Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere accertata, con valutazione "ex ante", in riferimento alla prevedibilità o meno del protrarsi della causa dell'impossibilità di esecuzione della prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all'organizzazione del datore di lavoro; l'impossibilità parziale della prestazione, infatti, non giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può prevedere (dunque necessariamente a livello di prognosi)la ripresa della attualità del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell'assenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, giudicando in sede di rinvio e discostandosi dal principio di diritto stabilito ex art. 384 cod. proc. civ., aveva ritenuto ingiustificato il recesso del datore di lavoro per impossibilità parziale della prestazione dovuta al ritiro del tesserino di accesso alle aree aeroportuali ad un dipendente aeroportuale sottoposto a procedimento penale, in quanto, con valutazione "ex post", l'assenza del dipendente era risultata "sostenibile" per il datore di lavoro in considerazione del fatto che non era stato assunto alcun lavoratore e non erano stati modificati in modo significativo i moduli organizzativi).
Commentari • 3
- 1. La sopravvenuta inidoneità alla mansione ed il blocco dei licenziamenti - Nota a margine della sentenza del Tribunale di Ravenna del 7.1.2021Francesco Alvaro · https://www.lavorodirittieuropa.it/
TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA Premessa Trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore della prima disciplina emergenziale, introduttiva del divieto di licenziamento per ragioni economiche (D.L. 17.3.2020, n. 18), via via confermato da tutti i provvedimenti successivi (D.L. 34-104-137-178/2020 e 41/2021) , il dibattito in ordine alla natura della natura del c.d. blocco dei licenziamenti si è andato a focalizzare sulle fattispecie che sono ricomprese nella fattispecie del G.M.O., rispetto alle quali la limitazione trova applicazione. Il tenore letterale delle disposizioni in materia (dalla capofila, costituita dall'art. 46, D.L. 18/2020, all'ultima in ordine temporale, ed …
Leggi di più… - 2. La sopravvenuta inidoneità alla mansione ed il blocco dei licenziamenti - Nota a margine della sentenza del Tribunale di Ravenna del 7.1.2021Di : Francesco Alvaro · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 1 maggio 2021
TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA Premessa Trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore della prima disciplina emergenziale, introduttiva del divieto di licenziamento per ragioni economiche (D.L. 17.3.2020, n. 18), via via confermato da tutti i provvedimenti successivi (D.L. 34-104-137-178/2020 e 41/2021) , il dibattito in ordine alla natura della natura del c.d. blocco dei licenziamenti si è andato a focalizzare sulle fattispecie che sono ricomprese nella fattispecie del G.M.O., rispetto alle quali la limitazione trova applicazione. Il tenore letterale delle disposizioni in materia (dalla capofila, costituita dall'art. 46, D.L. 18/2020, all'ultima in ordine temporale, ed …
Leggi di più… - 3. Arresti domiciliari del lavoratore: esclusione dell' obbligo di repechageAvv. Lorenzo Mosca · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AEROPORTI DI ROMA S.p.A., in persona dei procuratori speciali Massimo Faccioli Pintozzi e Roberto Spingardi, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele, n. 187, presso l'avv. GU Rinaldi Baccelli, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR GU, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita, n. 37, presso l'avv. Vincenzo Sepe, che lo difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 35 data 6 giugno 2000 (R.G. 920/98);
sentiti, nella Pubblica udienza del 9 luglio 2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Rinaldi e Sepe;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12589 del 26 settembre 1995, il Tribunale di Roma respingeva l'appello proposto dalla S.p.A. Aeroporti di Roma avverso la decisione del Pretore della stessa sede in data 2 febbraio 1994, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla stessa società in data 11 dicembre 1990 a GU RD, per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa determinata della sospensione della tessera di accesso alle zone aeroportuali, disposta dalla competente autorità nei suoi confronti il 20 aprile 1990, a seguito del procedimento penale aperto a suo carico per il reato di tentato furto all'interno di una vettura custodita nel parcheggio dell'aeroporto di Roma dove il RD prestava servizio.
Il Tribunale riteneva la fattispecie riconducibile all'impossibilità sopravvenuta parziale di cui all'art. 1464 c.c., con onere del datore di lavoro di provare l'intollerabilità della protrazione dell'assenza forzata del lavoratore e la mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto, nonché di adibire il dipendente a compiti non richiedenti l'utilizzo della tessera aeroportuale. Decideva, quindi, la controversia sul rilievo che la detta prova non era stata fornita.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società Aeroporti di Roma con sentenza 28 ottobre 1997, n. 10616, annullando la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Rieti. Secondo la sentenza di legittimità, la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, per evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 codice civile, in mancanza di un suo interesse alle future, residue,
prestazioni lavorative;
la sussistenza o meno di tale interesse deve però essere verificata, in forza del necessario coordinamento tra l'art. 1464 c.c. e l'art. 1 della legge n. 604 del 1966, tenendo presenti le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa;
pertanto, nell'ipotesi di ritiro del tesserino di accesso al dipendente aeroportuale, la legittimità del licenziamento presuppone la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, delle ragioni tecniche che, in considerazione dell'imprevedibilità della durata della sospensione, di per sè oggettivamente impediscano, con un giudizio ex ante, la regolare funzionalità dell'azienda; la sentenza impugnata, invece, aveva richiesto la prova dell'impossibilità del c.d. repechage del Giucciardi, applicando regole proprie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, connesso a scelte organizzative dell'imprenditore; del resto, l'impossibilità di impiegare il dipendente in altri compiti era stato già accertato in primo grado, senza impugnazione da parte del lavoratore. Ed ancora, con vizio della motivazione il Tribunale aveva ritenuto che la società ricorrente non avesse fornito la prova del venir meno del suo interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del RD, mentre le prove testimoniali sul punto formulate dalla società Aeroporti di Roma in primo grado, sia pure in via subordinata, erano state ritenute superflue del Pretore.
Sulla base di queste considerazioni, la sentenza ha precisato nei seguenti termini il compito del giudice del rinvio: "nel valutare l'interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative, tenendo conto di tutte le ragioni sopra indicate, il Tribunale dovrà considerare l'imprevedibilità della durata della sospensione della tessera aeroportuale, riferita al momento dell'intimato licenziamento, senza svolgere alcuna indagine in ordine alla possibilità di adibizione del RD ad altra mansione". Riassunta la causa, il Tribunale di Rieti ha rigettato l'appello della società, confermando la sentenza di primo grado. La decisione è motivata con la considerazione che l'istruttoria compiuta (con l'espletamento delle prove testimoniali) non aveva dimostrato (anzi, era risultato il contrario) che al tempo del licenziamento l'organizzazione aziendale avrebbe risentito in misura sensibile dell'assenza del RD in relazione al non breve lasso di tempo necessario per definizione della vicenda penale e la restituzione del tesserino, considerata soprattutto la circostanza che il licenziamento era stato preceduto da un periodo di sospensione dal servizio, durante il quale il dipendente non era stato sostituito e nessuna modifica o alterazione aveva subito il servizio se non la distribuzione tra gli altri addetti del suo carico di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso per due motivi la S.p.A. Aeroporti di Roma, al quale resiste GU RD con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 1384 e 1464.
Si deduce che il Tribunale, discostandosi dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione, ha valutato l'imprevedibilità della durata dell'impossibilità della prestazione ex post e non ex ante;
ed infatti, al tempo del licenziamento, non poteva assolutamente prevedersi quando e se sarebbe stato restituito il tesserino, restituzione che non rappresentava una conseguenza automatica dell'esito del giudizio penale, ma dipendeva dalle autonome determinazioni discrezionali dell'autorità competente circa i fatti che comunque risultavano comprovati.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione omessa e insufficiente sul punto decisivo dell'imprevedibilità della durata dell'impedimento e dell'interesse del datore di lavoro alle residue prestazioni lavorative, in una situazione di totale incertezza circa la possibilità di utilizzarle in futuro. Si aggiunge che del tutto incongrue dovevano ritenersi le considerazioni del Tribunale in ordine alla sopportabilità dell'assenza da parte dell'organizzazione aziendale, mediante la ridistribuzione del carico di lavoro tra gli altri addetti e il ricorso al lavoro straordinario, atteso che non è ammissibile un obbligo del datore di lavoro di mantenere sine die il posto di lavoro al dipendente assente.
Il ricorso, esaminati unitariamente i due motivi perché concernenti la stessa questione, va accolto.
