Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1591
CASS
Sentenza 28 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere accertata, con valutazione "ex ante", in riferimento alla prevedibilità o meno del protrarsi della causa dell'impossibilità di esecuzione della prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all'organizzazione del datore di lavoro; l'impossibilità parziale della prestazione, infatti, non giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può prevedere (dunque necessariamente a livello di prognosi)la ripresa della attualità del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell'assenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, giudicando in sede di rinvio e discostandosi dal principio di diritto stabilito ex art. 384 cod. proc. civ., aveva ritenuto ingiustificato il recesso del datore di lavoro per impossibilità parziale della prestazione dovuta al ritiro del tesserino di accesso alle aree aeroportuali ad un dipendente aeroportuale sottoposto a procedimento penale, in quanto, con valutazione "ex post", l'assenza del dipendente era risultata "sostenibile" per il datore di lavoro in considerazione del fatto che non era stato assunto alcun lavoratore e non erano stati modificati in modo significativo i moduli organizzativi).

Commentari3

  • 1La sopravvenuta inidoneità alla mansione ed il blocco dei licenziamenti - Nota a margine della sentenza del Tribunale di Ravenna del 7.1.2021
    Francesco Alvaro · https://www.lavorodirittieuropa.it/

    TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA Premessa Trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore della prima disciplina emergenziale, introduttiva del divieto di licenziamento per ragioni economiche (D.L. 17.3.2020, n. 18), via via confermato da tutti i provvedimenti successivi (D.L. 34-104-137-178/2020 e 41/2021) , il dibattito in ordine alla natura della natura del c.d. blocco dei licenziamenti si è andato a focalizzare sulle fattispecie che sono ricomprese nella fattispecie del G.M.O., rispetto alle quali la limitazione trova applicazione. Il tenore letterale delle disposizioni in materia (dalla capofila, costituita dall'art. 46, D.L. 18/2020, all'ultima in ordine temporale, ed …

     Leggi di più…

  • 2La sopravvenuta inidoneità alla mansione ed il blocco dei licenziamenti - Nota a margine della sentenza del Tribunale di Ravenna del 7.1.2021
    Di : Francesco Alvaro · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 1 maggio 2021

    TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA Premessa Trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore della prima disciplina emergenziale, introduttiva del divieto di licenziamento per ragioni economiche (D.L. 17.3.2020, n. 18), via via confermato da tutti i provvedimenti successivi (D.L. 34-104-137-178/2020 e 41/2021) , il dibattito in ordine alla natura della natura del c.d. blocco dei licenziamenti si è andato a focalizzare sulle fattispecie che sono ricomprese nella fattispecie del G.M.O., rispetto alle quali la limitazione trova applicazione. Il tenore letterale delle disposizioni in materia (dalla capofila, costituita dall'art. 46, D.L. 18/2020, all'ultima in ordine temporale, ed …

     Leggi di più…

  • 3Arresti domiciliari del lavoratore: esclusione dell' obbligo di repechage
    Avv. Lorenzo Mosca · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1591
Data del deposito : 28 gennaio 2004

Testo completo