Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa ed un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona.
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6458 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: DUBOLINO PIETRO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) MILANI DINO N. IL 09/03/1977 avverso la sentenza n. 2191/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 20/10/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO; Data Udienza: 22/11/2012 CONSIDERATO IN DIRITTO: – che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto: a) con riguardo al mancato riconoscimento della legittima difesa, puramente assertiva appare l'affermazione contenuta nell'atto di gravame secondo cui non vi sarebbe prova, in atti, degli elementi di fatto sui quali risulta basata la decisione assunta, sul punto, dai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2010, n. 27768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27768 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 918
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 34891/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) CASCO EDA, N. IL 27/12/1932;
2) AUTIERI TIZIANA, N. IL 15/07/1972;
3) PEVERE GIUSEPPINA, N. IL 18/09/1961;
avverso la sentenza n. 305/2005 GIUDICE DI PACE di UDINE, del 02/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martusciello Vittorio, che ha concluso per annullamento senza rinvio. FATTO E DIRITTO
La procura generale presso la corte di appello di Trieste ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 2.7.09 dal giudice di pace di Udine, limitatamente al reato di lesioni, in ordine al quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Casco Eda e Autieri Tiziana, per remissione di querela. Il ricorrente rileva che il reato di lesioni è da considerare aggravato ex art. 585 c.p. e quindi è procedibile di ufficio dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Il ricorso è fondato, in quanto dal capo di imputazione sub a) risulta che le imputate sono accusate di aver cagionato le lesioni con colpi infetti con un manico di scopa e con un ombrello, da considerare armi improprie, in quanto, sia pure in via occasionale, possono servire a offendere l'incolumità fisica della persona. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella categoria delle armi improprie, la L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ampliando questa nozione, ha ricompresso in essa, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (sez. 5, n. 43351 del 20.11.2008; sez. 5 n. 1138 dell'8.4.1983, in Cass. pen. 1984,969).
Il reato è quindi procedibile di ufficio ed è di competenza del tribunale di Udine, in composizione monocratica.
La sentenza, limitatamente a questo capo, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla procura presso il tribunale di Udine.
Nessuna censura è stata formulata nei confronti della sentenza suindicata, relativamente alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Casco Eda, in ordine al reato di ingiuria, e di Autieri Tiziana, in ordine al reato di minaccia, per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Casco Eda e Autieri Tiziana, nel capo relativo al delitto di cui all'art. 582 c.p. (lett. a) della rubrica) e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010