Sentenza 25 giugno 2003
Massime • 2
Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive , anche se proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtù della quale aveva promosso l'esecuzione abbia cessato di essere contestata, e tra le parti si continui a discutere dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo.
Qualora venga proposta una opposizione esecutiva nel corso di una udienza del processo esecutivo con la quale si chieda la condanna diretta del difensore al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'altra parte, in luogo della parte che egli ha assunto l'iniziativa di rappresentare in difetto di procura, ai fini di ritenere regolarmente costituito il contraddittorio anche nei confronti del difensore è sufficiente che il debitore proponga la sua opposizione in una udienza del processo esecutivo in cui per il creditore sia stato presente il professionista che ha agito per lui e che si assume non sia munito di procura. Ugualmente, in sede di opposizione all'esecuzione è possibile richiedere direttamente al professionista presente in udienza la restituzione delle somme versate dal debitore in pagamento del credito per il quale si era agito esecutivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 10132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10132 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORREMAR SPA, (già IMMOBILIARE MOON SHINE s.r.l.) in persona del legale rappresentante pro - tempore e Presidente del C.d.a. sig.ra Dott.ssa Giovanna Giubelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato LUCA FIORMONTE, difesa dall'avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA PI, OD RI ENRICO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 203/99 del Tribunale di GROSSETO, emessa il 29/4/1999, depositata il 19/05/99; RG. 1446/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia ha tratto origine da un atto di pignoramento di crediti presso terzi, che l'Avv. ET Galante, dichiarando di agire in base a procura alle liti ricevuta da ET DA, aveva fatto notificare alla società Immobiliare Moon IN S.r.l. 2. - Questa, nell'udienza fissata per la comparizione sua e del terzo, depositava un ricorso in opposizione.
Vi esponeva questi argomenti.
In una transazione in precedenza stipulata con il DA, le parti si erano messe d'accordo nel senso che egli rinunciava agli effetti della sentenza, che avrebbe dovuto essere pronunciata in una causa che si stava svolgendo tra loro.
Appunto questa sentenza, che aveva condannato la Immobiliare Moon IN a rimborsare al DA le spese del giudizio, era stata invece fatta valere come titolo esecutivo.
L'Avv. Galante, cui era stata rilasciata procura in occasione del precedente giudizio, se ne era valso per agire esecutivamente in nome del DA, ma, a seguito della transazione, la procura gli era stata revocata.
La Immobiliare Moon IN chiedeva che l'opposizione fosse accolta e, siccome aveva nel frattempo pagato nelle mani dell'Avv. Galante la somma pretesa, chiedeva che il DA e lo stesso Avv. Galante fossero condannati a restituirgliela, a rimborsarle le spese del processo di opposizione ed a risarcirla dei danni cagionatile dall'azione esecutiva intrapresa.
2.1. - ET DA si costituiva nel giudizio di opposizione, rappresentato da altro difensore, chiedeva che il processo esecutivo fosse dichiarato estinto e che ad essere condannato alla restituzione della somma pagata dalla società fosse l'Avv. Galante che l'aveva incassata.
L'Avv. Galante, dal canto suo, compariva all'udienza del 25.2.1998, fissata per la precisazione delle conclusioni, dichiarava di rinunciare agli atti esecutivi e chiedeva anche lui che il processo esecutivo fosse dichiarato estinto.
3. - Il pretore di Massa Marittima dichiarava inesistente l'atto di pignoramento per carenza di procura e condannava l'Avv. Galante a restituire la somma pagata dalla Immobiliare Moon IN, pari a L. 5.041.033; lo condannava inoltre alle spese del processo di opposizione ed al risarcimento dei danni nella misura di 30 milioni di lire.
4. - La sentenza, impugnata dall'Avv. Galante, è stata annullata dal tribunale di Grosseto, con rinvio al primo giudice. Il tribunale di Grosseto ha ritenuto che il ricorso contenente la domanda proposta contro l'Avv. Galante non gli fosse stata notificato e che nelle udienze del processo esecutivo in cui era intervenuto lo aveva fatto nella qualità di difensore del DA, il quale non risultava avesse espressamente revocato la procura. 5. - La sentenza del tribunale è stata pubblicata il 19.5.1999. La società Immobiliare Moon IN, che ha dichiarato d'avere assunto la denominazione di Torremar S.p.a., ne ha chiesto la cassazione con ricorso, che ha notificato alle altre parti, presso i procuratori costituiti nel giudizio di appello, il 3.7.2000. 6. - Il pubblico ministero ha chiesto alla Corte di esaminare il ricorso in camera di consiglio e di dichiararlo inammissibile perché proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
La Corte, nella camera di consiglio del 26.9.2002, ha disposto che fosse discusso all'udienza pubblica.
7. - la ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è ammissibile.
1.1. - Gli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in unione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 20 gennaio 1941, n. 12, dispongono che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.
La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che la sospensione feriale non si applica nei giudizi di opposizione, anche se promossi prima dell'inizio della esecuzione, e non vale a sospendere il corso del termine per l'impugnazione delle sentenze che sono pronunciate in tali giudizi.
