legale, in accoglimento dell'appello dell'Inail, rigettava la originaria domanda del EL LL;
spese di entrambi i gradi irripetibili. Osservava il Tribunale: come da conclusioni del consulente tecnico di ufficio di secondo grado non sussistevano postumi tali per effetto dell'infortunio, da integrare uno stato di inabilità rilevante (solo 7%), essendo residuato solo il postumo relativo all'inclinazione radicale della mano limitata di un quarto. EL LL CO propone avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato ad unico motivo di censura, illustrato anche da successiva memoria. L'Inail si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il EL LL denunzia motivazione carente e contraddittoria in relazione all'art. 360, n. 3 (recte, 5), c.p.c.: il Tribunale, con riferimento a una non completa lettura della consulenza tecnica di secondo grado, aveva motivato la sentenza in maniera evidentemente carente e contraddittoria;
in realtà, il consulente di secondo grado non aveva contestato l'accertamento della consulenza di primo grado espletata nel 3 1991, e cioè sei anni prima, ma, nel riferire dell'attuale diversa situazione, richiama espressamente un intervenuto miglioramento per il tempo trascorso e le cure effettuate dall'assicurato; e dunque la sentenza era carente di. motivazione sulla (poi) statuita insussistenza di almeno il minimo indennizzabile alla data del ricorso introduttivo del giudizio. Il ricorso è fondato. impugnata, nel rinviare alle conclusioni La sentenza della consulenza tecnica espletata in secondo grado, riferisce che la stessa "ha dimostrato l'insussistenza di postumi tali, per effetto dell'infortunio, da integrare uno stato di inabilità rilevante (solo 7%)" e, in proposito, riporta l'accertamento del suo ausiliare nel senso che "non si è evidenziata ipotrofia о ipotonia della muscolatura dell'avambraccio dx;
tutti i movimenti della mano sono stati possibili e non dolorosi tranne l'inclinazione radicale che è limitata di ¼", e non altro. Orbene, il riferimento all'accertamento del consulente tecnico di ufficio, nell'affermazione volta al presente ("non si è evidenziata..."), già dimostra la insussistenza della valutazione dell'iter patologico dalla data dell'avvenuto infortunio, se si vuole, da quella dell'avvenuta revoca del a quella giugno 1989, dell'accertamento da parte del collaboratore del giudice di dell'accertamento dello stato appello, e quindi alla data della proposta domanda di dell'assicurato ricostituzione della rendita soppressa. Tanto, risulta confermato dal ricorso in esame, allorché si denunzia che lo stesso consulente non aveva mai contestato l'accertamento di primo grado a seguito del quale era stata statuita dai ricostituzione della rendita, sol che aveva TO la suedei miglioramenti cui, secondo le riscontrato determinazioni, era conseguita la riduzione dei postumi permanenti alla misura poi indicata nelle conclusioni. Ed allora, appare del tutto evidente l'omissione dell'accertamento, e della conseguente motivazione, in ordine al momento in cui tali miglioramenti si erano di fatto verificati in considerazione che ai fini della domanda proposta l'accertamento medico-legale dei postumi va ricondotto alla data dell'avvenuta revoca della prestazione. E ciò tanto più in quanto non solo, come si denunzia in tanto si riscontra implicitamente nelle ricorso, e conclusioni delle parti riportate nella sentenza impugnata, già la consulenza tecnica espletata in primo grado aveva una percentuale di postumi permanenti nella riconosciuto misura del 12%, a seguito della quale il TO aveva accolto la domanda di ricostituzione della rendita, evidentemente nella misura accertata nel giudizio di primo grado, ma anche in considerazione del notevole lasso di 5 h tempc (circa sei anni) che risulta trascorso tra l'accertamento di primo e quello di secondo grado. La sentenza impugnata, pertanto, merita le censure ad essa sollevate con il ricorso in esame che, pertanto, va " accolto, con conseguente cassazione della sentenza medesima e rinvio della causa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Roma, il quale provvederà al riesame della controversia in relazione a quanto sopra enunciato, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c.. B. Q. M. La C o r t e accoglie il ricorso, cassa la impugnata, e rinvia, anche per le spese del sentenza giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma l'11 aprile 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Gicramulyapaulla Giuseppe Iammiruberto Phill I D A 0 S 3 , 1 S 3 . O A 5 L T T L R , . IL CANCELLIERE O A A N ' B S L E I Depositato in Cancelleria L 3 P D E 7 S - D I A 8 T I N - oggi, 1.5 GIU 2001 S S G 1 O N O P E IL CANCELLIEREстра шене S A E M I R I D G O A E A C G , D O E O T L E R T T T I S N A R I I E L G S D E I E F R O 6