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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32384 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIB. LIBERTA di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni dell'AVV. GEN. PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32384 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 30/05/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del 20 ottobre 2022, ha annullato tale decreto limitatamente all'auto Fiat 500 tg. GC 407 BN ed ha confermato il decreto in relazione ad immobili e all'auto Fiat 500 L tg. FX 505 NB intestati ad ES AR. Con istanza del 5 novembre 2022 l'indagato proponeva ricorso al Tribunale del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ed analoga impugnazione era avanzata in data 7 novembre 2022 da ZO IZ, madre dell'indagato, inte- ressata al dissequestro e alla restituzione dell'autovettura Fiat 500 tg GC407BN a lei in uso ma intestata al figlio. In data 14 luglio 2022 l'ES era stato arrestato nella flagranza del reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e sottoposto alla misura della custodia in carcere. Nei mesi successivi erano svolte nei suoi confronti indagini patri- moniali dalla Guardia di Finanza di Padova, i cui esiti costituivano il fondamento del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen. (come richiamato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990) emesso dal G.I.P. il 20 ottobre 2022 su richiesta del P.M.. Dalle indagini effettuate sul nucleo familiare dell'ES, composto, oltre che da lui, dalla moglie DI RA e dalla figlia ES NA (nata nel 2012), emergeva una notevole sproporzione tra i redditi percepiti e i beni di cui il nucleo disponeva;
erano pertanto sottoposti a sequestro i seguenti beni: a) tre immobili siti in Monselice, via Albere n. 7 (part. 128 sub 2, part. 128 sub 5 e part. 128 sub 6) intestati ad ES AR ed acquistati 1'8 aprile 2021; b) un terreno cat. Seminativo, foglio 35, part. 390 intestato ad ES AR ed acquistato 1'8 aprile 2021; c) auto- vettura FIAT 500 tg. GC 407 BN acquistata in data 23 settembre 2020 da ZO IZ per euro 11.600 e ceduta al figlio al costo di euro 10 in data 19 novembre 2020; d) autovettura Fiat 500 L tg. FX 505 NB acquistata in data 19 maggio 2021 per euro 15.700 ed intestata sempre all'odierno indagato. Il Tribunale del riesame ha rilevato che dalla documentazione acquisita emergeva la prova della legittima provenienza del denaro mediante il quale era stata acquistata l'autovettura Fiat 500 tg. GC 407 BN. Lo stesso non poteva dirsi per gli altri beni in sequestro: la documentazione de- positata dalla difesa dell'ES, infatti, era in parte inammissibile e in parte inidonea a ritenere giustificata la lecita provenienza del denaro con cui i beni erano stati ac- quistati. 3 Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza emergeva che tra il 2012 ed il 2021 l'indagato dichiarava redditi per euro 1.000 (riferiti all'anno d'imposta 2015); analo- gamente, la moglie DI RA dichiarava redditi per euro 533,51 nell'anno d'impo- sta 2014. Il nucleo familiare composto dall'indagato, dalla moglie e dalla figlia dunque dichiarava nell'arco di 9 anni d'imposta il reddito complessivo di euro 1.533,51. A fronte di tali entrate, il nucleo sosteneva flussi economici in uscita per importi note- volmente superiori: oltre al costo della vita annuo per un nucleo familiare di tre per- sone, stimato dalla G.d.F. in circa 16/17.000 annui, il nucleo familiare risultava avere la disponibilità, dal 2012 al 2016, di immobili ottenuti in locazione con canone annuo di euro 9.600 (per l'immobile di via Castelfidardo n. 22, Padova ove avevano risieduto sino al marzo 2015) e di euro 7.200 (per l'immobile di via Ponte della Cagna n. 28 ove avevano risieduto sino al 2016). La Guardia di Finanza, inoltre, verificava l'assenza di impieghi lavorativi da parte dell'ES e della DI: l'indagato risultava titolare dell'omonima ditta individuale, attiva dal 21 giugno 2021, con luogo di esercizio in Monselice, via Albere n. 7 e oggetto sociale "coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili", che tuttavia non risultava aver prodotto reddito. In data 3 marzo 2022 l'ES, nella sua qualità di titolare della ditta individuale, aveva peraltro stipulato un contratto di affitto di fondo rustico con la società