Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4142
CASS
Sentenza 23 giugno 1998

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La specialità del rito previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. non impedisce la dichiarazione di falsità di atti e documenti, in quanto la decisione pronunciata a richiesta delle parti è equiparata, a tali effetti, ad una sentenza di condanna. Di conseguenza, indipendentemente dal riconoscimento della penale responsabilità e a prescindere dalla richiesta delle parti, il giudice deve, a norma dell'art. 537 cod. proc. pen., dichiarare la falsità degli atti da lui accertata, stante l'esigenza di eliminare dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica. Unico obbligo del giudice, in tale ipotesi, è quello di motivare l'accertata falsità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4142
    Data del deposito : 23 giugno 1998

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