CASS
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da: TA IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di IO TA per il reato ex art. 385 cod. pen. decritto nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di TA si chiede l’annullamento della sentenza per violazione degli artt. 178 lett C) e 179 cod. proc. pen. per avere proceduto senza rispondere alla istanza di rinvio presentata dal difensore che Penale Sent. Sez. 6 Num. 6089 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/01/2026 2 adduceva di essere impegnato nello stesso giorno (17/05/204) davanti alla Corte di cassazione per un processo a carico di plurimi ricorrenti detenuti in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza impugnata non si dà conto della istanza alla quale si riferisce il ricorso e, del resto, nel verbale dell’udienza del 17 aprile davanti alla Corte di appello non vi è menzione della richiesta del difensore di fiducia, mentre risulta che egli, non presente, fu sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc pen. dall’avvocato Spagano (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Inoltre, vale comunque ribadire che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, per assoluta impossibilità a comparire, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e indichi specificamente le ragioni della necessità di espletare la sua funzione nel diverso processo, rappresentando l'assenza di un codifensore che possa validamente difendere l'imputato e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 19082; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). Invece, nel caso in esame non risulta che queste condizioni siano state rappresentate. 2. Pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e dalla sua inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LO CO IG Di AN 3
udita la relazione svolta dal Consigliere LO CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di IO TA per il reato ex art. 385 cod. pen. decritto nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di TA si chiede l’annullamento della sentenza per violazione degli artt. 178 lett C) e 179 cod. proc. pen. per avere proceduto senza rispondere alla istanza di rinvio presentata dal difensore che Penale Sent. Sez. 6 Num. 6089 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/01/2026 2 adduceva di essere impegnato nello stesso giorno (17/05/204) davanti alla Corte di cassazione per un processo a carico di plurimi ricorrenti detenuti in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza impugnata non si dà conto della istanza alla quale si riferisce il ricorso e, del resto, nel verbale dell’udienza del 17 aprile davanti alla Corte di appello non vi è menzione della richiesta del difensore di fiducia, mentre risulta che egli, non presente, fu sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc pen. dall’avvocato Spagano (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Inoltre, vale comunque ribadire che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, per assoluta impossibilità a comparire, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e indichi specificamente le ragioni della necessità di espletare la sua funzione nel diverso processo, rappresentando l'assenza di un codifensore che possa validamente difendere l'imputato e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 19082; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). Invece, nel caso in esame non risulta che queste condizioni siano state rappresentate. 2. Pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e dalla sua inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LO CO IG Di AN 3