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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE LA NA CU R.G.N. 24493/2025 ON RA GENOVESE SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 28 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova c.d. terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, proposta da XXXXXXXXXXXXXXX, detenuto agli arresti domiciliari con presidio elettronico, in espiazione della pena di anni cinque di reclusione inflitta con sentenza 25/11/2024 del GIP di Ancona, per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (fine pena attualmente fissato al 27 novembre 2028), ammettendo, d’ufficio, il condannato alla misura della semilibertà. Secondo la valutazione del Tribunale, il beneficio invocato non era idoneo a garantire dal pericolo di recidiva, in considerazione della gravità dei reati in esecuzione, e delle negative notizie pervenute dalle forze di polizia, dalle quali emergeva che il prevenuto non aveva reciso i legami con la criminalità organizzata.
2.XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza deducendo due motivi.
2.1.Con il primo motivo lamenta vizio della motivazione. Il Tribunale ha travisato le risultanze emergenti dall’esame della sentenza di condanna la cui pena è in esecuzione, dal momento che in essa non vi è alcun riferimento a contatti del condannato con la criminalità organizzata.
2.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 48e ss. ord. pen., 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e 27 Cost. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disposto, d’ufficio, la semilibertà. La misura alternativa disposta d’ufficio non solo non impedisce il rischio di recideva ma ostacola il percorso già intrapreso dal condannato presso il SerD di Ancona. Quanto al rischio di ricaduta nel reato, si osserva come il ricorrente si trovasse in Penale Sent. Sez. 1 Num. 3619 Anno 2026 Presidente: NI NI Relatore: CU LA NA Data Udienza: 11/11/2025 regime di arresti domiciliari da un anno e due mesi, avendo in tale periodo sempre rispettato tutte le prescrizioni e senza commettere alcuna infrazione. Il provvedimento impugnato nasconde quindi, secondo il ricorrente, una natura prettamente retributiva, dal momento che la capacità afflittiva della semilibertà non è idonea ad impedire la reiterazione nel reato.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. L’affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è un istituto previsto per gestire la specifica situazione di condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, per i quali assume preminente rilievo la cura di tali condizioni. Esso dunque poggia su presupposti differenti, e riassumibili in: - un presupposto di carattere soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
- un presupposto di carattere oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata pregressa concessione per più di due volte dell'affidamento stesso. In presenza di queste pre-condizioni l'autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 - dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158). Va anche ricordato che, ai sensidell'art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990,il Tribunale di Sorveglianza può accogliere l'istanza di affidamento in prova terapeutico, esclusivamente allorquando il programma di recupero, anche per le modalità con cui esso deve essere svolto, possa fondatamente essere reputato idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, Trione, rv. 233728; Sez. 1, n. 1362 del 18/11/2010, dep. 2011, Liso, Rv. 249285; si veda anche Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665, a mente della quale: ‹‹L'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa››).
3.Ciò premesso, la decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza di Ancona appare rispettosa dei principi che governano la materia. Se da un lato coglie nel segno la censura difensiva che lamenta l’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato - per cui la condanna in esecuzione riguarderebbe un delitto rientrante nel novero dell’art. 4 bis ord. pen., -, essendo stato il XXXXXX condannato in relazione all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990non aggravato, cionondimeno il rilevato travisamento non appare decisivo, dal momento che il rigetto della più ampia misura dell’affidamento in prova si fonda su un giudizio di pericolosità sociale che viene ancorato alla gravità del fatto (si specifica in ordinanza che la condanna in espiazione 2 attiene sia alla detenzione di apprezzabili quantitativi di stupefacente – 62.000 dosi di droga leggera e 1.632 di cocaina-, sia alla cessione di droga ad un soggetto che veniva poi costretto, per impossibilità di pagare, a rendersi custode di 12,5 kg. di droga leggera, sia a plurime cessioni di cocaina e droga leggera ad una pluralità di soggetti, dal 2018 al 2023), al curriculum personale del prevenuto (recidivo specifico), ed alle negative notizie trasmesse dalla Questura.