In realtà la motivazione della sentenza impugnata esprime chiaramente il convincimento che, ove risulti in concreto che l'organizzazione aziendale sia in grado di sopportare agevolmente la mancanza della prestazione del dipendente, sussiste sempre l'interesse apprezzabile del datore di lavoro a ricevere le residue prestazioni lavorative, indipendentemente da qualsiasi prognosi circa l'eventualità che cessi la causa dell'impossibilità di esecuzione e il tempo occorrente. Ed infatti, il Tribunale di Rieti, in coerenza con questa impostazione, non ha compiuto in effetti alcuna indagine e valutazione circa la prevedibile, al tempo del recesso, durata dell'impossibilità dovuta alla mancanza del tesserino di accesso alle zone aeroportuali, limitandosi a rilevare che la riscontrata "sopportabilità" al tempo del recesso dell'assenza del RD, poteva essere riferita - a livello di prognosi - anche al periodo relativo al "non breve tempo necessario per ottenere la definizione della sua vicenda penale e con essa la restituzione del tesserino". Risulta palese come il giudice del rinvio abbia sostituito un proprio, diverso, principio di diritto a quello enunciato dalla Corte di cassazione, al quale aveva l'obbligo di uniformarsi ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Come risulta dall'esposizione fatta in sede di svolgimento del processo, la sentenza di Cassazione non ha affatto detto che, per giudicare della conformità a legge del recesso della S.p.A. Aeroporti di Roma, dovesse attribuirsi rilievo esclusivo e assorbente alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, ai sensi dell'art. 3 legge 15 luglio 1966, n. 604, senza la presenza delle quali non sarebbe in alcun caso possibile risolvere un rapporto di lavoro connotato dal difetto funzionale della causa costituito dalla mancanza della prestazione lavorativa. Ed infatti la sentenza è esplicita nel ricondurre la fattispecie alla previsione del recesso di cui all'art. 1464 c.c., non a quella del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sottolineando come l'impossibilità della prestazione lavorativa è vicenda non comparabile con la risoluzione del rapporto determinata dalla volontà del datore di lavoro per il perseguimento degli interessi collegati alle sue scelte organizzative, vicenda quest'ultima che vede la cessazione dell'esecuzione determinata proprio dall'iniziativa del datore di lavoro.
Di conseguenza, altrettanto chiaro è il contenuto nella sentenza nella parte in cui pone in evidenza che l'impossibilità parziale non giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può prevedere, e dunque, necessariamente a livello di prognosi, la ripresa della fattualità del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro in relazione alla durata dell'assenza.
È con riguardo a questo aspetto che la sentenza di Cassazione richiama i contenuti precettivi dell'art. 3 l. 604/1966, non certo per affermarne la diretta applicazione, ma per utilizzarli quali principi generali dell'ordinamento del lavoro al fine di fornire criteri-guida di valutazione dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le prestazioni residue.
Tutto ciò nella prospettiva che nel contratto di lavoro, che è contratto a prestazioni corrispettive, la mancanza della prestazione lavorativa per ragioni non imputabili al dipendente determina un difetto funzionale della causa, che, se non definitivo con le conseguenze di cui all'art. 1463 c.c., si traduce in impossibilità parziale di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1464 c.c. e giustifica il recesso allorché, in relazione alle circostanze del caso concreto, non possa ritenersi giustificato il mantenimento in vita del rapporto.
In alcune ipotesi specifiche, è la legge a stabilire le condizioni e la durata del mantenimento in vita del rapporto del quale risulti impossibile l'esecuzione (come nel caso della malattia del lavoratore); per il recesso ex art. 1464, ha chiarito la sentenza di Cassazione, è indispensabile, invece, stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempo occorrente;
è a questo punto che entrano in gioco i principi enucleabili dall'art. 3 l. 604/1966, poiché le ragioni organizzative possono giustificare l'interesse alla risoluzione anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, possono escludere il detto interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini segnati dalla ragionevolezza e dall'equità. Ed infatti, l'incarico specifico dato al giudice di rinvio consisteva nella valutazione dell'interesse del datore di lavoro in relazione alla prevedibilità o imprevedibilità della durata dell'impossibilità.
L'incarico non è stato svolto dal Tribunale di Rieti, che ha deciso la controversia senza accertare se, al tempo del licenziamento, fosse prevedibile, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, la cessazione dell'impossibilità di lavorare con la restituzione del tesserino ed il tempo occorrente;
solo in relazione a quest'ultimo punto, cioè alla durata prevedibile, l'indagine avrebbe dovuto spostarsi sulla "sostenibilità" dell'assenza da parte dell'organizzazione aziendale;
ed invece, il Tribunale ha ritenuto in sostanza che se il datore di lavoro è in grado di espletare il servizio senza assumere un altro lavoratore e senza modificare in modo apprezzabile i moduli organizzativi, l'assenza del dipendente per cause indipendenti dalla sua volontà e diverse da quella disciplinate dalla legge (come la malattia) non giustifica in nessun caso la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1464 c.c., prescindendo dalla prevedibilità della cessazione della causa dell'impossibilità e dal tempo occorrente.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di L'Aquila, che dovrà decidere la controversia uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione 28 ottobre 1997, n. 10616, come interpretato e chiarito dalle considerazioni sopra svolte.
Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004