agricola NO RO e AB s.s. con canone concordato pari ad euro 12.000 annui. Gli immobili posti in sequestro erano stati acquistati in data 8 aprile 2021 al prezzo complessivo di 50.000 e l'autovettura Fiat 500 L era stata acquistata in data 19 maggio 2021 al prezzo di euro 15.700: la Guardia di Finanza aveva evidenziato come in relazione all'annualità 2021 la sperequazione tra entrate ed uscite era stata pari a meno 67.444,40 euro (cfr. tabella pag. 7, informativa GdF prot. 0356688/2022, f. 995 fasc. p.m., pari al costo della vita medio più l'importo di 50.000 sostenuto per l'acquisto dei beni immobili); anche se avrebbe dovuto tener conto anche del costo di acquisto dell'autovettura, cosi individuandosi una sperequazione pari a -83.144,40 euro (= 67.444,40 + 15.700). La documentazione depositata dalla difesa non dimostrava la legittima prove- nienza della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni, vale a dire i quattro immobili e l'autovettura Fiat 500 L: a sostegno dell'istanza di annullamento del decreto di sequestro preventivo l'indagato, infatti, allegava documenti in lingua straniera, privi di traduzioni asseverate, come tali inutilizzabili ai sensi dell'art. 109 cod. proc. pen. (che come noto prescrive l'utilizzo della lingua italiana negli atti del procedimento penale a pena di nullità); nonché un foglio manoscritto, sottoscritto dalla zia, nel quale la stessa dichiarava che negli anni 2019-2021 i propri genitori, adesso deceduti, avrebbero consegnato al loro nipote, vale a dire l'odierno indagato, somme di denaro 4 in contanti, di importo pari ad euro 10.000 circa, a titolo di donazione. Tali somme sarebbero servite all'acquisto delle unità immobiliari. Trattasi di documento dal contenuto alquanto generico e non verificato, prove- niente da un soggetto avente un legame di stretta parentela con l'indagato e la cui attendibilità dovrà essere scrupolosamente e dettagliatamente vagliata mediante ul- teriori approfondimenti da parte della difesa. Peraltro, l'eventuale - e allo stato non dimostrata - ricezione della somma di euro 10.000 non consentirebbe di ritenere dimostrata la legittima provenienza delle prov- viste mediante le quali erano stati acquistati i beni in sequestro: permarrebbe infatti la notevole sproporzione tra il valore di acquisto dei beni e i redditi di cui l'indagato disponeva. 2. L'ES, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 109 cod. proc. pen. in relazione alla produzione docu- mentale in lingua spagnola depositata a supporto dei motivi scritti dichiarata inam- missibile perché non tradotta in italiano, dalla quale si sarebbe potuta desumere la ragione della mancanza di entrate lecite in Italia da parte dell'ES. Si rileva che i documenti ignorati consistevano nella carta d'identità spagnola, nelle dichiarazioni dei redditi degli anni in cui l'ES aveva risieduto in Spagna, e della registrazione della sua attività spagnola presso la camera di commercio. I documenti prodotti, allegati a una memoria che ne esponeva il contenuto, erano stati regolarmente formati all'estero; la giurisprudenza distingue tra documenti che si formano di fronte all'Autorità che procede, per i quali vige l'obbligo di traduzione in italiano, e quelli regolarmente formatisi di fronte ad altra autorità o amministrazioni straniere, la cui produzione deve essere ammessa nella lingua in cui sono stati uffi- cialmente formati (Sez. 5, n. 2707 del 03/10/2019, dep. 2020). Il Tribunale del riesame, anziché liquidare la produzione come inammissibile, avrebbe dovuto, senza che ciò comportasse sforzi eccessivi vista la semplicità dei documenti spagnoli e la loro immediata comprensibilità, considerare l'evidenza che ES dal 2016 al 2021 aveva vissuto in Spagna godendo di redditi leciti e compa- tibili con il patrimonio successivamente acquistato in Italia e valutarne l'impatto sul quadro cautelare con maggiore obiettività. Dalla relazione della G.d.F., attestante l'assenza di entrate in Italia, era stata erroneamente desunta la totale inedia dell'In- glese. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Si deduce che la G.d.F. aveva calcolato con eccessivo rigore formale il valore del patrimonio dell'indagato, le entrate e lo stile di vita dello stesso negli ultimi dieci anni, 5 deducendo la sproporzione tra i due dati e confermando quindi la bontà delle ragioni a supporto del sequestro. Si era quindi proceduto al sequestro in vista della futura confisca di beni non provenienti da reato, sia perché provenienti da fonti di guadagno estere, la cui docu- mentazione era stata illegittimamente respinta, sia perché non collegati a indizi di- mostrativi della loro provenienza delittuosa. All'indagato era contestata la detenzione ai fini di spaccio ma non v'era traccia di entrate ricollegabili allo spaccio. L'ES conduceva con la famiglia uno stile di vita in linea con le sue entrate, senza che vi fosse nessuna sperequazione con quello asseritamente agiato ma in realtà poco più che spartano ingiustificatamente dedotto dalla G.d.F.. Non v'erano elementi concreti in base ai quali ricondurre a proventi di spaccio la differenza tra quanto guadagnato in Italia e il valore del suo patrimonio, sia perché non tiene conto dell'evidenza contraria prodotta dalla difesa con la ricostruzione, molto più credibile e fondata, della provenienza lecita delle poche risorse investite nel rudere di campagna e nelle due rimesse di lattoniera (perché in concreto di questo si tratta). Poiché l'ES risiedeva stabilmente in Spagna, l'ordinanza non avrebbe potuto collegare quanto sequestrato a attività illecite riconducibili al procedimento in og- getto: occorreva presupporre che l'indagato vivesse da sempre in Italia senza redditi per effettuare il sequestro;
la prova che aveva vissuto cinque anni in Spagna mante- nendosi onestamente perciò era deliberatamente ignorata. L'aver taciuto questo aspetto decisivo consentiva al Tribunale del riesame di non confrontarsi coi motivi che offrivano in conoscenza al Giudice una lettura diversa e molto più convincente di quella assunta per buona per poter sorreggere un sequestro altrimenti ingiustifica- bile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da com- piere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espe- nhahn, Rv. 261111; Sez. 5, n. 2707 del 03/10/2019, dep. 2020, Kristo, Rv. 278139, in tema di documentazione del legittimo impedimento). 6 Tale principio ha portata assoluta e non può trovare eccezione in relazione alla natura del procedimento (sequestro cautelare) o alla presunta facilità di traduzione della lingua spagnola nella lingua italiana. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è am- messo solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Questa Corte, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motiva- zione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 13/02/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). 2.1. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame, va osservato che non emergono violazioni di legge o vizi motivazionali radicali, rilevabili in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo dei beni immobili e di un'autovettura disposto dal G.I.P., riconoscendo l'esistenza del fumus del reato ex artt. 73 ed 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione di stupefacenti. I giudici della cautela hanno fornito unà congrua e lineare motivazione, eviden- ziando la sproporzione fra il valore di detti beni e gli esigui redditi dell'ES e del suo nucleo familiare, dato non superato in base dalla documentazione fornita dalla difesa. 7 In proposito, il Tribunale del riesame ha spiegato che l'ammontare di tali guada- gni non corrispondeva ad un importo di entità tale da consentire di accumulare le somme di danaro necessarie all'acquisto dei beni. L'ES sostanzialmente ripropone le medesime censure già formulate nel ri- corso presentato al Tribunale del riesame. Le doglianze difensive, benché formal- mente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che la Corte di merito giudicava idonei a integrare il requisito della sproporzione. L'ES si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base dell'ordinanza impugnata, valorizzando il significato della documentazione in lingua straniera, che correttamente il Tribunale del riesame non ha valutato per le ragioni indicate nel paragrafo precedente. Il ricorrente, in effetti, deduce l'esistenza di presunte illogicità argomentative estranee ai limiti della procedura ex art. 325 cod. proc. pen. e propone non consentite letture del materiale investigativo, alternative a quelle fornite dai giudici di merito. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2023.
lette le conclusioni dell'AVV. GEN. PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32384 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 30/05/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del 20 ottobre 2022, ha annullato tale decreto limitatamente all'auto Fiat 500 tg. GC 407 BN ed ha confermato il decreto in relazione ad immobili e all'auto Fiat 500 L tg. FX 505 NB intestati ad ES AR. Con istanza del 5 novembre 2022 l'indagato proponeva ricorso al Tribunale del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ed analoga impugnazione era avanzata in data 7 novembre 2022 da ZO IZ, madre dell'indagato, inte- ressata al dissequestro e alla restituzione dell'autovettura Fiat 500 tg GC407BN a lei in uso ma intestata al figlio. In data 14 luglio 2022 l'ES era stato arrestato nella flagranza del reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e sottoposto alla misura della custodia in carcere. Nei mesi successivi erano svolte nei suoi confronti indagini patri- moniali dalla Guardia di Finanza di Padova, i cui esiti costituivano il fondamento del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen. (come richiamato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990) emesso dal G.I.P. il 20 ottobre 2022 su richiesta del P.M.. Dalle indagini effettuate sul nucleo familiare dell'ES, composto, oltre che da lui, dalla moglie DI RA e dalla figlia ES NA (nata nel 2012), emergeva una notevole sproporzione tra i redditi percepiti e i beni di cui il nucleo disponeva;
erano pertanto sottoposti a sequestro i seguenti beni: a) tre immobili siti in Monselice, via Albere n. 7 (part. 128 sub 2, part. 128 sub 5 e part. 128 sub 6) intestati ad ES AR ed acquistati 1'8 aprile 2021; b) un terreno cat. Seminativo, foglio 35, part. 390 intestato ad ES AR ed acquistato 1'8 aprile 2021; c) auto- vettura FIAT 500 tg. GC 407 BN acquistata in data 23 settembre 2020 da ZO IZ per euro 11.600 e ceduta al figlio al costo di euro 10 in data 19 novembre 2020; d) autovettura Fiat 500 L tg. FX 505 NB acquistata in data 19 maggio 2021 per euro 15.700 ed intestata sempre all'odierno indagato. Il Tribunale del riesame ha rilevato che dalla documentazione acquisita emergeva la prova della legittima provenienza del denaro mediante il quale era stata acquistata l'autovettura Fiat 500 tg. GC 407 BN. Lo stesso non poteva dirsi per gli altri beni in sequestro: la documentazione de- positata dalla difesa dell'ES, infatti, era in parte inammissibile e in parte inidonea a ritenere giustificata la lecita provenienza del denaro con cui i beni erano stati ac- quistati. 3 Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza emergeva che tra il 2012 ed il 2021 l'indagato dichiarava redditi per euro 1.000 (riferiti all'anno d'imposta 2015); analo- gamente, la moglie DI RA dichiarava redditi per euro 533,51 nell'anno d'impo- sta 2014. Il nucleo familiare composto dall'indagato, dalla moglie e dalla figlia dunque dichiarava nell'arco di 9 anni d'imposta il reddito complessivo di euro 1.533,51. A fronte di tali entrate, il nucleo sosteneva flussi economici in uscita per importi note- volmente superiori: oltre al costo della vita annuo per un nucleo familiare di tre per- sone, stimato dalla G.d.F. in circa 16/17.000 annui, il nucleo familiare risultava avere la disponibilità, dal 2012 al 2016, di immobili ottenuti in locazione con canone annuo di euro 9.600 (per l'immobile di via Castelfidardo n. 22, Padova ove avevano risieduto sino al marzo 2015) e di euro 7.200 (per l'immobile di via Ponte della Cagna n. 28 ove avevano risieduto sino al 2016). La Guardia di Finanza, inoltre, verificava l'assenza di impieghi lavorativi da parte dell'ES e della DI: l'indagato risultava titolare dell'omonima ditta individuale, attiva dal 21 giugno 2021, con luogo di esercizio in Monselice, via Albere n. 7 e oggetto sociale "coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili", che tuttavia non risultava aver prodotto reddito. In data 3 marzo 2022 l'ES, nella sua qualità di titolare della ditta individuale, aveva peraltro stipulato un contratto di affitto di fondo rustico con la società agricola NO RO e AB s.s. con canone concordato pari ad euro 12.000 annui. Gli immobili posti in sequestro erano stati acquistati in data 8 aprile 2021 al prezzo complessivo di 50.000 e l'autovettura Fiat 500 L era stata acquistata in data 19 maggio 2021 al prezzo di euro 15.700: la Guardia di Finanza aveva evidenziato come in relazione all'annualità 2021 la sperequazione tra entrate ed uscite era stata pari a meno 67.444,40 euro (cfr. tabella pag. 7, informativa GdF prot. 0356688/2022, f. 995 fasc. p.m., pari al costo della vita medio più l'importo di 50.000 sostenuto per l'acquisto dei beni immobili); anche se avrebbe dovuto tener conto anche del costo di acquisto dell'autovettura, cosi individuandosi una sperequazione pari a -83.144,40 euro (= 67.444,40 + 15.700). La documentazione depositata dalla difesa non dimostrava la legittima prove- nienza della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni, vale a dire i quattro immobili e l'autovettura Fiat 500 L: a sostegno dell'istanza di annullamento del decreto di sequestro preventivo l'indagato, infatti, allegava documenti in lingua straniera, privi di traduzioni asseverate, come tali inutilizzabili ai sensi dell'art. 109 cod. proc. pen. (che come noto prescrive l'utilizzo della lingua italiana negli atti del procedimento penale a pena di nullità); nonché un foglio manoscritto, sottoscritto dalla zia, nel quale la stessa dichiarava che negli anni 2019-2021 i propri genitori, adesso deceduti, avrebbero consegnato al loro nipote, vale a dire l'odierno indagato, somme di denaro 4 in contanti, di importo pari ad euro 10.000 circa, a titolo di donazione. Tali somme sarebbero servite all'acquisto delle unità immobiliari. Trattasi di documento dal contenuto alquanto generico e non verificato, prove- niente da un soggetto avente un legame di stretta parentela con l'indagato e la cui attendibilità dovrà essere scrupolosamente e dettagliatamente vagliata mediante ul- teriori approfondimenti da parte della difesa. Peraltro, l'eventuale - e allo stato non dimostrata - ricezione della somma di euro 10.000 non consentirebbe di ritenere dimostrata la legittima provenienza delle prov- viste mediante le quali erano stati acquistati i beni in sequestro: permarrebbe infatti la notevole sproporzione tra il valore di acquisto dei beni e i redditi di cui l'indagato disponeva. 2. L'ES, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 109 cod. proc. pen. in relazione alla produzione docu- mentale in lingua spagnola depositata a supporto dei motivi scritti dichiarata inam- missibile perché non tradotta in italiano, dalla quale si sarebbe potuta desumere la ragione della mancanza di entrate lecite in Italia da parte dell'ES. Si rileva che i documenti ignorati consistevano nella carta d'identità spagnola, nelle dichiarazioni dei redditi degli anni in cui l'ES aveva risieduto in Spagna, e della registrazione della sua attività spagnola presso la camera di commercio. I documenti prodotti, allegati a una memoria che ne esponeva il contenuto, erano stati regolarmente formati all'estero; la giurisprudenza distingue tra documenti che si formano di fronte all'Autorità che procede, per i quali vige l'obbligo di traduzione in italiano, e quelli regolarmente formatisi di fronte ad altra autorità o amministrazioni straniere, la cui produzione deve essere ammessa nella lingua in cui sono stati uffi- cialmente formati (Sez. 5, n. 2707 del 03/10/2019, dep. 2020). Il Tribunale del riesame, anziché liquidare la produzione come inammissibile, avrebbe dovuto, senza che ciò comportasse sforzi eccessivi vista la semplicità dei documenti spagnoli e la loro immediata comprensibilità, considerare l'evidenza che ES dal 2016 al 2021 aveva vissuto in Spagna godendo di redditi leciti e compa- tibili con il patrimonio successivamente acquistato in Italia e valutarne l'impatto sul quadro cautelare con maggiore obiettività. Dalla relazione della G.d.F., attestante l'assenza di entrate in Italia, era stata erroneamente desunta la totale inedia dell'In- glese. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Si deduce che la G.d.F. aveva calcolato con eccessivo rigore formale il valore del patrimonio dell'indagato, le entrate e lo stile di vita dello stesso negli ultimi dieci anni, 5 deducendo la sproporzione tra i due dati e confermando quindi la bontà delle ragioni a supporto del sequestro. Si era quindi proceduto al sequestro in vista della futura confisca di beni non provenienti da reato, sia perché provenienti da fonti di guadagno estere, la cui docu- mentazione era stata illegittimamente respinta, sia perché non collegati a indizi di- mostrativi della loro provenienza delittuosa. All'indagato era contestata la detenzione ai fini di spaccio ma non v'era traccia di entrate ricollegabili allo spaccio. L'ES conduceva con la famiglia uno stile di vita in linea con le sue entrate, senza che vi fosse nessuna sperequazione con quello asseritamente agiato ma in realtà poco più che spartano ingiustificatamente dedotto dalla G.d.F.. Non v'erano elementi concreti in base ai quali ricondurre a proventi di spaccio la differenza tra quanto guadagnato in Italia e il valore del suo patrimonio, sia perché non tiene conto dell'evidenza contraria prodotta dalla difesa con la ricostruzione, molto più credibile e fondata, della provenienza lecita delle poche risorse investite nel rudere di campagna e nelle due rimesse di lattoniera (perché in concreto di questo si tratta). Poiché l'ES risiedeva stabilmente in Spagna, l'ordinanza non avrebbe potuto collegare quanto sequestrato a attività illecite riconducibili al procedimento in og- getto: occorreva presupporre che l'indagato vivesse da sempre in Italia senza redditi per effettuare il sequestro;
la prova che aveva vissuto cinque anni in Spagna mante- nendosi onestamente perciò era deliberatamente ignorata. L'aver taciuto questo aspetto decisivo consentiva al Tribunale del riesame di non confrontarsi coi motivi che offrivano in conoscenza al Giudice una lettura diversa e molto più convincente di quella assunta per buona per poter sorreggere un sequestro altrimenti ingiustifica- bile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da com- piere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espe- nhahn, Rv. 261111; Sez. 5, n. 2707 del 03/10/2019, dep. 2020, Kristo, Rv. 278139, in tema di documentazione del legittimo impedimento). 6 Tale principio ha portata assoluta e non può trovare eccezione in relazione alla natura del procedimento (sequestro cautelare) o alla presunta facilità di traduzione della lingua spagnola nella lingua italiana. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è am- messo solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Questa Corte, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motiva- zione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 13/02/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). 2.1. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame, va osservato che non emergono violazioni di legge o vizi motivazionali radicali, rilevabili in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo dei beni immobili e di un'autovettura disposto dal G.I.P., riconoscendo l'esistenza del fumus del reato ex artt. 73 ed 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione di stupefacenti. I giudici della cautela hanno fornito unà congrua e lineare motivazione, eviden- ziando la sproporzione fra il valore di detti beni e gli esigui redditi dell'ES e del suo nucleo familiare, dato non superato in base dalla documentazione fornita dalla difesa. 7 In proposito, il Tribunale del riesame ha spiegato che l'ammontare di tali guada- gni non corrispondeva ad un importo di entità tale da consentire di accumulare le somme di danaro necessarie all'acquisto dei beni. L'ES sostanzialmente ripropone le medesime censure già formulate nel ri- corso presentato al Tribunale del riesame. Le doglianze difensive, benché formal- mente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che la Corte di merito giudicava idonei a integrare il requisito della sproporzione. L'ES si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base dell'ordinanza impugnata, valorizzando il significato della documentazione in lingua straniera, che correttamente il Tribunale del riesame non ha valutato per le ragioni indicate nel paragrafo precedente. Il ricorrente, in effetti, deduce l'esistenza di presunte illogicità argomentative estranee ai limiti della procedura ex art. 325 cod. proc. pen. e propone non consentite letture del materiale investigativo, alternative a quelle fornite dai giudici di merito. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2023.