Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2001, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 1.44% 0.4. IS. U.144 / 01 O 2 9 I 1 . Z / E A 4 N R / - 6 3 Y 3 A L . D E D A B E I A T S Y N N 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I E E 3 S S R 1 I E E . A T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Primo Presidente f.f. R.G. N. 1887/00 Cron. Mogo Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente di sezione Dott. CE AMIRANTE - Presidente di sezione Rep. Dott. Antonio VELLA - Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE JL SOLE 24 ORE 3000 - Rel. Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO 6 APR. 2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIRE 3000 CANCELLERIA AL FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende CG508606 unitamente all'avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro 2000 Vacizee COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro-tempore, 1108 -1- D elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, a legala presso lo studio dell'avvocato ENRICO OMI, che - OM lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDDA 01 ODONE, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente nonchè
contro
COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA;
- intimato giurisdizione in per regolamento preventivo di relazione al giudizio pendente n. 2519/99 del Tribunale di GENOVA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica ----- udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor CE CU, dipendente del Comune di Genova addetto all'azienda trasporti funebri, nel 1995 è stato rinviato a giudizio con l'accusa di concussione nei confronti di alcuni imprenditori fornitori degli addobbi floreali. Il signor CU, pur contestando ogni responsabilità, ha chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e l'istanza, con l'assenso del Pubblico Ministero, è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con sentenza in data 4 ottobre 1996, passata in giudicato il 12 giugno 1997. Con comunicazione in data 2 dicembre 1998 il Comune di Genova disponeva la sospensione cautelare dal servizio del signor CU;
quindi iniziava un procedimento disciplinare in esito al quale, con determinazione dirigenziale del 24 febbraio 1999, disponeva l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento con il preavviso di quattro mesi. Avverso il provvedimento dirigenziale il signor CU ha proposto ricorso davanti al Collegio arbitrale di disciplina presso il Comune di Genova;
e, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, con lodo in data 3 maggio 1999 il Collegio ha ridotto la sanzione del licenziamento, sostituendola con quella della sospensione dal servizio per dieci giorni. Con ricorso notificato in data 27 settembre 1999 il Comune di Genova, in impugnazione del lodo arbitrale, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria per “ottenere l'accertamento e la conseguente declaratoria di 1 nullità, ovvero l'annullamento del lodo emesso dal Collegio arbitrale di disciplina, operante presso il Comune di Genova, in data 3 maggio 1999 in forza del quale, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo n. 29 dell'anno 1993 da CE CU, il Collegio medesimo ha ridotto la sanzione del licenziamento con preavviso di mesi quattro irrogata al dipendente comunale dal Direttore risorse umane e organizzazione (determinazione dirigenziale n. 73/24 febbraio 1999) applicando la sospensione dal servizio per dieci giorni”. Con ricorso notificato in data 28 luglio 1999 il Comune di Genova ha anche adito il Tribunale di Genova, quale giudice unico in funzione di giudice del lavoro, riproponendo le stesse domande proposte dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. In entrambi i giudizi si è costituito il signor CU che, nel giudizio dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, ha specificamente dedotto che altro ricorso di identico oggetto era stato proposto davanti al TAR Liguria e, nel giudizio dinanzi al TAR Liguria, ha dedotto che il ricorso doveva ritenersi irricevibile. Nelle more di entrambi i giudizi il signor CU propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, dichiari che la giurisdizione sulla controversia spetta al Tribunale Amministrativo Regionale. Il Comune di Genova si è costituito con controricorso. SS 2 MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (intitolato razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 546 del 1993, dispone che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle sole materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c della legge 23 ottobre 1992 n. 421. L'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 dispone che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La norma costituisce una deroga al principio processuale tempus regit actum che avrebbe comportato l'applicazione della legge in vigore nel momento in cui si svolge il processo ed è diretta ad evitare una immediata devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie sul rapporto di impiego protratto oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina: può determinare, peraltro, in alcuniSS 3 casi un deprecabile, ma inevitabile frazionamento dei giudizi relativi all'adempimento di obblighi derivati da rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1998 (cfr. Cass. 26 agosto 1998 n. 8451; Cass. 30 dicembre 1998 n. 12908; Cass. 5 febbraio 1999 n. 35; Cass. 20 novembre 1999 n. 808; Cass. 4 dicembre 1999 n. 901). E' stato quindi ritenuto che la norma, proprio per gli inconvenienti cui essa potrebbe dare origine, debba essere interpretata in modo restrittivo. Essa, cioè, deve essere applicata solo nel caso in cui il diritto del dipendente nasca da atti o fatti giuridici maturati nello svolgimento del rapporto come, ad esempio, nel caso del diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato prima e dopo il 30 giugno 1998. Quando invece il diritto, o la lesione del diritto, del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, come, ad esempio, una promozione o un licenziamento, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente dal momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale. Nel caso, come quello in esame, in cui la controversia ha per oggetto la validità o meno di un provvedimento disciplinare emesso dopo il 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se il provvedimento riguarda fatti avvenuti antecedentemente al 30 giugno 1998. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio le spese di questo regolamento di giurisdizione. 4
P. Q. M.
la Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa tra le parti costituite le spese di questo regolamento di giurisdizione. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 2 Prime Pusidente ft.че Рішо Р им влиите Il Presidente L'Estensore S ore fraumantow Ноче 1) Collaboratore di Cancellarle Depositato in Cancelleria Roma, li 6 APR. 2001 IL COLLABORATORE CANCELLERIA E N 6 O 8 I 9 Z 1 3 / A . 4 R N / T 6 - S 2 E I D . R G R . . E A L .P R L N D I A L L A . E P B D I D A C T I E S S T I A 1 N N I 3 E D 1 E S R S I . E E A T N A M 5