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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2023, n. 25788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25788 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori delle parti civili AO AT, ER GI BU, CA RA e AL RA, avv.ti Costanza DéOrnnea, ES US MA e ER de NC, che hanno tutti concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Stefania Serafini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25788 Anno 2023 Presidente: ZAZA LO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di MA CA per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravati commessi nella sua qualità di amministratore di Capital Consulting Italia s.r.I., fallita nell'ottobre del 2010. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i connessi reati di esercizio abusivo esercizio di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, truffa ed appropriazione indebita aggravate, in quanto estinti per prescrizione, provvedendo conseguentemente a rideterminare il trattamento sanzionatorio. All'imputato, oltre all'occultamento della contabilità societaria, è contestato di aver distratto rilevanti somme raccolte tra i clienti della società nell'ambito dell'attività di arbitraggio sportivo gestita dalla medesima. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione. In particolare il ricorrente eccepisce che le somme destinate dai clienti della società alle scommesse sportive non sarebbero mai transitate nel patrimonio della fallita, poiché le stesse venivano depositate su un conto dedicato acceso dagli stessi clienti, del quale erano gli unici titolari, ed operato dalla Capital Consulting su loro autorizzazione per effettuare le giocate, svolgendo la società esclusivamente un'attività di consulenza, tanto che gli eventuali proventi delle scommesse venivano direttamente retrocessi sul conto corrente - distinto da quello di giuoco - dei clienti medesimi. Ed in tal senso la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le numerose testimonianze assunte nel dibattimento di primo grado comprovanti il meccanismo descritto e, dunque, il mancato ingresso nel patrimonio della fallita delle somme investite dai suoi clienti, con conseguente inconfigurabilità del reato di bancarotta patrimoniale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente non ha proposto motivi in merito al capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, reato in riferimento al quale la Corte territoriale ha parimenti confermato la condanna ed in relazione al quale, dunque, la sua responsabilità deve ritenersi in ogni caso definitivamente affermata. 3. Ciò premesso, le doglianze proposte con il ricorso sono inammissibili. Il ricorrente si limita, infatti, a riproporre le medesime censure sottoposte al giudice dell'appello con il 1 gravame di merito e da quest'ultimo confutate con esaustiva motivazione, con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontato. La sentenza ha fatto buon governo del consolidato principio affermato da questa Corte, per cui possono formare oggetto di distrazione, oltre ai beni propri della società fallita, anche quelli che rientrino nella sua autonoma disponibilità e che costituiscano il patrimonio dei rapporti attivi facenti capo all'azienda, ciò perché, di seguito al fallimento, si attribuiscono al patrimonio d'impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all'imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto anche quelli di cui ha avuto soltanto il possesso (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 27410 del 25/05/2022, Salvini, Rv. 283580; Sez. 5, n. 20108 del 17/3/2016, Lande, Rv. 267404; Sez. 5, n. 22872 del 14/04/2003, Cipolli, Rv. 224538; Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999, Di Maio, Rv. 213866; vedi anche, in motivazione, Sez. 5, n. 28031 del 11/3/2019, Salvini, Rv. 276921). Ed in tal senso la Corte territoriale ha ampiamente evidenziato le ragioni per cui le somme raccolte - peraltro illecitamente - non siano rimaste separate dal patrimonio della fallita, posto che quest'ultima ne aveva l'autonoma gestione, come logicamente desunto dai giudici del merito dal contenuto delle testimonianze riportato nella motivazione della sentenza e completamente ignorato dal ricorrente. Questi, infatti, si è limitato ad evidenziare come i conti di giuoco accesi dai clienti della società rimanessero nella disponibilità di questi ultimi, preternnettendo quanto osservato dalla Corte sulla base delle citate testimonianze (e delle stesse dichiarazioni rilasciate dall'imputato) in merito al fatto che sui conti medesimi il MA e i suoi collaboratori erano legittimati ad operare, posto che erano loro a scegliere in assoluta autonomia le c.d. sure bets sulle quali investire la liquidità fornita dai clienti della fallita. Anzi è proprio questo il servizio che offriva la società, ossia la competenza in materia di arbitraggio sportivo e l'organizzazione necessaria per poterlo praticare proficuamente e con la necessaria tempestività, di cui i singoli investitori erano privi. Ragione per cui gli stessi si erano decisi ad affidare i propri risparmi al MA, allettati dalla promessa di un ritorno garantito dell'investimento. Pertanto la disposizione delle somme per finalità diverse da quelle per cui erano state affidate con le modalità descritte integra indubitabilmente la fattispecie di bancarotta patrimoniale ritenuto in sentenza, trattandosi di risorse monetarie che comunque erano confluite nel patrimonio di garanzia della fallita, confondendosi in esso (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 45372 del 18/10/2019, Malandrino, Rv. 276991). 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa 2 Così deciso il 3/5/2023 sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.000 per le parti civili RA CA NA e RA AL, in complessivi euro 1.844 per la parte civile BU e in complessivi euro 1.200 per la parte civile AT, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.000 per le parti civili RA CA NA e RA AL, in complessivi euro 1.844 per la parte civile BU e in complessivi euro 1.200 per la parte civile AT, oltre accessori di legge.