Sentenza 23 giugno 1998
Massime • 1
La specialità del rito previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. non impedisce la dichiarazione di falsità di atti e documenti, in quanto la decisione pronunciata a richiesta delle parti è equiparata, a tali effetti, ad una sentenza di condanna. Di conseguenza, indipendentemente dal riconoscimento della penale responsabilità e a prescindere dalla richiesta delle parti, il giudice deve, a norma dell'art. 537 cod. proc. pen., dichiarare la falsità degli atti da lui accertata, stante l'esigenza di eliminare dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica. Unico obbligo del giudice, in tale ipotesi, è quello di motivare l'accertata falsità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 23.6.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.4142
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.35998/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di AR TO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16.5.97 del Tribunale di Nocera Inferiore Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale applicava, ex art.444 c.p.p., a Di AR TO, per i reati previsti dagli artt. 321, 479 cod.pen. e 159, 160 c.p.m.p., la pena di mesi otto di reclusione.
La difesa ricorre e deduce la violazione dell'art.606, lett.c) ed e) c.p.p. sostenendo l'inesistenza di prova della falsità della cartella clinica e l'inapplicabilità dell'art.537 c.p.p. al patteggiamento che non consente un accertamento di merito. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La specialita del rito previsto dall'art.444 c.p.p. non impedisce la dichiarazione di falsità di atti e documenti, in quanto la decisione pronunciata a richiesta delle parti è equiparata, a tali effetti, ad una sentenza di condanna. Di conseguenza, indipendentemente dal riconoscimento della penale responsabilità e a prescindere dalla richiesta delle parti, il giudice deve, a norma dell'art.537 cpp, dichiarare la falsità degli atti da lui accertata stante l'esigenza di eliminare dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica (Cass.Sez.V, 18.5.93, Di Russo, conf. mass. 190100, 191965, 20954 e 195025).
Unico obbligo del giudice, in tale ipotesi, è quello di motivare l'accertata falsità, obbligo che, nella fattispecie, è adempiuto, esaustivamente-nei limiti compatibili con la specialità del rito che postula un giudizio allo stato degli atti-con il sufficiente riferimento, alle acquisizioni processuali e, in particolare, all'informativa dei carabinieri, ai verbali d'interrogatorio di Schiavone, alle dichiarazioni rese dall'imputato e dalla madre, alle intercettazioni telefoniche, elementi tutti richiamati per dimostrare la fondatezza delle accuse.
Consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire due milioni a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998