CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/06/2026, n. 18782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18782 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
GI AR NO Sentenza di primo grado favorevole al contribuente – Impugnazione dell’amministrazione finanziaria – Erogazione del RI – Acquiescenza – Esclusione – Ragioni. Ud.14/05/2026 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13952/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro SI GE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MATONTI -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della Campania n. 358/2025 depositata il 10/01/2025. Udite le conclusioni all’udienza del 14/05/2024 della parte ricorrente con l’avv. MARCHINI PAOLO per l’AVVOCATURA DELLO STATO (che ha concluso per l’accoglimento del ricorso) e del Sost. Proc. dr. STEFANO PEPE per la Civile Sent. Sez. 5 Num. 18782 Anno 2026 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: BROGI RAFFAELLA Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Procura Generale della Corte di cassazione (che ha concluso per l’accoglimento del ricorso). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2026 dalla Consigliera FA OG. FATTI DI CAUSA 1. Emerge dagli atti di causa che IC AR (hinc: il contribuente) indicava un credito IVA nella dichiarazione del 2013 e ne chiedeva il RI nel 2021. L’Agenzia delle Entrate rigettava, tuttavia, l’istanza di RI, evidenziando che: a) non era stato presentato tempestivamente il modello VR - rimborsi per l’anno d’imposta 2013; b) l’istanza amministrativa di restituzione era stata prodotta oltre il termine di decadenza ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992; c) non risultava provato il diritto al RI. 1.1. Il diniego di RI è stato impugnato dal contribuente – contestando la necessità del mod. VR – e la Corte di giustizia di primo grado di Salerno accoglieva il ricorso. Tale decisione era confermata dalla Corte di giustizia tributaria della Campania (hinc: CGT2), con la sentenza n. 358/2025 depositata in data 10/01/2025, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. 2. La CGT2 ha dato rilievo, in particolare, alla circostanza che, in primo luogo, la stessa Agenzia delle Entrate avesse, di fatto, riconosciuto la fondatezza della pretesa del contribuente per l’importo già rimborsato di Euro 9.145,00. 2.1. Il giudice d’appello ha, poi, evidenziato che, dalla disamina della documentazione relativa alla dichiarazione originaria, può ritenersi sussistente una chiara manifestazione di volontà di ottenere il RI, elemento cruciale secondo la giurisprudenza di legittimità, come correttamente già osservato dai primi giudici. Inoltre, trattandosi di RI IVA relativo a cessazione di attività, andava considerata l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale, anziché quello 3 biennale di decadenza, con la conseguente tempestività dell’istanza di RI. 3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 4. Il contribuente ha resistito con controricorso. 5. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. 1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto carente sul piano della motivazione, dal momento che i giudici hanno omesso di illustrare il percorso logico seguito per pervenire alla decisione in merito al riconoscimento da parte dell’ufficio della debenza del RI, nulla argomentando né sulla documentazione da cui deriverebbe tale riconoscimento, né in base quali ulteriori circostanze di fatto si viene a confutare l’esistenza dei presupposti costitutivi del credito. I giudici dell’appello non solo non indicano la fonte da cui evincere il riconoscimento da parte dell’ufficio del credito vantato dal contribuente, ma ignorano completamente le deduzioni dell’amministrazione finanziaria, che in risposta alla richiesta di chiarimenti del collegio avevano chiarito che, in realtà, il RI, ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992, era riconducibile alla pronuncia di primo grado favorevole al contribuente. 1.2. Il motivo è infondato: da oltre un decennio questa Corte ha, infatti, affermato che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo 4 della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è conforme al cd. minimo costituzionale, presentando, al più insufficienze motivazionali che, a seguito della riforma del 2012, sono sottratte al sindacato di legittimità di questa Corte. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 68 e 69 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. 2.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la CGT2 ha omesso di valutare le prove fornite dall’ufficio circa la liquidazione degli importi chiesti a RI, con decurtazione di euro 5000,00 (pacificamente riconosciuta da controparte come somma già fruita in compensazione), avvenuta unicamente in esecuzione della sentenza di primo grado, atteso che ai sensi dell’art. 67-bis d.lgs. n. 546 del 1992 le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive. Richiamati i contenuti degli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 546 del 1992, la ricorrente ha evidenziato che, nel caso in esame, l’ufficio fiscale era tenuto ai sensi dell’art. 69 cit. a provvedere al pagamento delle somme chieste a RI dall’interessato sulla base della pronuncia di primo grado favorevole alla parte contribuente e immediatamente esecutiva, come da documentazione depositata davanti al giudice di seconde cure e riprodotta, in parte, analogicamente a pag.