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori delle parti civili AO AT, ER GI BU, CA RA e AL RA, avv.ti Costanza DéOrnnea, ES US MA e ER de NC, che hanno tutti concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Stefania Serafini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25788 Anno 2023 Presidente: ZAZA LO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di MA CA per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravati commessi nella sua qualità di amministratore di Capital Consulting Italia s.r.I., fallita nell'ottobre del 2010. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i connessi reati di esercizio abusivo esercizio di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, truffa ed appropriazione indebita aggravate, in quanto estinti per prescrizione, provvedendo conseguentemente a rideterminare il trattamento sanzionatorio. All'imputato, oltre all'occultamento della contabilità societaria, è contestato di aver distratto rilevanti somme raccolte tra i clienti della società nell'ambito dell'attività di arbitraggio sportivo gestita dalla medesima. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione. In particolare il ricorrente eccepisce che le somme destinate dai clienti della società alle scommesse sportive non sarebbero mai transitate nel patrimonio della fallita, poiché le stesse venivano depositate su un conto dedicato acceso dagli stessi clienti, del quale erano gli unici titolari, ed operato dalla Capital Consulting su loro autorizzazione per effettuare le giocate, svolgendo la società esclusivamente un'attività di consulenza, tanto che gli eventuali proventi delle scommesse venivano direttamente retrocessi sul conto corrente - distinto da quello di giuoco - dei clienti medesimi. Ed in tal senso la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le numerose testimonianze assunte nel dibattimento di primo grado comprovanti il meccanismo descritto e, dunque, il mancato ingresso nel patrimonio della fallita delle somme investite dai suoi clienti, con conseguente inconfigurabilità del reato di bancarotta patrimoniale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente non ha proposto motivi in merito al capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, reato in riferimento al quale la Corte territoriale ha parimenti confermato la condanna ed in relazione al quale, dunque, la sua responsabilità deve ritenersi in ogni caso definitivamente affermata. 3. Ciò premesso, le doglianze proposte con il ricorso sono inammissibili. Il ricorrente si limita, infatti, a riproporre le medesime censure sottoposte al giudice dell'appello con il 1 gravame di merito e da quest'ultimo confutate con esaustiva motivazione, con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontato. La sentenza ha fatto buon governo del consolidato principio affermato da questa Corte, per cui possono formare oggetto di distrazione, oltre ai beni propri della società fallita, anche quelli che rientrino nella sua autonoma disponibilità e che costituiscano il patrimonio dei rapporti attivi facenti capo all'azienda, ciò perché, di seguito al fallimento, si attribuiscono al patrimonio d'impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all'imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto anche quelli di cui ha avuto soltanto il possesso (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 27410 del 25/05/2022, Salvini, Rv. 283580; Sez. 5, n. 20108 del 17/3/2016, Lande, Rv. 267404; Sez. 5, n. 22872 del 14/04/2003, Cipolli, Rv. 224538; Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999, Di Maio, Rv. 213866; vedi anche, in motivazione, Sez. 5, n. 28031 del 11/3/2019, Salvini, Rv. 276921). Ed in tal senso la Corte territoriale ha ampiamente evidenziato le ragioni per cui le somme raccolte - peraltro illecitamente - non siano rimaste separate dal patrimonio della fallita, posto che quest'ultima ne aveva l'autonoma gestione, come logicamente desunto dai giudici del merito dal contenuto delle testimonianze riportato nella motivazione della sentenza e completamente ignorato dal ricorrente. Questi, infatti, si è limitato ad evidenziare come i conti di giuoco accesi dai clienti della società rimanessero nella disponibilità di questi ultimi, preternnettendo quanto osservato dalla Corte sulla base delle citate testimonianze (e delle stesse dichiarazioni rilasciate dall'imputato) in merito al fatto che sui conti medesimi il MA e i suoi collaboratori erano legittimati ad operare, posto che erano loro a scegliere in assoluta autonomia le c.d. sure bets sulle quali investire la liquidità fornita dai clienti della fallita. Anzi è proprio questo il servizio che offriva la società, ossia la competenza in materia di arbitraggio sportivo e l'organizzazione necessaria per poterlo praticare proficuamente e con la necessaria tempestività, di cui i singoli investitori erano privi. Ragione per cui gli stessi si erano decisi ad affidare i propri risparmi al MA, allettati dalla promessa di un ritorno garantito dell'investimento. Pertanto la disposizione delle somme per finalità diverse da quelle per cui erano state affidate con le modalità descritte integra indubitabilmente la fattispecie di bancarotta patrimoniale ritenuto in sentenza, trattandosi di risorse monetarie che comunque erano confluite nel patrimonio di garanzia della fallita, confondendosi in esso (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 45372 del 18/10/2019, Malandrino, Rv. 276991). 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa 2 Così deciso il 3/5/2023 sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.000 per le parti civili RA CA NA e RA AL, in complessivi euro 1.844 per la parte civile BU e in complessivi euro 1.200 per la parte civile AT, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.000 per le parti civili RA CA NA e RA AL, in complessivi euro 1.844 per la parte civile BU e in complessivi euro 1.200 per la parte civile AT, oltre accessori di legge.