CASS
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2024, n. 30835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30835 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 978-2023 proposto da: LUCCA GIOVANNA, PANZERI SARA, ST BARBARA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MO NA;
- ricorrenti -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NC TR, NC TU, UR SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI;
- controricorrente -
Oggetto Fondo garanzia inps R.G.N.978/2023 Cron. Rep. Ud. 11/06/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 30835 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 02/12/2024 2 avverso la sentenza n. 593/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 216/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MARCO NAPPI per delega verbale avvocato MO NA;
udito l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA per delega verbale avvocato NC TR. FATTI DI CAUSA In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano rigettava le domande di UC GI, NZ AR e CC AR proposte nei confronti dell’Inps e aventi ad oggetto il pagamento delle retribuzioni non pagate, del t.f.r. maturato e, tranne che per UC, delle quote non versate al fondo di previdenza complementare da parte del datore di lavoro. Le tre lavoratrici, prima alle dipendenze di due società poi sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, erano state cedute ai sensi dell’art.2112 c.c. ad una società affittuaria di ramo d’azienda. Nel 2017 e nel 2019, in sede sindacale, era stato pattuito ex art.47, co.5 l. n.428/90 che le lavoratrici rinunciassero nei confronti della affittuaria ai crediti retributivi e per t.f.r. maturati nel periodo di lavoro prestato presso le società di origine. Riteneva la Corte d’appello che l’Inps, tramite il Fondo di Garanzia, non dovesse intervenire, poiché gli artt.2 l. 3 n.297/82 e 2 d.lgs. n.80/92 si riferiscono alla ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta, mentre, nel caso di specie, il nuovo datore di lavoro affittuario del ramo d’azienda non era insolvente. Inoltre, gli accordi sindacali non erano rilevanti, in quanto la deroga all’art.2112 c.c. era ammessa solo per le procedure liquidatorie e non per quelle conservative come l’amministrazione straordinaria. Infine, rispetto alla mancata contribuzione al fondo di previdenza complementare, la Corte chiariva che non vi era un diritto del lavoratore a ottenere direttamente la prestazione dal Fondo di garanzia. Avverso la sentenza UC GI, NZ AR e CC AR ricorrono per quattro motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.47, co.
4-bis e 5 l. n.428/90, 2112 c.c., 2 l. n.297/82, 2 d.lgs. n.80/92, nonché degli artt.3 e 5 Direttiva 2001/23/UE. La Corte avrebbe errato nell’escludere la validità e rilevanza degli accordi sindacali di cui all’art.47 l. n.428/90 al caso di procedura 4 d’insolvenza diretta alla conservazione anziché alla liquidazione del patrimonio. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., in relazione agli accordi sindacali 7.2.2017 e 8.5.2019, in combinato disposto con l’art.47, co.
4-bis e 5 l. n.428/90. La Corte non avrebbe correttamente interpretato la natura della procedura di amministrazione straordinaria cui erano state sottoposte le società d’origine, avendo tale procedura natura liquidatoria. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.63, co.4 e 5 d.lgs. n.270/99, con riferimento all’art. 2112 c.c., non avendo la Corte considerato che in base alla prima norma è ammessa deroga all’art.2112 c.c. in seno alla procedura di amministrazione straordinaria. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione art. 5 d.lgs. n.80/92 in relazione all’art. 2112 c.c., per avere la Corte escluso il diritto delle lavoratrici alla prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia in caso di inadempimento del datore insolvente all’obbligo di versare i contributi al fondo di previdenza complementare. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione. Essi sono infondati. Questa Corte ha più volte affermato (Cass.19277/18, Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) che il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto 5 con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l’unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. L’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro determina l’inopponibilità all’Inps degli accordi sindacali conclusi ai sensi dell’art.47, co.5 l. n.428/90. Essi riguardano il solo rapporto trilatero tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario dell’azienda, non il rapporto previdenziale tra lavoratore e Inps. Questa Corte, a far data da Cass.19277/18, cit., ha chiarito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass.39698/21, Cass.1861/22, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell’art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall’assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall’altro che tale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 6 80/987/CEE”); e dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di Giustizia circa l’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva 80/987/CEE, la richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare irrilevante. Invero, la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass.4897/21); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze dell’affittuario e il lavoratore ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze dell’affittante, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze dell’affittuario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell’assicurato); e mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il 7 patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così ancora Cass. n.19277/18, cit., nonché da ult. Cass.37789/22). In coerenza con detti principi, questa Corte ha affermato che l’accordo sindacale di deroga ex art.47, co.5 l. n.428/90 non è opponibile all’Inps (Cass.6842/23, Cass.37789/22). Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art.1372 c.c. Come detto, infatti, l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art.47, co.5 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. Da quanto sin qui detto deriva l’irrilevanza dell’art.63, co.4 e 5 d.lgs. n.270/99 nonché della natura conservativa o liquidatoria della procedura concorsuale in essere;
trattasi invero di profili che attengono al rapporto di lavoro e al connesso art.2112 c.c., non già all’autonomo rapporto previdenziale. Resta da dire che non è applicabile il nuovo comma 5-bis dell’art.47 l. n.428/90, introdotto dall’art.368 d.lgs. n.14/19, in base al quale: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il 8 trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo.” AT infatti di una disciplina innovativa (v. Cass.27789/22), come tale non applicabile retroattivamente ad accordi sindacali conclusi nel 2017 e 2019, ovvero antecedentemente alla sua entrata in vigore. Il quarto motivo è infondato. In tema di previdenza complementare, l’art.5, co.2 d.lgs. n.80/92 dispone che il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto, “può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”. Come correttamente rilevato dalla Corte, non v’è un diritto del lavoratore ad ottenere direttamente dal Fondo di garanzia la prestazione;
il diritto è al versamento della contribuzione da parte del Fondo di garanzia in favore del fondo di previdenza complementare. Questa Corte (Cass.8524/23) ha affermato che l’intervento del Fondo di garanzia previsto dall’art.5 9 d.lgs. n.80/92 non opera – a differenza del Fondo previsto ex lege 1982 – con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari. Ciò si giustifica sul presupposto che la contribuzione datoriale ai fini della previdenza complementare non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto. Il lavoratore infatti non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo;
aspettativa che si concreterà ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l’intervento del Fondo di garanzia ex lege 297/82, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto. Conclusivamente il ricorso va respinto con compensazione delle spese data la sopravvenienza, rispetto al ricorso, dell’ordinanza di questa Corte n.8524/23.
P.Q.M.
10
- ricorrenti -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NC TR, NC TU, UR SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI;
- controricorrente -
Oggetto Fondo garanzia inps R.G.N.978/2023 Cron. Rep. Ud. 11/06/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 30835 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 02/12/2024 2 avverso la sentenza n. 593/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 216/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MARCO NAPPI per delega verbale avvocato MO NA;
udito l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA per delega verbale avvocato NC TR. FATTI DI CAUSA In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano rigettava le domande di UC GI, NZ AR e CC AR proposte nei confronti dell’Inps e aventi ad oggetto il pagamento delle retribuzioni non pagate, del t.f.r. maturato e, tranne che per UC, delle quote non versate al fondo di previdenza complementare da parte del datore di lavoro. Le tre lavoratrici, prima alle dipendenze di due società poi sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, erano state cedute ai sensi dell’art.2112 c.c. ad una società affittuaria di ramo d’azienda. Nel 2017 e nel 2019, in sede sindacale, era stato pattuito ex art.47, co.5 l. n.428/90 che le lavoratrici rinunciassero nei confronti della affittuaria ai crediti retributivi e per t.f.r. maturati nel periodo di lavoro prestato presso le società di origine. Riteneva la Corte d’appello che l’Inps, tramite il Fondo di Garanzia, non dovesse intervenire, poiché gli artt.2 l. 3 n.297/82 e 2 d.lgs. n.80/92 si riferiscono alla ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta, mentre, nel caso di specie, il nuovo datore di lavoro affittuario del ramo d’azienda non era insolvente. Inoltre, gli accordi sindacali non erano rilevanti, in quanto la deroga all’art.2112 c.c. era ammessa solo per le procedure liquidatorie e non per quelle conservative come l’amministrazione straordinaria. Infine, rispetto alla mancata contribuzione al fondo di previdenza complementare, la Corte chiariva che non vi era un diritto del lavoratore a ottenere direttamente la prestazione dal Fondo di garanzia. Avverso la sentenza UC GI, NZ AR e CC AR ricorrono per quattro motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.47, co.