Il ricorso dovrebbe perciò essere considerato inammissibile, perché proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327, primo comma, cod. proc. civ.). 1.2. - La giurisprudenza della Corte ha tuttavia enunciato il principio che la sospensione feriale torna ad essere applicabile, se la situazione attiva, di cui il creditore s'era affermato titolare e per la cui soddisfazione aveva minacciato l'esecuzione forzata, ha cessato d'essere contestata o è stata soddisfatta, ma tra le parti si continua a discutere, e però solo ai fini del riparto delle spese del processo, sul se il creditore avesse o no il diritto di promuovere l'azione esecutiva (Cass. 3 agosto 1988 n. 4809; 23 gennaio 1998 n. 658). Di questo principio si può fare applicazione anche nel caso in esame.
Dalla esposizione dei fatti contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, ma anche da quella, non contestata, che è stata svolta nel ricorso, appare che il processo esecutivo non ha avuto corso, perché chi sarebbe stato legittimato ad agire per far valere il credito riveniente dalla sentenza costituente titolo esecutivo, ovverosia il DA, nel cui nome il pignoramento era stato eseguito, vi ha rinunciato.
Per contro, ciò che, dopo la sentenza di primo grado e l'appello proposto dall'Avv. Galante, è rimasto controverso tra le parti, è stato se egli avesse agito esecutivamente in nome del DA pur essendo a conoscenza della transazione, se dovesse rispondere luì per le spese del giudizio di opposizione proposto dalla Immobiliare Moon IN ed a risarcirle i danni cui aveva dato causa il pignoramento, nonché se fosse tenuto a restituirle la somma pagatagli a fronte del credito azionato esecutivamente. Si tratta, come si vede, di aspetti che in nessuno modo interferiscono da un lato con una esecuzione in corso dall'altro sui risultati di una esecuzione compiuta.
La sospensione feriale dei termini processuali può essere perciò considerata applicabile nel caso in esame e, computato l'ulteriore lasso di tempo di tempo di 45 giorni, il ricorso è tempestivo. 2. - Il tribunale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per il fatto che il contraddittorio non era stato stabilito in primo grado nei diretti confronti del professionista. Ha svolto queste considerazioni.
Dagli atti del processo risultava che l'Avv. Galante aveva intimato alla Immobiliare Moon IN il pagamento di una somma di denaro, con un atto di precetto redatto in rappresentanza del DA, in forza di procura alle liti da questi rilasciata nei suoi confronti, che non risultava fosse stata espressamente revocata.
In tale qualità l'Avv. Galante aveva poi promosso nei confronti della debitrice un processo di espropriazione forzata presso terzi, nel corso del quale l'Avv. Galante era intervenuto in udienza, esclusivamente quale difensore del creditore.
Il ricorso in opposizione, proposto dalla Immobiliare Moon IN mediante deposito in una delle udienze del processo esecutivo, non era stato notificato personalmente all'Avv. Galante. Dunque, nella causa introdotta in base all'art. 615 cod. proc. civ., il contraddittorio in suo confronto non era stato instaurato. Non si poteva d'altra parte ritenere che egli fosse divenuto ritualmente destinatario della domanda proposta nei suoi confronti, perché egli aveva partecipato alle udienze della procedura esecutiva e svolto la relativa attività difensiva nella esclusiva qualità di difensore del DA.
3. - Il ricorso contiene tre motivi.
In tutti, la cassazione viene chiesta per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 85, 83 e 615 dello stesso codice).
Gli argomenti svolti dal ricorrente sono i seguenti. Da una lettera 24.1.1997 indirizzata dall'Avv. Galante al proprio cliente - di cui è riportato il contenuto ritenuto decisivo - si sarebbe dovuto evincere che, già prima di notificare il precetto, l'Avv. Galante fosse a conoscenza della transazione. Il tribunale ha quindi sbagliato nell'affermare che la procura non gli era stata revocata espressamente prima che notificasse il precetto.
Da questo errore è derivato quello d'avere considerato che la comparizione dell'Avv. Galante nelle diverse udienze del processo esecutivo aveva dato luogo ad una attività difensiva svolta nell'interesse del DA.
Infine, quando l'opposizione è proposta in una udienza del processo esecutivo in cui il creditore è presente perché vi è comparso in suo nome il difensore non è necessario che l'opposizione sia notificata e questo, dato il contenuto della opposizione, valeva anche per l'Avv. Galante, presente nella duplice veste di parte e difensore formale del DA.
4. - I motivi possono essere esaminati insieme.
Per le ragioni di seguito indicate essi sono in parte fondati. 5. - La Corte osserva che, per stabilire se la decisione del tribunale sia conforme o contraria a diritto, non è necessario soffermarsi sul punto, se il tribunale abbia deciso esattamente, quando ha osservato che non risultava una espressa revoca della procura, da parte del cliente, prima che il professionista richiedesse in suo nome la notifica del precetto.
Ciò di cui si deve invece discutere qui è se, date le domande proposte dalla parte cui precetto e pignoramento erano stati notificati e considerato che queste domande erano state rivolte non solo contro chi appariva aver agito come creditore, ma anche contro chi se ne era dichiarato difensore in sede di precetto e pignoramento, il contraddittorio sia stato stabilito, oltre che tra l'opponente e creditore, anche tra l'opponente ed il difensore del creditore.
Rispetto a ciò di cui si deve discutere non rileva se il difensore avesse avuto o no procura per agire in nome del suo cliente, rileva il fatto in sè che l'opponente abbia proposto domande direttamente contro il difensore del creditore basandole sul fatto che egli avesse agito senza procura e per un credito che il suo cliente si era impegnato a non esigere.
L'affermazione fatta dal tribunale è quindi superflua. Del resto, non gli si potrebbe attribuire il significato di decisione sul merito della domande proposte, perché una tale decisione non è compatibile con la portata esclusivamente processuale di una decisione di appello che annulla la sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio. In conclusione, il primo motivo è inammissibile perché è rivolto contro un punto non decisivo.
5.1. - Come è stato sostenuto dalla ricorrente nel terzo motivo, la giurisprudenza della Corte è nel senso che se un'opposizione è proposta in un'udienza del processo esecutivo, da una parte in confronto di altra, presente nell'udienza perché rappresentata dal suo difensore, non è necessario che l'opposizione le sia poi notificata di persona (Cass. 16 gennaio 2003 n. 571). Ciò perché le opposizioni danno luogo a giudizi che hanno come oggetto la decisione in forma contenziosa di questioni da cui dipende il successivo corso del processo esecutivo. Sicché, quante volte il debitore propone opposizione, alla esecuzione od agli atti esecutivi, e ciò avviene in una udienza in cui è presente il difensore del creditore, si considera che la domanda sia stata portata a legale conoscenza dello stesso creditore per il fatto che è stata portata a conoscenza del suo difensore (in modo non diverso, si potrebbe osservare, da quanto accade se il convenuto propone nel giudizio ordinario una domanda riconvenzionale).
5.1.1. - Come è stato ancora sostenuto dalla ricorrente, nel secondo motivo, la giurisprudenza della Corte ammette che il professionista possa essere lui condannato direttamente, verso l'altra parte del giudizio, al pagamento delle spese processuali, in luogo della parte che ha assunto l'iniziativa di rappresentare, quando invece mancava di procura (Cass. 24 gennaio 2003 n. 1115). La regola è applicabile con riguardo a ciascuna delle fasi di un processo in cui il difensore ha agito per la parte senza avere il potere di rappresentarla.
Perché tale condanna sia pronunciata è sufficiente che, nel giudizio, la parte che resiste all'iniziativa processuale posta in essere in nome dell'altra, contestando che il difensore potesse agire in tale qualità, ne faccia istanza.
Il difensore, quando è contestato il potere di rappresentare la parte in senso sostanziale, viene ad assumere in proprio il ruolo di parte del processo e subisce la responsabilità inerente alla attività svolta, per le spese che la controparte ha dovuto affrontare per difendersene e per il danno che gli può avere procurato.
La contestazione, affidata agli atti con cui nei diversi gradi di giudizio la parte si difende nei confronti dell'altra, è dunque da considerare rivolta ad una parte del processo, che è posta in condizioni di difendersene.
5.2. - Da quanto si è osservato ai punti che precedono deriva che, in un caso come quello di cui si discute, siccome l'opposizione è il modo in cui la parte che subisce l'attività esecutiva di un'altra se ne difende, per ritenere stabilito il contraddittorio in confronto del professionista che si è presentato come difensore del creditore è sufficiente che il debitore proponga l'opposizione in un'udienza del processo esecutivo, in cui per il creditore sia stato presente il professionista che ha agito per lui e che si contesta ne avesse avuto la procura.
Dunque, null'altro si doveva richiedere, sotto questo aspetto, perché, come aveva fatto il primo giudice, potesse provvedersi sulla richiesta di condanna del professionista al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento dei danni cagionati all'altra parte con la propria attività processuale.
5.3. - L'attuale ricorrente aveva però proposto contro il professionista anche un'altra domanda, quella di condanna alla restituzione della somma ricevuta, salva ripetizione, in pagamento del credito per cui aveva agito esecutivamente.
La soluzione raggiunta a proposito della responsabilità per le spese del processo si può applicare anche a questa diversa domanda. Da un lato, quando il debitore paga sotto la minaccia di una esecuzione già iniziata, la condanna alle restituzione può essere direttamente chiesta al giudice dell'opposizione all'esecuzione e quindi introdotta nello stesso modo, dall'altro la soggezione a tale obbligo si presta ad essere riferita al professionista, anche per questa parte, se ha agito per il creditore senza averne avuto il mandato, perché costituisce ancora una volta conseguenza della sua azione.
Dunque, da un lato il professionista ha la qualità di legittimo contraddittore rispetto a questa domanda, dall'altro l'opposizione proposta in una udienza del processo esecutivo al quale è stato presente come difensore del preteso creditore è idonea ad instaurare in suo confronto il contraddittorio.
6. - Il ricorso, per le ragioni esposte, è accolto.
La sentenza è cassata.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio che si indica in altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, dichiarando inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2003