9-10 del ricorso in cassazione. 2.2. Il motivo di ricorso è fondato: l’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992 prevede l’immediata esecutività delle sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, mentre l’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 5 546 del 1992 prevede che: «Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del RI il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado». È pertanto evidente non solo che la condotta di restituzione del RI – previa compensazione dell’importo dovuto di Euro 5.000 – era frutto di un necesse agere dell’amministrazione finanziaria conseguente a quanto previsto dagli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche che la coltivazione dell’appello escludesse, comunque, l’acquiescenza dell’appellante rispetto all’accoglimento del ricorso del contribuente da parte del giudice di prime cure. Deve, quindi, ritenersi che, nell’ipotesi in cui il diniego di RI IVA sia impugnato dal contribuente con ricorso accolto in primo grado e l’amministrazione finanziaria proponga appello, l’erogazione del RI nel corso del giudizio di secondo grado non importa né acquiescenza alla sentenza di primo grado, né riconoscimento del credito di cui sia chiesto il RI, trattandosi di erogazione conseguente al carattere immediatamente esecutivo della sentenza di condanna al pagamento delle somme dovute dall’amministrazione finanziaria, la quale, nonostante il RI, può insistere nel contestare la mancanza di prova del credito IVA da parte del contribuente. 3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 3.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per non avere la società provato in concreto l’esistenza sostanziale del credito, non 6 adempiendo così all’onere della prova gravante sul contribuente che chiede il RI di un’imposta. Richiama, quindi, quanto riportato nell’atto di diniego impugnato («Si specifica, inoltre, che il contribuente, nel presentare la domanda di RI, non ha fornito documentazione necessaria e sufficiente tale da consentire il riscontro nel merito da parte dell’ufficio») e nell’atto d’appello. 3.2. La ricorrente evidenzia, quindi, che nel caso di diniego di un RI IVA non è sufficiente la mera compilazione del rigo della dichiarazione inerente all’opzione per il RI del credito e che il giudice adito dal contribuente attraverso la presentazione del ricorso è, comunque, tenuto a verificare che il ricorrente abbia principalmente assolto l’onere probatorio su di esso gravante, documentando l’esistenza del credito. 3.3. Il motivo è fondato. Occorre preliminarmente rilevare che l’amministrazione finanziaria può contestare l’esistenza del credito IVA esposto in dichiarazione e di cui sia chiesto il RI, anche quando siano scaduti i termini per l’attività di accertamento. Sul punto (anche recentemente) questa Corte ha riaffermato che l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum" (Cass., 27/03/2025, n. 8123). È stato, inoltre, precisato che la circostanza che la domanda di RI sia presentata dal contribuente a causa della cessazione dell'attività non implica che l'amministrazione finanziaria non debba verificare la sussistenza del credito IVA, essendo necessario, anche in tale ipotesi, che la parte fornisca all'amministrazione finanziaria tutti gli elementi di prova idonei per 7 il riconoscimento del diritto al RI e, in caso di contestazione, assolva all'onere probatorio su di essa gravante (Cass., 23/01/2019, n. 1822). 3.4. Di conseguenza, a fronte del credito IVA indicato nella dichiarazione del 2013, la richiesta presentata nel 2021, senza che, medio tempore, l’amministrazione finanziaria avesse contestato o rettificato alcunché in ordine all’esistenza del credito, non esonerava il contribuente dall’onere della prova circa l’esistenza del credito. 4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Vizio di ultrapetizione. 4.1. Con tale motivo, in via subordinata, la ricorrente evidenzia che - qualora si volesse ritenere che l’ufficio abbia riconosciuto, nell’esercizio del suo potere impositivo, il diritto del contribuente al RI dell’IVA dichiarata – è palese il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice dell’appello nel rigettare il gravame dell’ufficio confermando la decisione di primo grado che, accogliendo le doglianze del ricorrente originario, ha per l’effetto riconosciuto il diritto al RI dell’intero importo richiesto nella misura di euro 14.450,00, comprensivo cioè della somma di euro 5000,00 in realtà fruita in compensazione. 4.2. Il quarto motivo di ricorso è assorbito, in ragione dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso. 5. Alla luce di quanto sin qui argomentato, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del quarto motivo, mentre il primo motivo deve essere rigettato. 6. La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CGT2, che in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del quarto motivo e rigetta il primo motivo;
8 cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/05/2026. La Consigliere Relatrice FA OG La Presidente Angelina-AR PE
9-10 del ricorso in cassazione. 2.2. Il motivo di ricorso è fondato: l’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992 prevede l’immediata esecutività delle sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, mentre l’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 5 546 del 1992 prevede che: «Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del RI il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado». È pertanto evidente non solo che la condotta di restituzione del RI – previa compensazione dell’importo dovuto di Euro 5.000 – era frutto di un necesse agere dell’amministrazione finanziaria conseguente a quanto previsto dagli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche che la coltivazione dell’appello escludesse, comunque, l’acquiescenza dell’appellante rispetto all’accoglimento del ricorso del contribuente da parte del giudice di prime cure. Deve, quindi, ritenersi che, nell’ipotesi in cui il diniego di RI IVA sia impugnato dal contribuente con ricorso accolto in primo grado e l’amministrazione finanziaria proponga appello, l’erogazione del RI nel corso del giudizio di secondo grado non importa né acquiescenza alla sentenza di primo grado, né riconoscimento del credito di cui sia chiesto il RI, trattandosi di erogazione conseguente al carattere immediatamente esecutivo della sentenza di condanna al pagamento delle somme dovute dall’amministrazione finanziaria, la quale, nonostante il RI, può insistere nel contestare la mancanza di prova del credito IVA da parte del contribuente. 3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 3.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per non avere la società provato in concreto l’esistenza sostanziale del credito, non 6 adempiendo così all’onere della prova gravante sul contribuente che chiede il RI di un’imposta. Richiama, quindi, quanto riportato nell’atto di diniego impugnato («Si specifica, inoltre, che il contribuente, nel presentare la domanda di RI, non ha fornito documentazione necessaria e sufficiente tale da consentire il riscontro nel merito da parte dell’ufficio») e nell’atto d’appello. 3.2. La ricorrente evidenzia, quindi, che nel caso di diniego di un RI IVA non è sufficiente la mera compilazione del rigo della dichiarazione inerente all’opzione per il RI del credito e che il giudice adito dal contribuente attraverso la presentazione del ricorso è, comunque, tenuto a verificare che il ricorrente abbia principalmente assolto l’onere probatorio su di esso gravante, documentando l’esistenza del credito. 3.3. Il motivo è fondato. Occorre preliminarmente rilevare che l’amministrazione finanziaria può contestare l’esistenza del credito IVA esposto in dichiarazione e di cui sia chiesto il RI, anche quando siano scaduti i termini per l’attività di accertamento. Sul punto (anche recentemente) questa Corte ha riaffermato che l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum" (Cass., 27/03/2025, n. 8123). È stato, inoltre, precisato che la circostanza che la domanda di RI sia presentata dal contribuente a causa della cessazione dell'attività non implica che l'amministrazione finanziaria non debba verificare la sussistenza del credito IVA, essendo necessario, anche in tale ipotesi, che la parte fornisca all'amministrazione finanziaria tutti gli elementi di prova idonei per 7 il riconoscimento del diritto al RI e, in caso di contestazione, assolva all'onere probatorio su di essa gravante (Cass., 23/01/2019, n. 1822). 3.4. Di conseguenza, a fronte del credito IVA indicato nella dichiarazione del 2013, la richiesta presentata nel 2021, senza che, medio tempore, l’amministrazione finanziaria avesse contestato o rettificato alcunché in ordine all’esistenza del credito, non esonerava il contribuente dall’onere della prova circa l’esistenza del credito. 4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Vizio di ultrapetizione. 4.1. Con tale motivo, in via subordinata, la ricorrente evidenzia che - qualora si volesse ritenere che l’ufficio abbia riconosciuto, nell’esercizio del suo potere impositivo, il diritto del contribuente al RI dell’IVA dichiarata – è palese il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice dell’appello nel rigettare il gravame dell’ufficio confermando la decisione di primo grado che, accogliendo le doglianze del ricorrente originario, ha per l’effetto riconosciuto il diritto al RI dell’intero importo richiesto nella misura di euro 14.450,00, comprensivo cioè della somma di euro 5000,00 in realtà fruita in compensazione. 4.2. Il quarto motivo di ricorso è assorbito, in ragione dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso. 5. Alla luce di quanto sin qui argomentato, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del quarto motivo, mentre il primo motivo deve essere rigettato. 6. La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CGT2, che in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del quarto motivo e rigetta il primo motivo;
8 cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/05/2026. La Consigliere Relatrice FA OG La Presidente Angelina-AR PE