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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15236/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000001688225 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20008/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso la contribuente avverso l'avviso di accertamento 1688225/2022 notificato in data
25-6-2025 con il quale la Regione Campania richiedeva il pagamento della complessiva somma di
€.326,72 a titolo di omesso versamento della tassa automobilistica anno 2022, relativa al veicolo targato
Targa_1 La ricorrente eccepiva la perdita di possesso del veicolo a far data del 26-12-2018 per furto.
Nessun Ufficio si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
La ricorrente ha allegato copia del verbale-denuncia datato 27-12-2018 presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Capodimonte, con il quale denunciava il furto della proprio veicolo targato Targa_1
Pertanto la perdita di possesso è stata accertata a far data 27-12-2018. Nessun tassa automobilistica può essere dovuta dalla ricorrente successivamente a tale data.
Il ricorso va dunqure accolto. Non essendosi costituito nessun Ufficio si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15236/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000001688225 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20008/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso la contribuente avverso l'avviso di accertamento 1688225/2022 notificato in data
25-6-2025 con il quale la Regione Campania richiedeva il pagamento della complessiva somma di
€.326,72 a titolo di omesso versamento della tassa automobilistica anno 2022, relativa al veicolo targato
Targa_1 La ricorrente eccepiva la perdita di possesso del veicolo a far data del 26-12-2018 per furto.
Nessun Ufficio si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
La ricorrente ha allegato copia del verbale-denuncia datato 27-12-2018 presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Capodimonte, con il quale denunciava il furto della proprio veicolo targato Targa_1
Pertanto la perdita di possesso è stata accertata a far data 27-12-2018. Nessun tassa automobilistica può essere dovuta dalla ricorrente successivamente a tale data.
Il ricorso va dunqure accolto. Non essendosi costituito nessun Ufficio si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.