Sentenza 19 gennaio 1998
Massime • 1
L'esercizio del potere di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena non è precluso in caso di inammissibilità della richiesta di revisione, che consegua alla mera incompletezza dell'iter procedimentale previsto e valga quindi intrinsecamente solo "rebus sic stantibus", come nell'ipotesi in cui sia iniziato ma non giunto al termine ultimo il procedimento suscettibile di dar luogo alle fattispecie previste dall'art. 630 cod. proc. pen. (Nella specie la richiesta di revisione era basata su prove dirette a dimostrare la responsabilità di un terzo, il cui accertamento non era divenuto irrevocabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/1998, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 19/1/1998
1. Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe La Greca " N. 89
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 34998/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ZZ IM, n. 02.12.1963 avverso l'ordinanza emessa il giorno 09.07.1997 dalla Corte d'appello di Lecce;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, con rigetto del ricorso nel resto.
FATTO
Con ordinanza in data 09.07.1997 la Corte d'appello di Lecce dichiarava inammissibile l'istanza proposta da ZZ IM per la revisione della sentenza del Tribunale di Brindisi del 12.05.1994 (confermata dalla Corte d'appello di Lecce il 24.02.1995 e divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso per cassazione) che lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione e L.
1.000.000 di multa per l'attentato dinamitardo ai danni dell'abitazione del direttore de "Il Quotidiano" Vittorio Bruno Stamerra. Rilevava la Corte che, poiché le nuove prove dedotte consistevano nelle dichiarazioni dei collaboratori NT IO e PU CO, rese nel corso di altri processi, che attribuivano la responsabilità dell'attentato ad altro soggetto (tale AS BE), in seguito rinviato a giudizio, il giudizio di revisione non era ammissibile fino a quando non fosse stata accertata con sentenza parimenti irrevocabile la responsabilità, per lo stesso fatto, di un soggetto diverso dall'instante.
Con lo stesso provvedimento la Corte del merito rigettava anche l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, sull'assunto, in via principale, che di tale facoltà non potesse farsi uso nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità della istanza di revisione, e, in via subordinata e assorbente, che le nuove attuale condizione di prove offerte, per il loro contenuto e la irreperibilità di uno dei collaboranti, non apparivano così evidenti da seriamente contrastare quelle su cui si era fondata la sentenza di condanna. Ricorre il ZZ, deducendo violazione dell'art. 630 lett. a) e c) e dell'art. 635 cpp. Sotto il primo profilo rileva che le nuove prove, oltre ad indicare la responsabilità di un soggetto diverso per lo stesso fatto, contengono altresì circostanze idonee comunque ad inficiare la ricostruzione fatta propria dalla sentenza di condanna, e suscettibile quindi di apprezzamento a sensi della lett. c) dell'art.630 cpp. Sotto il secondo, profilo lamenta, da un lato, che è contrario alla lettera e allo spirito dell'art. 635 cpp. ritenere limitata la facoltà di sospensione ivi prevista alla sola ipotesi di ritenuta previa ammissibilità dell'istanza di revisione, e, dall'altro, che è improprio e intrinsecamente illogico il vaglio negativo compiuto dalla Corte territoriale in ordine alle nuove prove offerte. Con memoria integrativa il ricorrente ha insistito in particolare sulla doglianza inerente al rigetto della richiesta di sospensione ex art. 935 cpp. DIRITTO
Il ricorso è infondato nella parte relativa alla impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione. Premesso, invero, che la richiesta di revisione del ZZ si basa inequivocabilmente su prove dirette a dimostrare che dei fatti in ordine ai quali intervenne condanna sarebbe responsabile un terzo, non c'è dubbio che si versa non nell'ipotesi di cui alla lett. c), bensì in quella di cui alla lett. a) dell'art. 630 cpp., per la quale, com'è noto, l'ammissibilità della revisione è subordinata al previo accertamento di detta responsabilità con sentenza irrevocabile (Cass. cc. I/ 3556/95, cc. VI/ 2801/93, cc. I/ 3372/90), nella specie ancora non intervenuta.
È fondato invece il ricorso quanto alla doglianza inerente alla sospensione ex art. 635 cpp. Se, invero, l'esercizio del potere di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena si collega logicamente alla procedura per la revisione della sentenza, ciò non significa che esso è automaticamente precluso in ogni caso di inammissibilità della richiesta di revisione. Laddove, infatti, tale inammissibilità consegua alla mera incompletezza dell'iter procedimentale previsto e valga, quindi, intrinsecamente solo rebus sic stantibus, come nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 630 cpp. allorché sia iniziato (come nella specie, mediante il documentato rinvio a giudizio dei soggetti terzi accusati del medesimo fatto oggetto della condanna del ZZ) ma non giunto al suo termine ultimo il procedimento suscettibile di dar luogo al verificarsi delle relative fattispecie, appare conforme alla ratio cautelare e garantistica del disposto di cui all'art. 635 cpp., e non incompatibile col suo tenore letterale (in relazione, in particolare, all'inciso "in qualunque momento"), ritenere che la Corte di merito, appositamente investita al riguardo, sia legittimata a fare prudente e motivato uso del potere in questione (naturalmente con le cautele e gli accorgimenti del caso, anche in ordine alle opportune correlazioni col procedimento di riferimento) al fine di evitare una possibile ingiusta espiazione di pena (v. in tal senso Cass. cc. VI/ 2801/93). Quanto al concreto vaglio della situazione dedotta, quale condotto in via subordinata dalla Corte di Lecce, per pervenire al diniego della sospensione de qua, lo stesso appare palesemente viziato sul piano procedurale e logico.
In esso, infatti, in contrasto col necessario carattere sommario e incidentale della delibazione richiesta (v. Cass. ult. cit. nonché cc. 1/5900/ 96), si pretende di pervenire ad un giudizio pieno sulla fondatezza del proposto motivo di revisione, così anticipando indebitamente sia il giudizio di merito che deve svolgersi a carico dei terzi rinviati a giudizio, sia l'eventuale successivo giudizio rescissorio in sede di revisione. Nell'effettuare tale operazione, inoltre:
- si volgono inaccettabilmente a danno del ricorrente alcune limitazioni meramente contingenti (e suscettibili di essere quindi superate nel tempo) dei dati probatori offerti, quali, da un lato, l'attuale condizione di irreperibilità di uno dei collaboranti che hanno accusato i terzi, considerata preclusiva della possibilità di ottenerne ulteriori chiarimenti circa la partecipazione o meno al fatto delittuoso anche del ZZ, e, dall'altro, l'impronta apparentemente soggettivistica delle dichiarazioni dell'altro collaborante che detta partecipazione escludono;
- si ignora del tutto il possibile effetto sinergico delle risultanze descritte;
- non si tiene alcun conto della iniziale significativa ammissione della equivocità delle prove che portarono alla condanna del ricorrente.
L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla parte concernente la sospensione della esecuzione della pena, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi di cui sopra.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alla parte concernente la sospensione della esecuzione della pena e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1998