Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 11796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11796 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
11796-20
Composta da LU CI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LL DI AS
EMANUELA AI
TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente-
- Relatore -
ACR
Sent. n. sez. 502/2026 UP - 11/03/2026 R.G.N. 41220/2025
SI BA
LD I'
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
El HA YA nato in [...], il [...]
avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese con la quale l'imputato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e € 20.000 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 4 e 80 comma 1, lett. a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a ripetute cessioni di cocaina, hashish e marijuana a numerosi soggetti, con l'aggravante della cessione a persona minorenne, dal maggio 2019 al novembre 2020. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto lieve ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9
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ottobre 1990, n. 309 in ragione della pluralità di sostanze stupefacenti cedute e del numero di clienti e della organizzazione rudimentale in un contesto nel quale la sentenza impugnata riporta meno di dieci soggetti acquirenti e contiene un generico riferito alla rudimentale organizzazione, anche fondata sul travisamento delle dichiarazioni rese dal Lgt. Tiepolo.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1, lett. a) d.P.R. 309/90 che la corte territoriale avrebbe ritenuto in ragione della reiterazione delle condotte di cessione alla minore NI per ben sei mesi, da cui deduce che l'imputato sarebbe stato consapevole di cedere a soggetto minorenne.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e anche versato in fatto là dove deduce il travisamento probatorio. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076-02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Quanto al caso in esame, la sentenza impugnata ha argomentato l'esclusione della fattispecie di lieve entità in ragione di una valutazione complessiva dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione che, in quanto non manifestamente illogica, non è sindacabile in questa sede. Segnatamente la sentenza impugnata ha dato rilievo alla diversità e pluralità di sostanze cedute, tra cui la cocaina che si procurava da terzi, la cadenza quotidiana dell'attività illecita su piazza, previo contatto degli acquirenti mediante il telefono, il significativo lasso di tempo dello svolgimento dell'attività illecita (maggio 2019- novembre 2020), elementi che congiuntamente valutati sono stati motivatamente posti per escludere la minima offensività della condotta.
5. Il secondo motivo di ricorso risulta, invece, fondato. Ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi
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dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, Rv. 27795401). Si è chiarito, in particolare Sez. 6 n. 41306 del 9/7/2010, A., Rv. 248793, che, ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. a), D.P.R. n 309 del 1990, inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen, la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero. ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (cfr. anche Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, Cassoni e altro, Rv. 240058). Ai sensi del secondo comma dell'art. 59 cod.pen., le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente anche se ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Tale norma, riportando l'imputazione delle circostanze aggravanti nell'alveo della responsabilità personale, introduce, in realtà, una disomogeneità, su questo piano, tra elementi costitutivi ed elementi accidentali del reato, nel senso che per l'addebito delle circostanze aggravanti è sufficiente, come il requisito minimo, la colpa e non occorre differenziare, come invece accade per gli elementi costitutivi, tra dolo e colpa: una circostanza aggravante, solo conoscibile dal soggetto agente, ben può quindi accedere a un reato di natura dolosa (Sez. 6, Sentenza n. 41306 del 09/07/2010, Rv. 248793-01) Dunque, è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa l'età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per errore determinato da colpa.
6. Ciò premesso, nel caso in esame, la motivazione risulta manifestamente illogica là dove la sentenza impugnata argomenta la consapevolezza in capo all'imputato di avere ceduto sostanze stupefacenti a persona di minore età, o di averla ignorata per colpa, in ragione del lungo lasso di tempo (sei mesi) in cui ha ceduto sostanze stupefacente alla minore con frequenza settimanale, da cui ha tratto la conclusione che probabilmente sapeva che la sua cliente era minorenne e comunque non glielo aveva nemmeno chiesto. Ritiene, il Collegio, che la motivazione che fa leva sulla frequenza del rapporto tra imputato e minore non assume rilievo dirimente ai fini della sussistenza della menzionata aggravante, in assenza di descrizione delle circostanze dell'azione e delle fattezze della minore (NI Pietra nata il [...]) che all'epoca dei fatti aveva, come la stessa ha dichiarato, diciassette anni (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado), né può essere condivisa l'affermazione
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dell'assenza di iniziative probatorie dal momento che spetta al Pubblico Ministero la prova dei fatti e, dunque, anche di quelli che sostanziano la circostanza aggravante. Sul punto non può richiamarsi neppure la motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante (cfr. pag. 7) in considerazione della mera presa d'atto che l'acquirente NI era persona
minorenne.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lettera a) dpr 309190 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 11/03/2026
Il Consigliere estensore EMANUELA AI
Il Presidente LU RAMACCL
Deposita in Cancelleria
O 30 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa NA TO Love by