Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2015, n. 42458
CASS
Sentenza 10 giugno 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Quando è configurabile il reato di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall'art. 174 D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell'illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poichè trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale.

Ai fini della applicabilità della confisca relativa a beni di interesse storico e artistico oggetto di illecito trasferimento all'estero, prevista dall'art. 174 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, non rilevano i principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c.Italia, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprietà privata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2015, n. 42458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42458
    Data del deposito : 10 giugno 2015

    Testo completo