Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2007, n. 3214
CASS
Sentenza 18 dicembre 2007

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Nei confronti del soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero terapeutico, deve escludersi l'applicabilità della disciplina prevista dalla norma di cui all'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, allorquando si proceda per uno dei titoli di reato elencati nell'art. 4-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 (ostativi alla concessione degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica), non essendo necessario stabilire se risultino acquisiti elementi tali escludere la sussistenza attuale di collegamenti dell'indagato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (Fattispecie nella quale è stata rigettata la richiesta di revoca, ovvero di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere applicata in ordine al reato di traffico degli stupefacenti aggravato dalla finalità mafiosa di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2007, n. 3214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3214
    Data del deposito : 18 dicembre 2007

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