4.Del pari infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Non può infatti attribuirsi al provvedimento, laddove è stata concessa d’ufficio la misura della semilibertà, una finalità meramente retributiva, trattandosi piuttosto di una misura concessa in via benevola, che consente il monitoraggio del ricorrente sia in ordine all’uso di sostanze stupefacenti sia in merito all’attività lavorativa. La valutazione del Tribunale risulta sorretta da una motivazione adeguata, e le doglianze del ricorrente, volte invero a censurare la decisione di rigetto della più ampia misura richiesta, si limitano a riproporre questioni già esaminate con il primo motivo.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NA CU NI NI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 28 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova c.d. terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, proposta da XXXXXXXXXXXXXXX, detenuto agli arresti domiciliari con presidio elettronico, in espiazione della pena di anni cinque di reclusione inflitta con sentenza 25/11/2024 del GIP di Ancona, per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (fine pena attualmente fissato al 27 novembre 2028), ammettendo, d’ufficio, il condannato alla misura della semilibertà. Secondo la valutazione del Tribunale, il beneficio invocato non era idoneo a garantire dal pericolo di recidiva, in considerazione della gravità dei reati in esecuzione, e delle negative notizie pervenute dalle forze di polizia, dalle quali emergeva che il prevenuto non aveva reciso i legami con la criminalità organizzata.
2.XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza deducendo due motivi.
2.1.Con il primo motivo lamenta vizio della motivazione. Il Tribunale ha travisato le risultanze emergenti dall’esame della sentenza di condanna la cui pena è in esecuzione, dal momento che in essa non vi è alcun riferimento a contatti del condannato con la criminalità organizzata.
2.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 48e ss. ord. pen., 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e 27 Cost. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disposto, d’ufficio, la semilibertà. La misura alternativa disposta d’ufficio non solo non impedisce il rischio di recideva ma ostacola il percorso già intrapreso dal condannato presso il SerD di Ancona. Quanto al rischio di ricaduta nel reato, si osserva come il ricorrente si trovasse in Penale Sent. Sez. 1 Num. 3619 Anno 2026 Presidente: NI NI Relatore: CU LA NA Data Udienza: 11/11/2025 regime di arresti domiciliari da un anno e due mesi, avendo in tale periodo sempre rispettato tutte le prescrizioni e senza commettere alcuna infrazione. Il provvedimento impugnato nasconde quindi, secondo il ricorrente, una natura prettamente retributiva, dal momento che la capacità afflittiva della semilibertà non è idonea ad impedire la reiterazione nel reato.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. L’affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è un istituto previsto per gestire la specifica situazione di condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, per i quali assume preminente rilievo la cura di tali condizioni. Esso dunque poggia su presupposti differenti, e riassumibili in: - un presupposto di carattere soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
- un presupposto di carattere oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata pregressa concessione per più di due volte dell'affidamento stesso. In presenza di queste pre-condizioni l'autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 - dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158). Va anche ricordato che, ai sensidell'art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990,il Tribunale di Sorveglianza può accogliere l'istanza di affidamento in prova terapeutico, esclusivamente allorquando il programma di recupero, anche per le modalità con cui esso deve essere svolto, possa fondatamente essere reputato idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, Trione, rv. 233728; Sez. 1, n. 1362 del 18/11/2010, dep. 2011, Liso, Rv. 249285; si veda anche Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665, a mente della quale: ‹‹L'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa››).
3.Ciò premesso, la decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza di Ancona appare rispettosa dei principi che governano la materia. Se da un lato coglie nel segno la censura difensiva che lamenta l’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato - per cui la condanna in esecuzione riguarderebbe un delitto rientrante nel novero dell’art. 4 bis ord. pen., -, essendo stato il XXXXXX condannato in relazione all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990non aggravato, cionondimeno il rilevato travisamento non appare decisivo, dal momento che il rigetto della più ampia misura dell’affidamento in prova si fonda su un giudizio di pericolosità sociale che viene ancorato alla gravità del fatto (si specifica in ordinanza che la condanna in espiazione 2 attiene sia alla detenzione di apprezzabili quantitativi di stupefacente – 62.000 dosi di droga leggera e 1.632 di cocaina-, sia alla cessione di droga ad un soggetto che veniva poi costretto, per impossibilità di pagare, a rendersi custode di 12,5 kg. di droga leggera, sia a plurime cessioni di cocaina e droga leggera ad una pluralità di soggetti, dal 2018 al 2023), al curriculum personale del prevenuto (recidivo specifico), ed alle negative notizie trasmesse dalla Questura.
4.Del pari infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Non può infatti attribuirsi al provvedimento, laddove è stata concessa d’ufficio la misura della semilibertà, una finalità meramente retributiva, trattandosi piuttosto di una misura concessa in via benevola, che consente il monitoraggio del ricorrente sia in ordine all’uso di sostanze stupefacenti sia in merito all’attività lavorativa. La valutazione del Tribunale risulta sorretta da una motivazione adeguata, e le doglianze del ricorrente, volte invero a censurare la decisione di rigetto della più ampia misura richiesta, si limitano a riproporre questioni già esaminate con il primo motivo.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NA CU NI NI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3