Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 11796
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illogicità della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto lieve

    La Corte di Cassazione ritiene il motivo inammissibile perché manifestamente infondato e anche basato su questioni di fatto. La valutazione complessiva dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione, che ha portato ad escludere la lieve entità del fatto (diversità e pluralità di sostanze, cadenza quotidiana dell'attività, significativo lasso di tempo), non è manifestamente illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità.

  • Accolto
    Illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della cessione a minore

    La Corte di Cassazione ritiene il motivo fondato. Per l'applicazione dell'aggravante è necessario accertare la colpevolezza dell'agente anche in relazione alla circostanza, dimostrando la conoscenza della minore età o l'ignoranza per colpa. La motivazione della sentenza impugnata, basata sulla frequenza dei rapporti e sulla conclusione che l'imputato 'probabilmente sapeva' o 'non glielo aveva nemmeno chiesto', è ritenuta manifestamente illogica in assenza di elementi concreti sulle circostanze dell'azione o sulle fattezze della minore. Non può essere posta a carico dell'imputato la prova dell'ignoranza colposa della minore età, spettando al PM la prova dei fatti che sostanziano l'aggravante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 11796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11796
    Data del deposito : 30 marzo 2026

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