4-bis e 5 l. n.428/90, 2112 c.c., 2 l. n.297/82, 2 d.lgs. n.80/92, nonché degli artt.3 e 5 Direttiva 2001/23/UE. La Corte avrebbe errato nell’escludere la validità e rilevanza degli accordi sindacali di cui all’art.47 l. n.428/90 al caso di procedura 4 d’insolvenza diretta alla conservazione anziché alla liquidazione del patrimonio. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., in relazione agli accordi sindacali 7.2.2017 e 8.5.2019, in combinato disposto con l’art.47, co.
4-bis e 5 l. n.428/90. La Corte non avrebbe correttamente interpretato la natura della procedura di amministrazione straordinaria cui erano state sottoposte le società d’origine, avendo tale procedura natura liquidatoria. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.63, co.4 e 5 d.lgs. n.270/99, con riferimento all’art. 2112 c.c., non avendo la Corte considerato che in base alla prima norma è ammessa deroga all’art.2112 c.c. in seno alla procedura di amministrazione straordinaria. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione art. 5 d.lgs. n.80/92 in relazione all’art. 2112 c.c., per avere la Corte escluso il diritto delle lavoratrici alla prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia in caso di inadempimento del datore insolvente all’obbligo di versare i contributi al fondo di previdenza complementare. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione. Essi sono infondati. Questa Corte ha più volte affermato (Cass.19277/18, Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) che il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto 5 con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l’unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. L’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro determina l’inopponibilità all’Inps degli accordi sindacali conclusi ai sensi dell’art.47, co.5 l. n.428/90. Essi riguardano il solo rapporto trilatero tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario dell’azienda, non il rapporto previdenziale tra lavoratore e Inps. Questa Corte, a far data da Cass.19277/18, cit., ha chiarito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass.39698/21, Cass.1861/22, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell’art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall’assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall’altro che tale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 6 80/987/CEE”); e dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di Giustizia circa l’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva 80/987/CEE, la richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare irrilevante. Invero, la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass.4897/21); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze dell’affittuario e il lavoratore ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze dell’affittante, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze dell’affittuario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell’assicurato); e mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il 7 patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così ancora Cass. n.19277/18, cit., nonché da ult. Cass.37789/22). In coerenza con detti principi, questa Corte ha affermato che l’accordo sindacale di deroga ex art.47, co.5 l. n.428/90 non è opponibile all’Inps (Cass.6842/23, Cass.37789/22). Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art.1372 c.c. Come detto, infatti, l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art.47, co.5 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. Da quanto sin qui detto deriva l’irrilevanza dell’art.63, co.4 e 5 d.lgs. n.270/99 nonché della natura conservativa o liquidatoria della procedura concorsuale in essere;
trattasi invero di profili che attengono al rapporto di lavoro e al connesso art.2112 c.c., non già all’autonomo rapporto previdenziale. Resta da dire che non è applicabile il nuovo comma 5-bis dell’art.47 l. n.428/90, introdotto dall’art.368 d.lgs. n.14/19, in base al quale: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il 8 trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo.” AT infatti di una disciplina innovativa (v. Cass.27789/22), come tale non applicabile retroattivamente ad accordi sindacali conclusi nel 2017 e 2019, ovvero antecedentemente alla sua entrata in vigore. Il quarto motivo è infondato. In tema di previdenza complementare, l’art.5, co.2 d.lgs. n.80/92 dispone che il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto, “può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”. Come correttamente rilevato dalla Corte, non v’è un diritto del lavoratore ad ottenere direttamente dal Fondo di garanzia la prestazione;
il diritto è al versamento della contribuzione da parte del Fondo di garanzia in favore del fondo di previdenza complementare. Questa Corte (Cass.8524/23) ha affermato che l’intervento del Fondo di garanzia previsto dall’art.5 9 d.lgs. n.80/92 non opera – a differenza del Fondo previsto ex lege 1982 – con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari. Ciò si giustifica sul presupposto che la contribuzione datoriale ai fini della previdenza complementare non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto. Il lavoratore infatti non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo;
aspettativa che si concreterà ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l’intervento del Fondo di garanzia ex lege 297/82, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto. Conclusivamente il ricorso va respinto con compensazione delle spese data la sopravvenienza, rispetto al ricorso, dell’ordinanza di questa Corte n.8524/23.
P.Q.M.
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