Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2001, n. 6846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6846 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 5 I 1 . Z / N 4 A / R A - 6 I T 2 B S R . I . R L . A G 6846 0 1 L P E . T A R D U . L B B A E I A D D R T A I T I OGGETTO 1 S E LOT LIANO 3 R N T IRPEF/ILOR 1 E E N S . E T I Ricorso per cassazione S N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A A E nei confronti dell'Ufficio 1 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Dott. Giovanni R.G. N. 7849/99OLLA Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Massimo ODDO Cron.Consigliere .15461 Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 1°.
3.2001 Dott. Vincenzo DI NUBILA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7849 R.G. 1999, proposto LI RI, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Santa Maria Maggiore 112, presso l'avv. Aldo DI LAURO, che lo rappresenta e difende con procura in calce al ricorso;
"ricorrente - conto UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI ABBIATEGRASSO;
- intimato -
- per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 30 settembre 1998, depositata col n. 251/34/98 il 13 novembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 1° marzo 2001: 0 8 3 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo PI RT propose impugnativa avverso la cartella esattoriale notificata il 25 settembre 1990, relativa alla liquidazione, ad opera dell'Ufficio Imposte Dirette di Abbiategrasso, dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. per il 1982. Essa fu respinta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con decisione 240/18/93, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 30 settembre 1998 depositata col n. 251/34/98 il 13 novembre seguente, ha rigettato il gravame del contribuente. Rilevato che l'iscrizione conseguiva alla definitività dell'avviso d'accertamento, impugnato senza esito, giusta decisione della Commissione di secondo grado del 12 maggio 1989, ha ritenuto ininfluente il richiamo ad un'istanza di condono, formulata ai sensi della legge 413/1991. Per la cassazione della sentenza notificata a cura del RT il 9 febbraio 1999 all'ufficio - ricorre il contribuente, con unico motivo, giusta atto notificato il 10 aprile 1999 all'Ufficio delle Imposte Dirette di Abbiategrasso. Si è costituita, con atto datato 16 maggio e depositato il 3 dicembre 1999, il l'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione della legge 413/1991 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il contribuente afferma l'erroneità del richiamo alla precedente decisione sull'avviso di accertamento, comunque non definitiva perché impugnata per revocazione, con processo pendente davanti alla Commissione Tributaria Centrale. In relazione a tanto, rileva che l'istanza di condono ai sensi della legge 413/1991 sarebbe stata erroneamente superata dal giudice 'a quo', poiché la pendenza del giudizio, così precisata, avrebbe dovuto inibire allo stesso giudice di sindacare la validità o l'ammissibilità dell'istanza, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 873/1996). Il ricorso è inammissibile. L'atto risulta diretto nei confronti dell'Ufficio Imposte Dirette di Abbiategrasso, ed è stato con tali indicazioni notificato, a mani di 'impiegato incaricato del ritiro'. Esso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., per tutte, Cass. 2807 e 12315/1999, 657/2000, e, fra le più recenti, ord. 717/2000), è da ritenersi in contestuale violazione degli artt. 366 comma 1 n. 1) c.p.c. e 11 r.d. 1611/1933. L'Ufficio finanziario territoriale, infatti, munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle commissioni provinciali e regionali (art. 10 d.lgs. 546/1992), restando nel processo di cassazione applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e va evocato in giudizio con atto notificato presso 3 l'Avvocatura generale dello Stato. All'invalidità dell'impugnazione, per difetto riguardante l'identificazione della controparte, è solo conseguenziale la nullità della sua notifica, non sanabile quindi dalla costituzione della stessa Avvocatura. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso non conseguono statuizioni sulle spese, restando senza effetto la costituzione medesima.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2001. Il Cons. estensore Il Presidente ">- Giovanni Olla - - Enrico Papa - CORTE Sisia As trico S U R P D E S S A C IL CANCELLIERE C Amaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.8 MAG 2001. IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano 66ривать Cara A E 0 8 N 5 R 9 . O 1 I A / N Z T 4 - / A U 6 B R 2 B T . . I S L R I L . R P G A T . E D . R B " L A E A T A D I D 1 I R S 3 E E 1 N E T T . S N A N I E A S M E