Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ora Ente Poste Italiane S.p.A., ai fini del computo del periodo massimo di aspettativa oltre il quale, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 3 del 1957, sorge il diritto alla dispensa dal servizio, l'art. 70 del citato d.P.R. prevede due distinte fattispecie, consistenti rispettivamente nella fruizione di due periodi di aspettativa per motivi di salute fra i quali non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi, che si sommano fino al limite massimo di diciotto mesi ( previsto dall'art. 68, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957)ed in quella di aspettativa per motivi di famiglia e per infermità che superi la durata complessiva di due anni e mezzo in un quinquennio, con assoluta irrilevanza degli intervalli lavorativi intercorsi fra i vari periodi di aspettativa fruiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP OG, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato FUNARI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GARRAFFA GOFFREDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORILLO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 206/98 del Tribunale di TRAPANI, depositata il 13/03/98 R.G.N. 1251/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato GARRAFFA;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, per quanto rileva nella presente sede, il Tribunale di Trapani, con sentenza del 13.3.98, ha ritenuto che il sign. ER PO, dipendente dell'Ente Poste Italiane, non avesse diritto alla dispensa del servizio ai sensi dell'art. 71 l. n 3 del 1957, per superamento del periodo massimo di aspettativa consentito dalla legge stessa, giacché avendo egli fruito, nel corso di un quinquennio di una serie di periodi di aspettativa non aveva, come richiesto dall'art. 70, che regola il cumulo di aspettative, raggiunto complessivamente due anni e mezzo, essendosi assentato per complessivi 573 giorni;
- che il sign. PO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo, cui resiste con controricorso la spa Poste Italiane;
- che il ricorrente ha presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO
- che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.68, 70, e 71 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ed imputa al Tribunale di non aver applicato, per il suo diritto alla dispensa, l'art. 70 comma 1 del predetto dpr che prevede che, nel caso di ripetute assenze brevi e cioè, quelle non intervallate dal periodo di servizio attivo superiori a tre mesi, il computo andava concentrato nel minor intervallo dei diciotto mesi secondo quanto previsto dall'art. 68 comma 3;
- che l'art. 70 nel regolare il cumulo di aspettative prevede due distinte fattispecie:
- a) due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68 (18 mesi) quando fra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi;
- b) la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio;
- che al di fuori di tali ipotesi che regolano la prima, un'aspettativa sostanzialmente continuativa per effetto del breve intervallo lavorativo (non superiore a tre mesi) che intercorre fra due periodi continuativi e la seconda, l'aspettativa frammentata nel quinquennio con assoluta irrilevanza dei periodi di servizio intercorsi fra i vari periodi di aspettativa, la legge non ne prevede altre;
che il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese 8,65 oltre lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002