Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 10132
CASS
Sentenza 25 giugno 2003

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Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive , anche se proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtù della quale aveva promosso l'esecuzione abbia cessato di essere contestata, e tra le parti si continui a discutere dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo.

Qualora venga proposta una opposizione esecutiva nel corso di una udienza del processo esecutivo con la quale si chieda la condanna diretta del difensore al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'altra parte, in luogo della parte che egli ha assunto l'iniziativa di rappresentare in difetto di procura, ai fini di ritenere regolarmente costituito il contraddittorio anche nei confronti del difensore è sufficiente che il debitore proponga la sua opposizione in una udienza del processo esecutivo in cui per il creditore sia stato presente il professionista che ha agito per lui e che si assume non sia munito di procura. Ugualmente, in sede di opposizione all'esecuzione è possibile richiedere direttamente al professionista presente in udienza la restituzione delle somme versate dal debitore in pagamento del credito per il quale si era agito esecutivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 10132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10132
    Data del deposito : 25 giugno 2003

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