CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2023, n. 26013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26013 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE nei confronti di: OS IT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/géntite le conclusioni del PG 1:2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 26013 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero del Tribunale di Termini Imerese ricorre avverso l'ordinanza pronunciata all'udienza del 23/09/2022 dal medesimo Tribunale che, accogliendo l'eccezione di nullità del decreto di citazione, sollevata in via preliminare dalla difesa perché non vi risultava inserito l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova ex art 168-bis cod. proc. pen., disponeva la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per provvedere alla notifica di un nuovo decreto di citazione contenente l'avviso della anzidetta facoltà. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, ritenendo che il provvedimento di restituzione sia abnorme, atteso che l'omessa indicazione dell'avviso della facoltà di cui all'art 168- bis cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, per violazione dell'art. 552 cod. proc. pen., e che non era stato violato in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato, dato che questi aveva facoltà di chiedere l'ammissione al rito speciale in prima udienza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. 1. Il ricorso è inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso ha per oggetto un provvedimento del Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica in relazione al quale non è previsto dalla legge processuale alcun mezzo di gravame, sicché l'impugnazione dell'ordinanza in esame in tanto può essere dichiarata ammissibile in quanto la si ritenga affetta da abnormità, perché il proposto ricorso per cassazione costituirebbe l'unico rimedio per espungerla immediatamente dall'ordinamento. La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite (n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini;
n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc. Romano e altri;
n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti;
n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani;
n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603-01; n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli) ha chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando: - che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
- che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di 2 proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore. L'assenza di criteri uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell'atto, nell'intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema. Resta dunque escluso che possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 -01). 3. Alla luce degli anzidetti principi, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); né lo stesso provvedimento determina una stasi indebita del procedimento, dovendo il Pubblico ministero provvedere alla notifica del decreto di citazione contenente l'espressa indicazione della facoltà, per l'imputato, di avvalersi della messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. proc. pen.; indicazione, peraltro, recepita nell'attuale formulazione - ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 - 552 cod. proc. pen. il quale prevede, alla lettera h-bis), che il decreto di citazione a giudizio contenga anche "l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa". 4. Alla rilevata insussistenza dell'abnormità denunciata dal Pubblico ministero ricorrente segue l'inammissibilità del ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre t
lette/géntite le conclusioni del PG 1:2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 26013 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero del Tribunale di Termini Imerese ricorre avverso l'ordinanza pronunciata all'udienza del 23/09/2022 dal medesimo Tribunale che, accogliendo l'eccezione di nullità del decreto di citazione, sollevata in via preliminare dalla difesa perché non vi risultava inserito l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova ex art 168-bis cod. proc. pen., disponeva la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per provvedere alla notifica di un nuovo decreto di citazione contenente l'avviso della anzidetta facoltà. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, ritenendo che il provvedimento di restituzione sia abnorme, atteso che l'omessa indicazione dell'avviso della facoltà di cui all'art 168- bis cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, per violazione dell'art. 552 cod. proc. pen., e che non era stato violato in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato, dato che questi aveva facoltà di chiedere l'ammissione al rito speciale in prima udienza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. 1. Il ricorso è inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso ha per oggetto un provvedimento del Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica in relazione al quale non è previsto dalla legge processuale alcun mezzo di gravame, sicché l'impugnazione dell'ordinanza in esame in tanto può essere dichiarata ammissibile in quanto la si ritenga affetta da abnormità, perché il proposto ricorso per cassazione costituirebbe l'unico rimedio per espungerla immediatamente dall'ordinamento. La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite (n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini;
n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc. Romano e altri;
n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti;
n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani;
n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603-01; n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli) ha chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando: - che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
- che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di 2 proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore. L'assenza di criteri uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell'atto, nell'intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema. Resta dunque escluso che possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 -01). 3. Alla luce degli anzidetti principi, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); né lo stesso provvedimento determina una stasi indebita del procedimento, dovendo il Pubblico ministero provvedere alla notifica del decreto di citazione contenente l'espressa indicazione della facoltà, per l'imputato, di avvalersi della messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. proc. pen.; indicazione, peraltro, recepita nell'attuale formulazione - ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 - 552 cod. proc. pen. il quale prevede, alla lettera h-bis), che il decreto di citazione a giudizio contenga anche "l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa". 4. Alla rilevata insussistenza dell'abnormità denunciata dal Pubblico ministero ricorrente segue l'inammissibilità del ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre t