Art. 2. (Personale trasferito alle regioni) 1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle regioni, anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, e' obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
2.L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziche' alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a
pensione, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386 , e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , per il personale delle unita' sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione.
5. Il personale del comparto sanitario in servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1989, alla pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , analogamente ai dipendenti che hanno optato per le Casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.
6. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
7. L'opzione di cui al comma 6 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le norme di cui all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 .
Note dell' art. 2, comma 3:
La legge n. 29/1979 concerne la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. Le disposizioni del relativo articolo 6 sono le seguenti:
Art.6.-In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ed altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione dei contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.
Note all' art. 2, comma 4:
- La legge n. 386/1976 reca norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.
- Il decreto del Presidente della Repubvblica n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
- Il decreto Il decreto del Presidente della Rpubblica n. 761/1979 concerne lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. Le sisposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del predetto decreto sono le seguenti:
Art. 74 (Trattamento di quiescenza del personale). - Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali, e' obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche al personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . Lo stesso articolo si applica anche la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si applicano, ai fini del trattamento in quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 . Si applica, altresi', il terzo comma del presente articolo.
Art. 76 (Trattamento di previdenza del personale).- Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74 e' iscritto ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche la personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla lege 23 dicembre 1978, n. 833 .
In relazione ai trasferimenti di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvedera' a versare all'INADEL l'indennita' di anzianita' maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione prevedenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti, di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell-'indennita' premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto all'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si applicano ai fini di un trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 . Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'EMPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.
Nota all' art. 2, comma 5
Il decreto- legge n. 55/1983 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131/1983 , reca provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.
Note all'art. 2, comma 8:
- Per quanto riguarda l' art. 6 della legge n. 29/1979 v. nota all'art. 2, comma 3.
- Il D. P. R. n. 1036/1972 reca norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 a cui si applicano le norme dell' art. 6 della legge n. 29/1979 e' quello appartenente all'Istituto edilizia sociale (ISES) che attua il servizio sociale di cui all' art. 14 della legge n. 60/1963 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I. N. A. - Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori).
2.L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziche' alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a
pensione, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386 , e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , per il personale delle unita' sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione.
5. Il personale del comparto sanitario in servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1989, alla pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , analogamente ai dipendenti che hanno optato per le Casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.
6. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
7. L'opzione di cui al comma 6 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le norme di cui all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 .
Note dell' art. 2, comma 3:
La legge n. 29/1979 concerne la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. Le disposizioni del relativo articolo 6 sono le seguenti:
Art.6.-In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ed altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione dei contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.
Note all' art. 2, comma 4:
- La legge n. 386/1976 reca norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.
- Il decreto del Presidente della Repubvblica n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
- Il decreto Il decreto del Presidente della Rpubblica n. 761/1979 concerne lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. Le sisposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del predetto decreto sono le seguenti:
Art. 74 (Trattamento di quiescenza del personale). - Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali, e' obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche al personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . Lo stesso articolo si applica anche la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si applicano, ai fini del trattamento in quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 . Si applica, altresi', il terzo comma del presente articolo.
Art. 76 (Trattamento di previdenza del personale).- Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74 e' iscritto ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche la personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla lege 23 dicembre 1978, n. 833 .
In relazione ai trasferimenti di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvedera' a versare all'INADEL l'indennita' di anzianita' maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione prevedenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti, di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell-'indennita' premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto all'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si applicano ai fini di un trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 . Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'EMPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.
Nota all' art. 2, comma 5
Il decreto- legge n. 55/1983 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131/1983 , reca provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.
Note all'art. 2, comma 8:
- Per quanto riguarda l' art. 6 della legge n. 29/1979 v. nota all'art. 2, comma 3.
- Il D. P. R. n. 1036/1972 reca norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 a cui si applicano le norme dell' art. 6 della legge n. 29/1979 e' quello appartenente all'Istituto edilizia sociale (ISES) che attua il servizio sociale di cui all' art. 14 della legge n. 60/1963 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I. N. A. - Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori).