Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
Nei confronti del soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero terapeutico, deve escludersi l'applicabilità della disciplina prevista dalla norma di cui all'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, allorquando si proceda per uno dei titoli di reato elencati nell'art. 4-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 (ostativi alla concessione degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica), non essendo necessario stabilire se risultino acquisiti elementi tali escludere la sussistenza attuale di collegamenti dell'indagato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (Fattispecie nella quale è stata rigettata la richiesta di revoca, ovvero di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere applicata in ordine al reato di traffico degli stupefacenti aggravato dalla finalità mafiosa di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2007, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2007
Dott. DI VIRGILIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 2284
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25078/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EA, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 4 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello presentato da EA LI contro l'ordinanza del 15 febbraio 2007 con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva respinto la richiesta di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata in ordine al reato di traffico di stupefacenti aggravato dalla finalità mafiosa di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, con quella degli arresti domiciliari, in considerazione delle condizioni di salute dell'appellante e della sua volontà di proseguire il programma di recupero dalla tossicodipendenza.
EA LI ha proposto ricorso per cassazione personalmente deducendo, con un unico motivo, la mancanza di motivazione, in quanto l'ordinanza non avrebbe dato conto dei rilievi della difesa in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari, tali da vincere la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 273 c.p.p., comma 3, omettendo, tra l'altro, di valutare la documentazione allegata a sostegno dell'intenzione di sottoporsi al programma terapeutico, sintomo di una cessata pericolosità sociale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha spiegato che il rinvio operato dalla D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49,
alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, non va inteso in senso recettizio, ma quale semplice richiamo dei delitti indicati, senza recepirne il presupposto dell'assenza di collegamenti dell'indagato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Ne consegue che, perché operi l'esclusione della disciplina prevista dalla nuova normativa (art. 89 cit.), tesa a favorire la non interruzione del programma di recupero terapeutico quando indagato è una persona tossicodipendente, è sufficiente che si proceda per uno dei titoli di reato elencati nell'art. 4 bis cit., reati che sono da ritenere ostativi alla concessione degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, non essendo neppure necessario approfondire se risultino acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza attuale di collegamenti e senza che possa applicarsi la disciplina generale di cui all'art. 273 c.p.p., e segg.. Da quanto precede è evidente che non vi è stata la carenza motivazionale denunciata, in quanto i giudici dell'appello cautelare hanno dato adeguata giustificazione delle ragioni per le quali hanno ritenuto di confermare il provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008